Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19187 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19187 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 23650-2016 proposto da:
CERULLO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE, 78, presso lo studio
dell’avvocato STEFANO SCOCCHERA, rappresentata e
difesa dall’avvocato MASSIMO BORSARI giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

CASA DI CURA VILLA IGEA SPA , in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante signora ENRICHETTA COSTA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE
5697, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

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Data pubblicazione: 19/07/2018

IOPPOLI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA
DE RIENZO giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente nonchè contro

GENERALI ITALIA SPA ;

avverso la sentenza n. 1408/2016 della CORTE
D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE
che ha chiesto il rigetto;

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– intimata –

Rilevato che:
Maria Cerullo convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Modena
Casa di Cura Villa Igea s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno
nella misura di Lire 1.033.995.000 (oltre la retta di degenza per il
futuro). Espose la parte attrice di avere, in quanto sofferente di gravi

di togliersi la vita gettandosi dalla finestra della stanza presso la Casa
di cura ove era ricoverata, allegando l’inadempimento contrattuale
della struttura, e che a seguito delle lesioni riportate era rimasta
immobilizzata ed incapace di attendere ai propri bisogni, con
collocazione presso struttura protetta. La convenuta chiamò in causa
la società assicuratrice. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso
detta sentenza propose appello la Cerullo. Con sentenza di data 2
agosto 2016 la Corte d’appello di Bologna rigettò l’appello.
Osservò la corte territoriale che i seguenti motivi di appello erano
inammissibili in quanto involgenti fatti nuovi non dedotti nei termini
perentori nel processo di primo grado: esistenza di una situazione
patologica della paziente che di per sé rendeva ipotizzabile il rischio di
suicidio; erroneità delle dimissioni della paziente il 2 giugno 1994
nonostante versasse in uno stato di grave turbamento e agitazione;
assenza di istruzioni al personale infermieristico da parte dei sanitari
di non lasciare sola la paziente; negligenza dell’infermiera per avere
lasciato sola la paziente; obbligo dei medici di attingere dal Simap
tutte le informazioni giustificative della richiesta di ricovero. Premesso
che il giudice di primo grado aveva ritenuto non provata né l’asserita
informativa data ai sanitari di Villa Igea circa i tentativi di suicidio
posti in essere il 2 giugno 1994 né la pericolosità in relazione a tali
tentativi della finestra della stanza ove l’attrice era stata ricoverata
(in particolare, in base alla documentazione fotografica la finestra
risultava conformata in modo da impedire il passaggio della persona e
la Cerulli aveva scardinato la finestra probabilmente appendendosi

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problemi psicologici e crisi depressiva, tentato il giorno 3 giugno 1994

alla stessa ed avvalendosi del proprio rilevante peso di 100 kg),
aggiunse, con riferimento alla finestra, che nuove erano le allegazioni
contenute nell’atto di appello (facile raggiungibilità della finestra per
la presenza di un letto, di un tavolino e di una sedia; la finestra era
priva di un sistema di bloccaggio; infisso facilmente apribile perché in

l’appellante ad affermare che la finestra era priva di protezioni e che
la paziente era stata lasciata sola, le argomentazioni del primo
giudice non erano state specificatamente censurate, sicché era
sufficiente ribadirle con il richiamo a quanto esposto a pag. 8 della
sentenza appellata. Osservò inoltre che l’inammissibilità del motivo di
appello relativo alla finestra della stanza rendeva «ultroneo
argomentare in ordine al motivo di appello avente ad oggetto le
informative asseritamente ricevute dai medici di Villa Igea sui
tentativi di suicidio posti in essere da Cerullo Maria il 2-6-1994» e che
«ad abundantiam» andava sottolineato che solo nella comparsa
conclusionale, e quindi tardivamente, l’attrice aveva fatto riferimento,
peraltro assai sommessamente, ad una prova documentale di tale
informativa. Aggiunse che, dato che l’appartenenza del documento
alla cartella clinica non era pienamente verificabile e che il foglio
contenente la notizia dei tentativi di suicidio non era una relazione del
Simap indirizzata a Villa Igea ma un foglio di anamnesi
verosimilmente facente parte della cartella clinica del Simap,
mancavano elementi idonei ad inficiare la correttezza di quanto
affermato dal primo giudice secondo cui la testimonianza Messori non
provava in modo sufficiente l’informativa in discorso per essere priva
di riscontro documentale e contraddetta dalle dichiarazioni rese dai
testi Pilati e Barchi.
Ha proposto ricorso per cassazione Maria Cerullo sulla base di
tredici motivi e resistono con controricorso Casa di Cura Villa Igea
s.p.a. e Generali Italia s.p.a. (già INA Assitalia s.p.a.). E’ stato fissato

