Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19189 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 06/03/2017, dep.02/08/2017),  n. 19189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 11704/2012 R.G. proposto da:

CBS Outdoor s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Francesca

Delfini e Alessandro N. Pallante, con domicilio eletto in Roma, via

Ovidio 20, presso lo studio dell’avv. Francesca Delfini;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 28/15/11, depositata il 28 marzo 2011;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 marzo 2017 dal

Consigliere Giuseppe Tedesco;

uditi gli Avv. Paolo Gentili per l’avvocatura generale dello Stato e

Alessandro Giannuzzi per la S.p.A.;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Anna Maria Soldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In esito a verifica condotta nei confronti della Aegis Media S.p.A., i verbalizzanti hanno riscontrato che questa società emetteva nei confronti delle società concessionarie di spazi pubblicitari, tra le quali la CBS Outdoor s.r.l., fatture aventi come oggetto “premi impegnativa”, che assoggettava ad iva con l’aliquota del 20% ed a ritenuta fiscale a tiolo di Ires, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25. Di rimando, le società concessionarie, e quindi anche la CBS Outdoor s.r.l., ricevute le fatture, le contabilizzavano, detraendo gli importi dell’Iva. L’Ufficio ha qualificato i “premi impegnativa” come cessioni di danaro a titolo gratuito e ha per conseguenze recuperato l’Iva che ha assunto indebitamente detratta.

La CBS Outdoor s.r.l. ha impugnato il relativo avviso di accertamento, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale, con sentenza che fu poi riformata da quella regionale, che accolse l’appello dell’Ufficio, in carenza della prova che la erogazione dei premi costituivano prestazioni che trovavano titolo nell’assunzione di una specifica obbligazione da parte del Centro Media.

Contro questa sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione, che affida a due motivi, cui l’Agenzia delle Entrate reagisce con controricorso.

Diritto

RAGIONI DE A DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il rimprovero mosso alla Ctr è di non avere inteso correttamente il significato giuridico dell’accordo intercorso fra la concessionaria e il Centro Media, il cui contenuto rilevava “inequivocabilmente la natura di “corrispettivo di prestazioni delle somme erogate da CBS a Aegis ed oggetto delle fatture contestate dall’Amministrazione, anzichè quella di premio avulso dalla loro esecuzione, come inteso dalla Commissione tributaria regionale di Milano, per il che l’Iva fu legittimamente esposte nei documenti fiscali e detratta dall’odierna ricorrente”.

Insomma l’errore imputato alla Ctr è di non avere dato al rapporto fra concessionaria ricorrente e Aegis Media, sulla base del quale fu furono pagati i premi, la esatta qualificazione di contratto a prestazioni corrispettive.

Il motivo è inammissibile. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo il quale da un punto di vista strutturale le operazioni collegate all’interpretazione dei contratti possono scomporsi in diverse fasi: la prima, consistente nella ricerca della comune volontà dei contraenti; la seconda, nella descrizione del modello della fattispecie giuridica; l’ultima nel giudizio sulla rilevanza giuridica qualificante degli elementi di fatto concretamente accertati. Soltanto le ultime due fasi, risolvendosi nell’applicazione di norme di diritto, possono essere liberamente censurate in sede di legittimità. La prima, invece, configura un tipo di accertamento di fatto che è riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione soltanto per difetto di motivazione (Cass. n. 3205/2005; n. 21064/2004; n. 17744/2005).

D’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (Cass. n. 7472/2011); sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 24539/2009 n, 13777/2007).

Ora, nel caso di specie, l’interpretazione della fattispecie contrattuale proposta dai giudici d’appello è certamente plausibile, nè la plausibilità dell’attività interpretativa può ritenersi scalfita dal fatto che la Ctr avrebbe proposto una similitudine inappropriata con la fattispecie dei c.d. “premi di incentivazione”, là dove è il fornitore che paga il cliente e non viceversa, come è invece avvenuto nel caso in esame, in cui i premi furono versati dalla concessionaria nella veste di cliente del Centro Media.

E’ chiaro che la similitudine fu proposta dalla Ctr per evidenziare che, nell’uno e nell’altro caso, l’elargizione del premio non costituiva corrispettivo di una prestazione; e in relazione a tale caratteristica, che la Ctr ha riscontrato anche con riferimento al rapporto fra il Centro Media e la concessionaria, la diversa posizione contrattuale è del tutto irrilevante.

2. Il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del combinato disposto dal D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19,30, e 43.

La tesi sostenuta è che una volta pagata l’imposta a monte non può negarsene la detrazione a valle, a meno che non sia riscontrabile un intento fraudolento.

Il motivo è infondato: l’esercizio del diritto di detrazione deve limitarsi alle sole imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti a un’operazione soggetta ad IVA e versate in quanto effettivamente dovute (Cass. n. 9946/2015; Cass. n. 17299/2014).

Se non esistono i presupposti di imponibilità il diritto di detrazione non è configurabile, per impossibilità giuridica del suo oggetto (Cass. n. 14406/2017).

3. La ricorrente dubita infine, chiedendo alla Corte di sollevare la relativa questione, della legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 per violazione dell’art. 111 Cost., nella parte in cui fa divieto di dare ingresso nel giudizio tributario alla prova per testimoni “quanto meno nella parte in cui si neghi al contribuente la possibilità di chiamare a chiarimento e/o a testimoniare il soggetto terzo (nella specie il rappresentante di Aegis Media n.d.r.), le cui dichiarazioni siano riportate in un processo verbale di constatazione utilizzate nell’accertamento a di lui carico e nel processo che avesse da esso tratto origine”.

Il rilievo è del tutto privo di pregio. Trattasi di questione già esaminata dalla Corte Costituzionale e ritenuta infondata, con sentenza n. 18 del 2000. L’esclusione della prova testimoniale non comporta l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di terzi, riprodotte nel processo verbali, con la precisazione che esse valgono come indizi, insufficienti a reggere la decisione se sono l’unico elemento di prova (Cass. n. 7445/2003) e ferma restando la facoltà delle parti private per il principio della parità delle armi, di produrre in giudizio dichiarazioni scritte di terzi, al fine di contrastare l’efficacia delle dichiarazioni prodotte dall’Ufficio (Cass. n. 6946/2015; n. 12559/2015).

In conclusione il ricorso va interamente rigettato.

PQM

 

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, (tre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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