Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19189 del 07/09/2010
Cassazione civile sez. I, 07/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 07/09/2010), n.19189
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTILIO
VARO 133, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI ANGELO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
avverso il decreto n. R.G. 53459/06, cui sono stati riuniti quelli
iscritti ai nn. 53460/06, 53461/06, 53462/06, della CORTE D’APPELLO
di ROMA del 28/5/07, depositato il 09/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO ROSARIO GIOVANNI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che F.P., con ricorso del 24 febbraio 2009, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura -, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data 9 gennaio 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando anche sul ricorso del F. volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contumacia del Presidente del Consiglio dei ministri, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 5.400,00 a titolo di equa riparazione, senza disporre alcunche’ sugli gli interessi;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, benche’ ritualmente intimato, non si e’ costituito ne’ ha svolto attivita’ difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il motivo di censura il ricorrente denuncia come illegittima l’omessa pronuncia in ordine alla domanda degli interessi sull’indennizzo liquidato, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda di equa riparazione, coincidente con il deposito del relativo ricorso;
che il ricorso merita accoglimento;
che, in particolare, la censura e’ fondata, perche’ questa Corte ha gia’ ripetutamente affermato che, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, il diritto ad un’equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo, avente carattere indennitario e non risarcitorio, non richiede l’accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall’art. 2043 cod. civ., ne’ presuppone la verifica dell’elemento soggettivo della colpa a carico di un agente, essendo invece ancorato all’accertamento della violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, cioe’ di un evento ex se’ lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole, e l’obbligazione avente ad oggetto l’equa riparazione configurandosi non gia’ come obbligazione ex delicto ma come obbligazione ex lege, riconducibile, in base all’art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformita’ dell’ordinamento giuridico, con la conseguenza che dal carattere indennitario di tale obbligazione discende che gli interessi legali possono decorrere, sempreche’ richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e di illiquidita’ del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del predetto carattere indennitario dell’obbligazione, nessuna rivalutazione puo’ essere accordata (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 8712 del 2006 e 2248 del 2007);
che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;
che, nella specie, al ricorrente spettano gli interessi sulla somma di Euro 5.400,00, liquidati a titolo di equa riparazione, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda di equa riparazione (26 giugno 2006) fino al saldo;
che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4^, e B, par. 1^, allegate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;
che le spese del presente grado di giudizio -compensate per la meta’ in favore del Presidente del Consiglio dei Ministri, in ragione del limitato oggetto del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Presidente del Consiglio dei ministri a pagare al ricorrente, sulla somma di Euro 5.400,00, gli interessi dalla domanda, condannandolo altresi’ al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Angelo Giuliani, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimita’, nella meta’ dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Angelo Giuliani, dichiaratosene antistatario.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 11 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010