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legno e vetusto; vetri non antisfondamento) e che, continuando

il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, comma 2, cod.
proc. civ.. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte. E’
stata presentata memoria.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione

decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5,
cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che la Casa di Cura non ha
provato l’adempimento della prestazione, o che quanto accaduto
fosse stata determinato da causa non imputabile, sussistendo al
contrario molteplici inadempimenti posti in essere dai medici, e che i
giudici di merito hanno addossato alla paziente la prova della
responsabilità della struttura sanitaria circa la stato della finestra
della camera, il fatto che venne lasciata sola, la conoscenza dei
pregressi tentativi di suicidio e l’invio dell’informativa Simap (a pag. 7
della sentenza era stata ritenuta non provata sia l’asserita
informativa data ai sanitari di Villa Igea circa i tentativi di suicidio
posti in essere il 2 giugno 1994 sia la pericolosità in relazione a tali
tentativi della finestra della stanza ove l’attrice era stata ricoverata),
laddove invece l’onere della prova incombeva sulla struttura.
Il motivo è inammissibile. Nella censura viene svolto un indebito
scambio fra l’assolvimento dell’onere della prova, che è valutazione di
competenza del giudice di merito, ed il rispetto della regola sull’onere
della prova. Con riferimento alle circostanze dello stato della finestra
della camera, della paziente lasciata sola e della conoscenza dei
pregressi tentativi di suicidio non vi è stata una statuizione di merito,
che possa rappresentare il presupposto dell’eventuale violazione delle
regole sull’onere probatorio, perché la controversia è stata risolta in
rito dal giudice di appello con la valutazione di inammissibilità dei
relativi motivi di appello.

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degli artt. 1218 e 1176 cod. civ., nonché omesso esame di fatto

La circostanza dell’invio dell’informativa Simap è stata ritenuta
assorbita dalla valutazione di inammissibilità del motivo di appello
sull’inidoneità della finestra. Nonostante l’assorbimento la corte
territoriale ha valutato la circostanza, sulla base di una duplice ratio
decidendi: tardività dell’allegazione in quanto effettuata solo nella

Con il motivo si censura solo la seconda ratio sotto il profilo della
violazione della regola di riparto dell’onere della prova. La censura è
quindi priva di decisività perché non risultano impugnate né la prima
ratio né la valutazione di assorbimento.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 183 e 345 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che con l’atto di appello
non è stata svolta alcuna domanda nuova, come emerge dagli atti
processuali cui si rinvia e che si intendono trascritti nel motivo.
Il motivo è inammissibile. La censura, nei termini generici in cui è
stata posta, non consente di ritenere integrato l’onere processuale di
cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ..
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 183 e 345 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che con l’atto di appello
non è stato inserito nessun motivo nuovo di responsabilità, come
emerge dagli atti processuali cui si rinvia e che si intendono trascritti
nel motivo. Precisa che: l’esistenza di una situazione patologica della
paziente, che di per sé rendeva ipotizzabile il rischio di suicidio, era
stata affermata alle pp. 1 e 2 della citazione; l’erroneità delle
dimissioni del 2 giugno 1994 era stata allegata alle pp. 1, 2 e 6 della
citazione; l’assenza di istruzioni al personale infermieristico da parte
dei sanitari di non lasciare sola la paziente era stata allegata alle pp.
1, 2 e 6 della citazione; la negligenza dell’infermiera per avere
lasciato sola la paziente era stata allegata alle pp. 1, 2 e 6 della

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comparsa conclusionale; mancanza di prova della detta circostanza.

