Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19187 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/07/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 17/07/2019), n.19187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Bianca Margerita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7221/2014 proposto da:

Immobiliare C. S.p.a., con sede in Pordenone, alla (OMISSIS)

(C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

C.R., nato a Pordenone il (OMISSIS), rappresentato e difeso, come da

mandato a margine del ricorso, dall’Avv. Glauco Castellani del Foro

di Pordenone (C.F.: CST GLC 66D21 G888B) e dall’Avv. Paolo Fiorilli

del Foro di Roma (C.F.: FRL PLA 70D24 L736E) ed elettivamente

domiciliata in Roma presso lo studio di quest’ultimo, alla Via Cola

di Rienzo n. 180;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello

Stato (C.F.: (OMISSIS)) presso cui è domiciliata in Roma, alla Via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

– avverso la sentenza n. 76/08/2013 emessa dalla CTR Friuli-Venezia

Giulia in data 22/10/2013 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del

7/6/2019 dal Consigliere Dott. Andrea Penta;

udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero Dott.ssa Kate

Tassone nel senso dell’accoglimento del ricorso;

udite le conclusioni rassegnate dall’Avv. Paolo Fiorilli, per la

ricorrente, e dall’Avv. Salvatore Faraci, per l’Avvocatura Generale

dello Stato, quale difensore della resistente.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con atto notificato in data 3.4.2011 l’Immobiliare C.s s.p.a. proponeva appello avverso la decisione della Commissione Provinciale di Pordenone del 11.11.2010, che aveva, per quanto qui ancora rileva, respinto il suo ricorso avverso l’avviso di liquidazione notificato il 22.03.2010 dall’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS), con cui erano state recuperate a tassazione le imposte ordinarie di registro, ipotecarie e catastali in riferimento agli atti di acquisto di alcune aree edificabili site nel Comune di Pordenone e di cui ai rogiti per notaio A. del (OMISSIS) e del (OMISSIS), rispetto alle imposte agevolate versate, atteso che la società appellante non aveva provveduto all’edificazione entro cinque anni dall’acquisto, come previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3.

Nel costituirsi in giudizio, l’Agenzia appellata contestava la tesi dell’appellante, chiedendo il rigetto del proposto appello, atteso che la condizione di edificazione entro il termine quinquennale era rimasta in vigore, anche a seguito delle intervenute modifiche legislative.

Con sentenza del 22.10.2013 la CTR Friuli-Venezia Giulia rigettava l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) anche a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 350 del 2003, (con la quale era stato stabilito che “Nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33,comma 3, si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore”), non poteva ritenersi che fosse stato abrogato il requisito della necessità di edificazione nel quinquennio, avendo la stessa stabilito piuttosto che le imposte in misura ridotta potevano trovare attuazione solamente se prima della cessione delle aree interessate fosse stata sottoscritta la convenzione con il Comune e il soggetto attuatore, sempre che tuttavia l’edificazione dell’area avesse rispettato il termine indicato dalla norma;

2) il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’1% ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro 5 anni dall’acquisto;

3) la disposizione agevolativa, ispirata alla ratio di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area appariva di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Immobiliare C. s.p.a., sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, e L. n. 448 del 2001, art. 76, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non essersi la CTR pronunciata sul motivo d’appello con il quale era stata rilevata l’avvenuta utilizzazione edificatoria dei terreni acquistati entro i cinque anni dal trasferimento degli stessi.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, la ricorrente, denunciando di fatto l’omessa pronuncia, da parte della CTR, su un motivo di appello, avrebbe dovuto impugnare la sentenza di secondo grado non già ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (per omesso esame di un fatto decisivo), bensì sulla base del combinato disposto degli artt. 112 e 360 c.p.c., comma 1, n. 4), (e, quindi, per un error in procedendo).

Inoltre, in violazione del principio di specificità, la ricorrente ha omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, il motivo di gravame con il quale avrebbe, a suo dire, sollevato la questione.

1.2. D’altra parte, anche nel merito la doglianza si sarebbe rivelata infondata, alla luce del principio secondo cui, in tema di agevolazioni tributarie, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, il concetto di “utilizzazione edificatoria” consiste nella trasformazione dell’immobile per effetto della realizzazione di una nuova costruzione, ed include anche l’ipotesi in cui sul terreno acquistato, e successivamente edificato, insista un manufatto ancora privo dei requisiti civilistici minimi per essere considerato edificio esistente, sebbene al grezzo o rustico (nella specie, privo di solaio, soffitta, copertura, muri perimetrali), in quanto il beneficio è volto sia ad agevolare lo sviluppo equilibrato del territorio sia a favorire direttamente, per i favorevoli riflessi economici anche collettivi, l’attività edificatoria di aree e lotti inutilizzati (cfr., fra le altre, Sez. 5, Sentenza n. 13423 del 30/06/2016).

A tal fine deve escludersi la sufficienza dell’esecuzione di opere di urbanizzazione, sebbene oggetto di convenzione di lottizzazione (Sez. 6 5, Ordinanza n. 3533 del 09/02/2017), e della realizzazione solo parziale dell’intervento edificatorio previsto (v. Cass. sez. VI-5, n. 20304/16, n. 12047/16; sez. V, n. 15838/16, n. 14891/16, n. 14277/16, n. 13423/16, n. 1991/15). Parimenti, non è sufficiente il semplice avvio dei lavori di costruzione con ottenimento delle relative autorizzazioni amministrative (Cass. sez. V, n. 11691/17).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, e L. n. 448 del 2001, art. 76, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non essersi la CTR pronunciata sul motivo d’appello con il quale stato rilevato che, in subordine, dovevano essere applicati i benefici fiscali richiesti con riferimento all’edificazione parziale realizzata entro i termini dei cinque anni per tutti i terreni acquistati.

2.1. Il motivo è inammissibile per la ragione già esposta nell’analizzare il primo motivo.

Invero, la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c., e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si coglie nel senso che, mentre nella prima l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello), nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia (Sez. 2, Sentenza n. 1539 del 22/01/2018).

L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c., e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, sicchè, ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6835 del 16/03/2017; conf. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23930 del 12/10/2017).

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1998, art. 15, e art. 92 c.p.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non essersi la CTR pronunciata sul motivo d’appello con il quale era stata dedotta l’assenza delle condizioni di legge per la sua condanna al pagamento delle spese di giudizio, ricorrendo le condizioni per la compensazione delle stesse.

3.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte nell’analizzare i precedenti due e, comunque, infondato.

Invero, alla luce del consolidato principio di questa Corte secondo cui, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (tra le tante, Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017 e Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017).

4. Il ricorso, pertanto, non merita di essere accolto.

Le spese relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 10.000,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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