Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19188 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/07/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 17/07/2019), n.19188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Bianca Margerita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7938/2014 proposto da:

Agenzia delle Entrate, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello

Stato (C.F.: (OMISSIS)) presso cui è domiciliata in Roma, alla Via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.S., nato a Cagli (PU) il (OMISSIS) e residente in Perugia

(PG) – (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

Francesco Crisi del Foro di Perugia, con studio in Perugia (PG),

alla Via XIV Settembre n. 3 (C.F.: CRSFNC66L14H501M) ed

elettivamente domiciliato in Roma, al Viale M. Gelsomini n. 4,

presso lo studio legale dell’Avv. Carlo Alberto Troili Molossi

(C.F.: TRLCLL47A25H501A), come da procura speciale apposta in calce

al controricorso;

– controricorrente –

– avverso la sentenza n. 15/03/2013 emessa dalla CTR Umbria in data

04/02/2013 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del

7/6/2019 dal Consigliere Dott. Andrea Penta;

udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero Dott.ssa Kate

Tassone nel senso dell’accoglimento del ricorso;

udite le conclusioni rassegnate dall’Avv. Salvatore Faraci, per

l’Avvocatura Generale dello Stato, quale difensore della ricorrente,

e dall’Avv. Francesco Crisi, per la resistente.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

S.S., in data 14/2/2006, con atto rogito Notaio C., registrato a Perugia, stipulava contratto di mutuo ipotecario per l’acquisto di una unità immobiliare da destinare ad abitazione principale non di lusso distinta al N. C.E.U. del Comune di Perugia al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), subalterno 3, unitamente alla corte e pertinenze distinte allo stesso foglio e particella, individuate, rispettivamente, con il subalterno 1 e il subalterno 2. Per l’operazione si avvaleva dell’aliquota ridotta pari allo 0,25% dell’imposta sostitutiva per operazioni di credito a medio e lungo termine (del D.P.R. n. 601 del 1973, ex artt. 15 e ss.), usufruendo delle aliquote agevolate come prima casa.

L’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS), ritenendo che l’immobile avesse i requisiti di “casa di lusso” (D.M. 2 agosto 1969, ex artt. 5 e 6), notificava al contribuente un primo avviso di liquidazione, applicando la maggiore imposta sostitutiva di bollo nella misura ordinaria del 2%, in relazione al contratto di mutuo stipulato con l’Istituto Banca Ca.ri.ge. SpA in data 14/02/2006, e un separato avviso di liquidazione, notificato il 09/02/2009, con il quale revocava le agevolazioni fiscali della “prima casa” richieste nell’atto, recuperando l’imposta in misura ordinaria.

Contro i due avvisi di liquidazione notificati proponeva impugnazione distinta il S., sostenendo la infondatezza delle pretese dell’Ufficio per erronea qualificazione dell’unità immobiliare, non possedendo, a suo dire, l’immobile le caratteristiche di lusso.

Sosteneva che, alla stregua della relazione tecnica redatta da tecnico professionista di fiducia, la superficie utile dell’immobile era inferiore a 240 mq, essendo di mq. 236,83, e che la superficie scoperta risultava inferiore a sei volte la superficie coperta, in quanto erroneamente, a suo dire, erano state dall’Ufficio ritenute utili, ai fini delle superfici pertinenziali scoperte, la piscina di mq. 72 ed una porzione di corte di 93 mq, che risultava individuata dalla convenzione di lottizzazione come superficie da cedere al Comune.

L’Agenzia delle Entrate, facendo proprie i dati emergenti dalla relazione tecnica dell’Agenzia del Territorio, riteneva fondati gli atti emessi.

I primi giudici respingevano i ricorsi riuniti, compensando le spese.

Proponeva appello il contribuente, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, in quanto non esistevano, a suo dire, i requisiti ed i presupposti per qualificare l’abitazione in oggetto quale “immobile di lusso”, ai sensi del D.M. 2 agosto 1969.