citazione; l’obbligo dei medici di attingere dal Simap tutte le
informazioni era stata allegata alle pp. 3 e 6 della citazione.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 183 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.
proc. civ.. Osserva la ricorrente che l’appellante non era incorsa in

citazione introduttiva.
Il terzo e quarto motivo sono parzialmente fondati. Con la
censura si impugna la valutazione di inammissibilità dei motivi di
appello per il ritenuto carattere di novità delle relative circostanze.
L’assolvimento dell’onere processuale di cui all’art. 366, comma 1, n.
6 cod. proc. civ. consente al Collegio di accedere al fascicolo
processuale, come è consentito dalla natura processuale del vizio
denunciato. Dall’esame dell’atto di citazione risulta quanto segue:
l’esistenza di una situazione patologica della paziente, che di per sé
rendeva ipotizzabile il rischio di suicidio, era stata affermata alle pp. 1
e 2 della citazione, denunciando il tentativo di suicidio che vi era stato
nel 1983 e la molteplicità dei successivi ricoveri; l’erroneità delle
dimissioni del 2 giugno 1994 era stata allegata alla pagina 6 della
citazione, laddove l’attrice denuncia che i sanitari erano consapevoli
delle condizioni della paziente e che quest’ultima era stata dimessa
«addirittura» il giorno prima del tentativo di suicidio; la circostanza
che la paziente fosse stata lasciata sola nella stanza era stata allegata
alla pagina 6 della citazione. Con riferimento alle circostanze indicate
non vi è quindi il profilo di novità evidenziato dalla corte territoriale.
L’obbligo dei medici di attingere dal Simap tutte le informazioni,
che integra non una circostanza fattuale, ma un inadempimento
qualificato che è onere del danneggiato allegare, non risulta invece
dedotto nella citazione.
Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 183 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.

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alcuna decadenza trattandosi dei medesimi fatti allegati fin dalla

proc. civ.. Osserva la ricorrente che le circostanze relative alla
finestra (facile raggiungibilità della finestra per la presenza di un
letto, di un tavolino e di una sedia; la finestra era priva di un sistema
di bloccaggio; infisso facilmente apribile perché in legno e vetusto)
erano state allegate con la citazione di primo grado (pp. 4 e 6) e che

quale aveva prodotto copia della relazione redatta dal proprio tecnico
e documentazione fotografica.
Il motivo è fondato. Come nel caso dei precedenti motivi,
l’assolvimento dell’onere processuale di cui all’art. 366, comma 1, n.
6 cod. proc. civ. consente al Collegio di accedere al fascicolo
processuale, come è consentito dalla natura processuale del vizio
denunciato. Alle pagine 4 e 6 dell’atto di citazione risulta allegato che
la finestra è priva di protezioni. Il fatto è stato quindi
tempestivamente allegato dall’attrice. Le circostanze richiamate nel
motivo, e che secondo la corte territoriale rappresenterebbero
allegazioni nuove, attengono in realtà non alla allegazione, ma alla
prova, nel senso che, sulla base delle dette circostanze, doveva
valutarsi se la finestra fosse priva o meno di protezione. Ciò che
invero la corte territoriale avrebbe potuto rilevare, sarebbe potuto
essere eventualmente la tardività della prova, ma non dell’allegazione
(fermo restando che, in base al principio di acquisizione probatoria,
anche la documentazione prodotta dalla controparte può integrare la
prova del fatto allegato dall’attrice – con la precisazione che la detta
documentazione può integrare la prova, ma non l’allegazione del fatto
nel processo, la quale resta onere della parte interessata, e cioè
l’attrice).
Con il sesto motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo e
controverso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..
Osserva la ricorrente che le circostanze relative alla finestra (facile
raggiungibilità della finestra per la presenza di un letto, di un tavolino

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erano state inoltre allegate dalla difesa della società assicuratrice, la

e di una sedia; la finestra era priva di un sistema di bloccaggio;
infisso facilmente apribile perché in legno e vetusto) erano state
tempestivamente introdotte dalla società assicuratrice.
L’accoglimento del precedente motivo determina l’assorbimento
del motivo.

