Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19188 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19188 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA

sul ricorso 24634-2016 proposto da:
ANTONIO

ZAMPERLA SPA in persona

del

legale

rappresentante pro tempore ALBERTO ZAMPERLA,
domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dagli avvocati FABRIZIO MARCHIONNI, STEFANO GRASSI
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente 2018
1389

contro

REBEGOLDI SIMONE, DAL MARTELLO MARIA LUCIA, REBEGOLDI
FRANCESCO nella loro qualità di eredi di REBEGOLDI
FERDINANDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
G.B. VICO 1, presso lo studio dell’avvocato LORENZO

Data pubblicazione: 19/07/2018

PROSPERI MANGILI, che li rappresenta e difende
unitamente agli avvocati FILIPPO DUCCIO DE BIASE
FREZZA, COSTANZA GERALDINA DE BIASE FREZZA giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti –

AXA ASSICURAZIONI SPA, CAPITALIA ASSICURAZIONI SPA,
REBEGOLDI CHIARA;

intimati

Nonché da:
AXA ASSICURAZIONI SPA in persona del Direttore
Procuratore Speciale Dr. MAURIZIO RAIN0′,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI
72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO
BONACCORSI DI PATTI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIANCARLO FALETTI giusta
procura speciale in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– ricorrente incidentale contro

REBEGOLDI SIMONE, REBEGOLDI FRANCESCO, DAL MARTELLO
MARIA LUCIA, ANTONIO ZAMPERLA SPA;

intimati

avverso la sentenza n. 269/2016 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 15/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

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nonchè contro

consiglio del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

SCODITTI;

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Rilevato che:
Antonio Zamperla s.p.a. convenne in giudizio innanzi al Tribunale
di Vicenza Ferdinando Rebegoldi chiedendo il risarcimento del danno
nella misura di Lire 580.000.000 per gravi errori progettuali con
riferimento alla progettazione di giostra. Il convenuto propose

Lire 111.376.872 a titolo di compenso per l’incarico professionale e
chiamò in causa le società assicuratrici. Il Tribunale adito con
sentenza di data 26 ottobre 2006 dichiarò la decadenza del diritto e la
prescrizione dell’azione risarcitoria e dispose con separata ordinanza
la prosecuzione del giudizio. Successivamente con sentenza di data 1
aprile 2015 in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale
condannò la società attrice al pagamento in favore degli eredi
Rebegoldi (nel frattempo era deceduto il convenuto) della somma di
Euro 6.320,00 oltre interessi e rigettò l’istanza di declaratoria di
inoperatività della polizza assicurativa. Nel frattempo con citazione
del 28 novembre 2007 Antonio Zampeta s.p.a. aveva proposto
appello avverso la sentenza di data 26 ottobre 2006. Con sentenza di
data 15 febbraio 2016 la Corte d’appello di Venezia accolse l’appello,
rigettando le eccezioni di decadenza e prescrizione, e dichiarò
inammissibili le domande di accertamento della inoperatività della
garanzia assicurativa, dando atto della sussistenza nei confronti delle
società assicuratrici dei presupposti di applicazione della norma sul
versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Osservò la corte territoriale che in base a Cass. Sez. U. n. 15781
del 2005 dovevano ritenersi inapplicabili i termini di decadenza e
prescrizione di cui all’art. 2226 cod. civ. al contratto di prestazione
d’opera professionale e che la domanda proposta dalle società
assicuratrici di accertamento dell’inoperatività della copertura
assicurativa e dei suoi limiti non poteva essere esaminata, trattandosi
di indagine espressamente deferita all’ulteriore istruttoria disposta

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domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della soma di

con la sentenza parziale, sicché, al pari di ogni questione inerente la
verifica e quantificazione del danno, ogni decisione doveva essere
oggetto della sentenza definitiva di primo grado e della sua eventuale
impugnazione.
Ha proposto ricorso per cassazione Antonio Zamperla s.p.a. sulla

Dalmartello, Francesco Rebegoldi e Simone Rebegoldi da una parte, e
Axa Assicurazioni s.p.a., dall’altra. Quest’ultima ha anche proposto
ricorso incidentale sulla base di tre motivi. E’ stato fissato il ricorso in
camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, comma 2, cod. proc. civ.. E’
stata presentata memoria. E’ stata altresì presentata tardivamente in
data 7 maggio 2018 da Antonio Zamperla s.p.a..
Considerato che:
con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione
dell’art. 102 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod.
proc. civ.. Osserva la ricorrente in via principale che il giudizio di
appello non è stato riassunto per mero refuso nei confronti del
litisconsorte necessario processuale Chiara Rebegoldi, della cui
esistenza si era venuti a conoscenza dopo la pronuncia della sentenza
di appello, sicché, stante la nullità della sentenza, deve essere
rinnovato il giudizio di appello previa integrazione del contraddittorio.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 cod.
proc. civ.. Osserva il ricorrente che, avendo il giudice di primo grado
rigettato la domanda risarcitoria sulla base dell’accoglimento di
eccezione preliminare di merito, il giudice di appello avrebbe dovuto
pronunciare sulla domanda risarcitoria, non rientrandosi peraltro nei
casi di regressione del giudizio dal secondo al primo grado ai sensi
degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ..
Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 2226 cod. civ., ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente in