Costituendosi in appello, l’Ufficio, riaffermava che, sulla base della documentazione agli atti del Catasto, costituita dalla Denuncia di Costruzione del 14/05/2001, si perveniva ad una misurazione della superficie utile complessiva di mq. 248,77 e, per quanto riguardava il conteggio dell’area scoperta adibita a corte del complesso, sosteneva che in quest’area doveva essere ricompresa l’area della piscina. Per quanto concerneva, invece, la particella (OMISSIS), che costituiva una porzione della corte di 93 mq, l’Ufficio riferiva che risultava completamente intestata a S.S. e mai interessata da provvedimenti transattivi nei confronti del Comune ai fini della convenzione di lottizzazione, per cui anche quest’area doveva essere ricompresa nel conteggio nell’area scoperta ai fini della determinazione di immobile di lusso.

Con sentenza del 4.2.2013 la CTR Umbria accoglieva l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) sulla base della nuova Docfa del 10/06/2009 effettuata dal contribuente per eliminare gli errori catastali in fase di acquisto e non contestata dall’Ufficio, la superficie dell’immobile era pari a mq. 236,83;

2) per quanto riguardava la piscina e la sua area scoperta di mq. 72, occorreva rilevare che, sotto il profilo civilistico, la sua costruzione costituiva a tutti gli effetti un manufatto pertinenziale dell’immobile cui era asservita, ai sensi dell’art. 817 c.c., e non certo una semplice “corte” scoperta;

3) con riferimento all’altra superficie pertinenziale della corte di mq. 93 costituita dalla particella (OMISSIS), non rilevava il fatto che ancora risultasse intestata al S., esistendo un asseveramelo dell’area stessa, non smentito dall’Ufficio, quale area individuata dalla convenzione di lottizzazione da cedere al Comune per usi pubblici.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi. S.S. ha resistito con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.M. 2 agosto 1969, punti 5 e 6, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, della Tariffa, parte I, all. A), (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato la piscina alla stregua di una superficie scoperta, reputandola un manufatto e, comunque, per non averla, in questa seconda evenienza, sommata all’abitazione, facendo, per l’effetto, superare il limite dei 240 mq per la configurabilità di un’abitazione di lusso.

1.1. Il motivo è, per quanto di ragione, fondato.

Preliminarmente va evidenziato che, in tema di agevolazione tributarie per “acquisto prima casa”, il concetto di pertinenza, è fondato sul criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra, senza che rilevi la qualificazione catastale dell’area che ha esclusivo rilievo formale (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3148 del 17/02/2015), sicchè erroneamente la CTR ha riconosciuto valenza assorbente alla docfa.

Ciò debitamente, premesso, il D.M. 2 agosto 1969, del Ministero dei Lavori Pubblici stabilisce che “Ai sensi e per gli effetti della L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, della L. 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, del D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella L. 7 febbraio 1968, n. 26 sono considerate abitazioni di lusso: (…)

Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta”. (art. 5).

“Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)”. (art. 6).

Ai nostri fini rileva altresì evidenziare che, in base all’art. 4, sono considerate abitazioni di lusso anche “Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.”.

Pertanto, il rapporto tra la superficie dell’area scoperta e quella dell’area coperta, ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, art. 5, se superiore al sestuplo, comporta la qualificazione come di “lusso” dell’immobile e, quindi, l’esclusione dei benefici tributari per l’acquisto della prima casa.

1.2. Al fine di stabilire se la CTR, in violazione del D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6, abbia qualificato la piscina in oggetto come un manufatto pertinenziale all’immobile (anzichè come una corte scoperta), devono essere qui richiamati i principi giurisprudenziali consolidati in materia di definizione del concetto di pertinenza.

Va preliminarmente ricordato che la natura pertinenziale deve essere esclusa per le opere prive del requisito dell’individualità fisica e strutturale, che costituiscano parte integrante dell’edificio sul quale sono realizzate (ex plurimis, sez. 3, 26 giugno 2013, n. 42330; sez. 3, 6 maggio 2010, n. 21351; sez. 3, 18 maggio 2006, n. 17083; sez. 3, 9 gennaio 2003, n. 239).