e controverso, nonché omesso esame di fatto decisivo e controverso,
ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la
ricorrente che non risultano esaminate le circostanze
tempestivamente allegate, e cioè che la camera fosse al terzo piano e
cha la finestra fosse priva di protezioni e lasciata addirittura aperta.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte assorbito.
L’assorbimento è relativo alla mancanza di protezioni della finestra.
L’inammissibilità attiene alle modalità della censura. La ricorrente
denuncia l’omesso esame di allegazioni quale vizio motivazionale,
laddove invece la pretermissione dell’allegazione rileva come omessa
pronuncia su motivo di appello, mentre l’omesso esame ai fini del
vizio motivazionale attiene al fatto storico, di cui la parte ricorrente
ha l’onere di indicare le modalità di introduzione nel processo e la
sede della controversia sulla relativa circostanza. La ricorrente non ha
denunciato l’omesso esame di fatto storico, ma l’omesso esame di
allegazione, senza denunciare l’omessa pronuncia su motivo di
appello.
Assumendo comunque che di fatto storico si sarebbe trattato, non
risulta indicato il “dato”, testuale o extratestuale, da cui il fatto
storico risulterebbe esistente ed il “come” e il “quando” tale fatto
sarebbe stato oggetto di discussione processuale tra le parti (cfr.
Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014).
Con l’ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente, a proposito

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Con il settimo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo

dell’affermazione del giudice di appello secondo cui le argomentazioni
del primo giudice non erano state specificatamente censurate, che al
contrario tutte le argomentazioni erano state specificatamente
criticate, come si evinceva dalla lettura del secondo motivo di appello
alle pagine 20 e 22 da intendersi per ritrascritte.

6 cod. proc. civ. la ricorrente ha omesso di indicare in modo specifico
la motivazione della sentenza di appello e le ragioni di censura
avverso tale motivazione, essendosi limitata genericamente ad
indicare le pagine dell’atto di appello.
Con il nono motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo e
controverso, nonché omesso esame di fatto decisivo e controverso, ai
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la
ricorrente che il giudice di appello, rinviando alla pag. 8 della
sentenza di primo grado senza null’altro aggiungere, ha omesso
qualunque esame o motivazione rispetto alla circostanza della
pericolosità della finestra.
Il motivo è inammissibile. La denuncia di vizio motivazionale è
stata proposta secondo il parametro dell’art. 360, comma 1, n. 5,
cod. proc. civ. non più vigente.
Con il decimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di
norma di diritto, nonché omesso esame di fatto decisivo e
controverso, nonché omesso esame di fatto decisivo e controverso, ai
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la
ricorrente che l’avere ritenuto ultroneo motivare in ordine al motivo di
appello relativo alle informative ricevute dai medici di Villa Igea per
l’inammissibilità della censura relativa allo stato della finestra della
stanza si traduce nell’omesso esame della circostanza non essendovi
alcun legame logico fra le due circostanze.
Il motivo è infondato. Benché non risulti indicata la norma di
diritto violata e risulti altresì dedotto in rubrica il vizio motivazionale,

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Il motivo è inammissibile. In violazione dell’art. 366, comma 1, n.

si intende che la ricorrente abbia denunciato ai sensi dell’art. 112
cod. proc. civ. l’omessa pronuncia su motivo di appello avente ad
oggetto le informative ricevute dai medici di Villa Igea. Non vi è
omessa pronuncia in primo luogo perché il giudice di appello ha svolto
una valutazione di assorbimento, la quale è stata invero impugnata

circostanze dello stato della finestra e delle informazioni ricevute dai
medici. La censura dell’assorbimento difetta però di specificità perché
non indica le ragioni dell’assenza di legame logico fra le due
circostanze, laddove nel pensiero del giudice di merito si intende che,
una volta accertata l’idoneità della finestra, irrilevante è il ricevimento
delle informazioni sullo stato della degente. In ogni caso, e si tratta
del profilo decisivo, la corte territoriale ha comunque pronunciato sul
motivo di appello, nonostante il ritenuto assorbimento, rilevando sia
la tardiva allegazione in comparsa conclusionale della circostanza in
questione che la sua carenza probatoria.
Con l’undicesimo motivo si denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 183 cod. proc. civ., nonché omesso esame di
fatto decisivo e controverso, nonché omesso esame di fatto decisivo e
controverso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc.
civ.. Osserva la ricorrente che la circostanza relativa alla relazione
Simap risulta allegata fin dalla citazione introduttiva, dove alle pagine
3 e 6 viene fatto riferimento alle informative che il Simap avrebbe
fornito ai medici della Casa di Cura, e che allegati all’atto di citazione
quali documenti n. 1 e 2 presenti nel fascicolo di primo grado erano le
cartelle cliniche della Casa di Cura e del Simap (che poi si trattasse di
relazione Simap fornita alla Casa di Cura o dell’anamnesi compilata
dai medici della Casa di Cura non rilevava dal momento che in
entrambi i casi era dimostrato che i medici conoscevano le reali
condizioni della paziente). Aggiungono che non era onere della