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base di due motivi e resistono con distinti controricorsi Maria Lucia

via incidentale che, avuto riguardo alla realizzazione dell’opera e non
al progetto, la questione dell’applicabilità dell’art. 2226 cod. civ. ha
ancora senso con riferimento alla responsabilità del progettista.
Con il secondo motivo, condizionato all’accoglimento del secondo
motivo del ricorso principale, si denuncia omessa pronuncia ai sensi

ripropone le eccezioni sollevate in sede di appello in relazione alla
copertura assicurativa.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 1, comma 18, legge n. 228 del 2012, ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che la corte
territoriale non poteva fare applicazione della norma citata essendo
stato il giudizio di primo grado iniziato nel 2000 e quello di appello nel
2007
Il ricorso principale è improcedibile. Ai fini del decorso del termine
per impugnare ai sensi dell’art. 325 cod. proc. civ. la sentenza è stata
notificata in forma telematica in data 22 luglio 2016, come dichiarato
dalla ricorrente. Ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena
d’improcedibilità, dal!’ art. 369, cod. proc. civ., comma 2, n. 2, il
difensore che propone ricorso per cassazione contro un
provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche,
deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia
analogica, con attestazione di conformità ai sensi della Legge n. 53
del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter del messaggio di posta
elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del
provvedimento impugnato, allegati al messaggio (Cass. 22 dicembre
2017, n. 30765 la quale con specifica valenza nomofilattica ha
confermato l’indirizzo consolidatosi sulla scia di Cass. 14/07/2017, n.
17450; si vedano in particolare Cass. 10/10/2017, n. 23668; Cass.
16/10/2017, n. 24292; Cass. 16/10/2017, n. 24347; Cass.
17/10/2017, n. 24422; Cass. 26/10/2017, n. 25429; Cass.

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dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. La ricorrente

09/11/2017, n. 26520; Cass. 09/11/2017, n. 26606; Cass.
09/11/2017, n. 26612; Cass. 09/11/2017, n. 26613).

Come

affermato in particolare da Cass. 22 dicembre 2017, n. 30765,
«qualora, trascorsi venti

giorni dalla notificazione del ricorso per

cassazione non siano state depositate le copie analogiche dei suddetti

senso sopra indicato, e qualora le stesse, con attestazione di
conformità, non siano state depositate dal controricorrente o non
siano comunque agli atti, il ricorso è improcedibile».
Il ricorrente non ha assolto l’onere di attestazione di conformità
nei termini indicati con riferimento alla relazione di notifica del
provvedimento impugnato (della quale vi è solo copia informe,
mentre vi è copia autentica della sentenza impugnata – nello stesso
elenco dei documenti depositati con il ricorso sub 2 si indica il
deposito di copia autentica della sentenza e della mera copia della
relazione di notificazione della sentenza), né risulta altrimenti il
deposito della documentazione in discorso con relativa attestazione di
conformità da parte del controricorrente. Non rileva l’istanza di
trasmissione del fascicolo d’ufficio in quanto non è previsto, al di fuori

di ipotesi eccezionali, che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia
della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su
iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla
definizione del giudizio (Cass. 15 settembre 2017, n. 21386).
Peraltro la sentenza è stata depositata in data 15 febbraio 2016
ed il ricorso è stato notificato in data 20 ottobre 2016, oltre il termine
di sessanta giorni dal deposito della sentenza. Non può pertanto
attingersi a quella giurisprudenza secondo cui pur in difetto di
produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata, il
ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove
risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato
del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della

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documenti digitali, corredate dalla attestazione di conformità, nel

sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della
sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso
(emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura
comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire
al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del

all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. 10 luglio 2013, n.
17066).
Ricorre pertanto la causa di improcedibilità prevista dall’art. 369,
comma 2, n. 2 cod. proc. civ..
Passando al ricorso incidentale, trattasi di ricorso tardivo. Ed
invero, rispetto alla scadenza del termine breve di impugnazione (21
ottobre 2016), il ricorso è stato tardivamente notificato in data 18
novembre 2016. Qualora il ricorso principale per cassazione venga

dichiarato improcedibile, l’eventuale ricorso incidentale tardivo
diviene inefficace, e ciò non in virtù di un’applicazione analogica
dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. – dettato per la diversa
ipotesi dell’inammissibilità dell’impugnazione principale – bensì in
base ad un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che
conduce a ritenere irrazionale che un’impugnazione (tra l’altro
anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del
presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua
proponibilità (Cass. Sez. U. 14 aprile 2008, n. 9741; 4 febbraio 2014,
n. 2381). Va quindi dichiarata la perdita di efficacia del ricorso
incidentale.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
Il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato
inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso
principale, non può essere condannato al pagamento del doppio del
contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole

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ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui

declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o
improcedibilità dell’impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 25 luglio 2017, n. 18348).
Poiché il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare

228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di
cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di
versamento, da parte della parte ricorrente in via principale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.

Dichiara l’improcedibilità del ricorso principale e la perdita di
efficacia del ricorso incidentale.
Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore di Maria
Lucia Dalmartello, Francesco Rebegoldi e Simone Rebegoldi, delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,
agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore di Axa
Assicurazioni s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in Euro 5.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello
stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il giorno 9 maggio 2018

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atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.

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