Va, inoltre, riaffermato che una piscina posta al servizio esclusivo di una residenza privata legittimamente edificata non è di per sè estranea al concetto di “pertinenza urbanistica”. Tale nozione ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un’opera – che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato – preordinata ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo (non superiore, in ogni caso, al 20% di quello dell’edificio principale) tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell’edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede (ex multis, sez. 5, 27 marzo 2015, n. 29261; sez. 3, 21 maggio 2009, n. 39067; sez. 3, 11 giugno 2008, n. 37257). E la relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, non di integrazione ma “di servizio”, allo scopo di renderne più agevole e funzionale l’uso; sicchè non potrebbe ricondursi alla nozione in esame la realizzazione di una piscina privata che, per le sue caratteristiche oggettive, fosse suscettibile di utilizzazione (anche economica) autonoma. Il manufatto pertinenziale, inoltre: a) deve accedere ad un edificio preesistente edificato legittimamente; b) deve necessariamente presentare la caratteristica della ridotta dimensione anche in assoluto, a prescindere dal rapporto con l’edificio principale; c) non deve essere in contrasto con gli strumenti urbanistici.

Tali principi trovano applicazione, secondo la giurisprudenza amministrativa, anche per le piscine di modeste dimensioni che siano asservite ad edifici a destinazione residenziale (Cons. Stato, sez. 5, 16 aprile 2014, n. 1951; Cons. Stato, sez. 4, 8 agosto 2006, n. 4780), anche indipendentemente dal fatto se l’area nella quale insistono sia un’area a destinazione agricola o a destinazione residenziale, purchè abbiano limitata rilevanza sul piano urbanistico e non influiscano negativamente sull’assetto territoriale agricolo (Tar Piemonte, 16 novembre 2009, n. 2552; Tar Veneto, 16 novembre 1998, n. 2069).Anche la giurisprudenza penale (Cass. pen. Sez. III, 29/04/2003, n. 26197; Cass. pen. Sez. III, Sent., 18.7.2018, n. 33370) è di questo avviso, affermando che la nozione di “pertinenza urbanistica” ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica dettata dall’art. 817 c.c.; tale norma definisce pertinenze “le cose destinate in modo durevole a servizio o a ornamento di un’altra cosa”.

La problematica della pertinenza urbanistica è stata affrontata da questa Corte (ex multis, cfr. Sez. 3 n. 52835 del 14/07/2016 e Sez. 3, n. 37257 dell’11/06/2008), essendosi affermato che una piscina posta al servizio esclusivo di una residenza privata legittimamente edificata non è di per sè estranea al concetto di “pertinenza urbanistica”.

1.3. Riconosciuta la natura di manufatto pertinenziale alla piscina, tuttavia, si rivela fondato il secondo rilievo formulato dall’odierna ricorrente, secondo cui, in siffatta evenienza, occorre sommare la superficie della stessa a quella dell’abitazione, non trovando applicazione la previsione del D.M. 2 agosto 1969, art. 4, (secondo cui vanno considerate di lusso altresì “Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie”; cfr. Cass. civ. Sez. V, 14/12/2005, n. 27617), essendosi, per stessa ammissione del contribuente (cfr. pag. 2 del controricorso), in presenza di un unico alloggio padronale.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per aver la CTR escluso la sussistenza della caratteristiche di lusso pur in presenza di documentazione catastale attestante che, alla data della compravendita, l’immobile aveva caratteristiche tali da essere considerato di lusso.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per essere la CTR pervenuta alla decisione finale “senza tenere in alcuna considerazione il fatto decisivo della controversia rappresentato da evidenti caratteristiche di lusso dell’immobile in esame”.

3.1. Il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti nell’accoglimento del primo.

4. Il ricorso, pertanto, merita di essere accolto con riferimento al primo motivo. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con conseguente rinvio della causa, anche ai fini delle spese relative al presente grado di giudizio, alla CTR Umbria in diversa composizione, la quale dovrà, tra l’altro, accertare se, nel caso di specie, si sia al cospetto di un “unico alloggio padronale”, di “singole unità immobiliari” o di “abitazioni unifamiliari”, anche al fine di individuare in concreto la disciplina applicabile.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti due, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche ai fini delle spese relative al presente grado di giudizio, alla CTR Umbria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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