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dalla ricorrente con la denuncia di assenza di legame logico fra le due

paziente dimostrare il contenuto della cartella clinica, ma era onere
della Casa di Cura provare il proprio stato di inconsapevolezza.
Con il dodicesimo motivo si denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 1218 cod. civ., nonché omesso esame di fatto
decisivo e controverso, nonché omesso esame di fatto decisivo e

civ.. Osserva la ricorrente che, con riferimento all’affermazione del
giudice di appello secondo cui l’appartenenza del foglio contenente la
notizia dei tentativi di suicidio alla cartella clinica non era pienamente
verificabile, l’onere probatorio incombeva sulla Casa di Cura, che
doveva dimostrare di non avere conosciuto l’informativa Simap.
I motivi, undicesimo e dodicesimo, sono inammissibili. La censura
attiene al giudizio di fatto del giudice di appello e mira ad una diversa
valutazione di merito delle circostanze processuali, che è sindacato
precluso nella presente sede di legittimità. La corte territoriale ha
confermato la valutazione delle risultanze processuali svolta in primo
grado, e cioè che la testimonianza Messori non provava in modo
sufficiente l’informativa del Simap per essere priva di riscontro
documentale e contraddetta dalle dichiarazioni rese dai testi Pilati e
Barchi. Non viene così in rilievo la regola sull’onere della prova, la
quale è regola residuale di giudizio ove le risultanze processuali siano
lacunose sul piano probatorio.
Con il tredicesimo motivo si denuncia violazione e falsa
applicazione di norma di diritto, nonché omesso esame di fatto
decisivo e controverso, nonché omesso esame di fatto decisivo e
controverso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc.
civ.. Osserva la ricorrente che, diversamente da quanto sostenuto dal
Tribunale, dalla documentazione prodotta si rinvengono numerosi
riscontri dei tentativi sucidiari della Cerullo e comunque della
conoscenza del grave stato psichico in cui la stessa versava e che in
numerosissime altre occasioni i medici della Casa di Cura avevano

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controverso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc.

certificato le gravi condizioni della paziente ed i tentativi di suicidio.
Aggiunge che alla luce della risultanze documentali le testimonianze
dovevano essere valutate in senso opposto a quello ritenuto dal
giudice di primo grado e che, mentre il teste Pilati era incapace ai
sensi dell’art. 246 cod. proc. civ. e la teste Borghi nulla aveva riferito

suicidiari perché nulla le era stato chiesto dal giudice, pienamente
credibile, e coerente con le risultanze documentali, era il teste
Messori.
Il motivo è inammissibile. Anche tale censura attiene al giudizio di
fatto del giudice di appello e mira ad una diversa valutazione di
merito delle circostanze processuali, che è sindacato precluso nella
presente sede di legittimità. In violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6
cod. proc. civ. non risulta poi indicato in modo specifico se
l’incapacità del teste Pilati sia stata tempestivamente eccepita.
Aggiungasi che la censura non è chiaro se sia indirizzata alla sentenza
di primo grado o a quella di secondo grado.
Con il quattordicesimo motivo si denuncia omesso esame di fatto
decisivo e controverso, nonché omesso esame di fatto decisivo e
controverso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..
Osserva la ricorrente che la corte territoriale ha omesso di esaminare
i seguenti fatti, tempestivamente allegati nel giudizio di primo grado:
conoscenza delle condizioni psichiche della paziente per essere stata
ricoverata presso la Casa di Cura numerose volte e fino al 2 giugno
1994; tentativi suicidiari perpetrati presso la medesima Casa di
Cura; paziente lasciata sola nella stanza; condizione della paziente al
momento del ricovero il giorno 3 giugno 1994.
L’accoglimento parziale di terzo e quarto motivo determina
l’assorbimento del motivo.

P. Q. M.

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della conoscenza da parte dei medici della Casa di Cura dei tentativi

accoglie il terzo e quarto motivo parzialmente, nonché il quinto
motivo del ricorso, con assorbimento del sesto motivo, di parte del
settimo motivo e del quattordicesimo motivo; rigetta il decimo motivo
e dichiara per il resto inammissibile il ricorso; cassa la sentenza in
relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Bologna in

del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il giorno 9 maggio 2018

diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese

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