Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19187 del 07/09/2010

Cassazione civile sez. I, 07/09/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 07/09/2010), n.19187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

E.E.J., con domicilio eletto in Roma, Via

degli Scipioni n. 68/A, presso l’Avv. Alessio Petretti, rappresentato

e difeso dall’Avv. CARBONE Gianfranco, come da procura margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI

RIFUGIATO DI GORIZIA e MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentate e difese

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa

domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trieste n.

28/09 depositata in data 6 febbraio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 5 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E.E.J. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stato respinto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Trieste che ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta contro il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato pronunciato dalla Commissione Territoriale di Gorizia.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva preliminarmente il Collegio, in difformità dalla depositata relazione, che il ricorso per cassazione, proposto unicamente nei confronti de Ministero dell’Interno e della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Gorizia è ammissibile, come è stato recentemente ritenuto dalla Corte con sentenza emessa nel procedimento n. R.G. n. 16505/2009 in data 5 maggio 2010, in corso di pubblicazione, alla luce di un’interpretazione sistematica del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, applicabile ratione temporis, in considerazione della legittimazione del Ministero nella disciplina previgente (Cass. Ord. N. 10028/2006) e di quella, espressamente prevista, nella disciplina successiva.

Quanto al merito, è inammissibile il motivo rubricato sub A) per l’assoluta genericità del quesito con il quale si chiede alla Corte di affermare l’ovvio principio secondo cui il giudice, nel valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, deve accertare l’esistenza di una minaccia al bene della vita o della libertà per motivi di razza, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un particolare gruppo sociale, senza che si desuma a quale diverso principio sia informata la decisione impugnata.

Quanto agli ulteriori motivi debbono essere previamente esaminati quelli rubricati sub D) ed E) con i quali si censura l’operato del giudice d’appello che ha omesso di prendere conoscenza della documentazione ritualmente prodotta che ad avviso del ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la fondatezza della sua richiesta, con particolare riferimento ad un articolo di giornale dal quale emergerebbe come lo stesso sia stato vittima di rappresaglie da parte di una fazione armata proprio in relazione alle sue opinioni.

I motivi sono manifestamente fondati. Premesso che è stato affermato dalla Corte il principio secondo cui “In tema di riconoscimento dello “status” di rifugiato, anche nel vigore del D.L. n. 416 del 1989, art. 1, convertito nella L. n. 39 del 1990, i principi che regolano l’onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il D.Lgs. n. 251 del 2007, nonostante l’inapplicabilità diretta “ratione temporis” delle disposizioni comunitarie, in quanto non ancora scaduto il termine di recepimento al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado.

Secondo il legislatore comunitario, l’autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria. Pertanto, in considerazione del carattere incondizionato e della precisione del contenuto di queste disposizioni, ed in virtù del criterio dell’interpretazione conforme elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, tali principi influenzano l’interpretazione di tutto il diritto nazionale anche se non di diretta derivazione comunitaria. Pertanto, seguendo il percorso ermeneutico indicato nella Direttiva anche nell’interpretazione della L. n. 30 del 1990, art. 1, comma 5, applicabile al caso di specie, ai sensi del quale lo straniero deve rivolgere istanza motivata e “per quanto possibile” documentata, deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello “status” di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi, peraltro derivanti anche dall’adozione del rito camerale, applicabile in questi procedimenti anche prima dell’entrata in vigore dell’espressa previsione normativa contenuta nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35″ (Sez. U., Sentenza n. 27310 del 17/11/2008), appare del tutto incongruente con il medesimo e quindi con il dovere del giudice di attivarsi per quanto possibile con i poteri officiosi per integrare eventuali carenze probatorie la decisione del giudice del merito di ignorare i documenti in questione solo perchè redatti in inglese, posto che, oltretutto, non sussiste alcuna preclusione all’inserimento nel processo di documenti in lingua straniera dal momento che l’obbligo dell’utilizzo della lingua italiana si riferisce solo agli atti processuali in senso proprio (ex eliis: Sez. 1^, Sentenza n. 27593 del 28/12/2006) e il giudice ha la facoltà di disporre la traduzione di quelli redatti in altra lingua (art. 123 c.p.c.).

L’accoglimento degli esaminati motivi comporta l’assorbimento di quelli ulteriori in quanto la corte d’appello dovrà provvedere alla rivalutazione del materiale probatorio e della complessiva posizione del ricorrente.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti indicati e cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per le spese, al giudice a quo.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il motivo sub A), accoglie quelli sub D) ed E), dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla corte d’appello di Trieste in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010

 

 

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