Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19186 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 28/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20476-2011 proposto da:

A.A., C.F. (OMISSIS), D.I. C.F. (OMISSIS),

D.T. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PACUVIO

34, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO DAMIANI,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A., P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio

dell’avvocato SARA PARISI, rappresentata e difesa dagli avvocati

GINO SPAGNUOLO VIGORITA, SEVERINO NAPPI e LUCIANO SPAGNUOLO

VIGORITA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 21/04/2011, R.G. N. 136/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l’Avvocato LORENZO ROMANELLI per delega GUIDO ROMANELLI;

udito l’Avvocato CLAUDIO LUCISANO per delega GINO SPAGNUOLO VIGORITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.A., D.T. e D.I., quali eredi di Da.Al., proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di Euro 1.010.478,22 a favore della Fincantieri – Cantieri Navali Italiani s.p.a. (di seguito: Fincantieri), somma che tale società aveva corrisposto agli ingiunti in forza della sentenza del Tribunale di Trieste n. 103/04, che aveva accolto le loro pretese risarcitorie conseguenti alla morte del loro dante causa, deceduto per una patologia contratta durante l’attività lavorativa, sentenza che era stata riformata dalla Corte di Appello di Trieste con sentenza n. 191/05, con il rigetto della domanda proposta dagli eredi.

L’opposizione veniva respinta dal Tribunale di Trieste con sentenza n. 58/07.

Proponevano impugnazione i suddetti eredi e la Corte d’appello di Trieste, con sentenza depositata il 21 aprile 2011 (n. 72/11), confermava la decisione di primo grado.

La Corte anzidetta osservava che la sentenza d’appello che aveva riformato la sentenza di primo grado n. 103/04 era divenuta definitiva, a seguito della sentenza della Cassazione n. 20142/10; che nulla era quindi più dovuto agli eredi da parte della Fincantieri; che era infondata l’eccezione di incompetenza formulata dagli eredi del defunto Damiani; che era altresì infondata l’eccezione dei predetti eredi circa la improcedibilità del ricorso per ingiunzione in assenza del tentativo obbligatorio di conciliazione; che era infondato il motivo relativo al vincolo di solidarietà fra gli opponenti, trattandosi di censura tardivamente proposta ed avendo, comunque, la società con il ricorso per ingiunzione chiesto la condanna delle controparti non solo in solido, ma anche “ciascuno per quanto di ragione”, eliminando in radice ogni motivo di doglianza. Peraltro, in sede esecutiva il pagamento era stato cumulativo e non frazionato tra i tre opponenti.

Per la cassazione della suddetta sentenza n. 72/11 propongono ricorso gli eredi sopra menzionati sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 437 e 645 c.p.c. nonchè omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto tardiva l’eccezione relativa alla nullità e/o invalidità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo, fondata sul rilievo che esso era stato emesso sulla base della sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 191/05, non ancora passata in giudicato, e per avere altresì ritenuto tardiva l’eccezione relativa al vincolo di solidarietà tra gli opponenti.

Rilevano che entrambe le eccezioni erano state proposte nei verbali di udienza del 6 luglio 2006 e 9 novembre 2006 e con le note autorizzate del 4 dicembre 2006 nonchè reiterate con il ricorso in appello. Non si trattava di eccezioni in senso proprio, in quanto volte a contestare un presupposto di fondatezza della domanda, ed erano quindi proponibili anche in appello. Sul punto la sentenza impugnata era priva di motivazione, essendosi la Corte di merito limitata ad affermare la tardività delle eccezioni. Peraltro, tali eccezioni si erano rese necessarie perchè con la memoria di costituzione nel giudizio di opposizione, la Fincantieri aveva dedotto che la richiesta di restituzione delle somme non era fondata su un indebito oggettivo, “ma sulla diversa ipotesi di ricezione di somme pagate in esecuzione di una sentenza del Giudice del Lavoro di primo grado, successivamente riformata”.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 336 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ribadiscono che il decreto ingiuntivo non poteva essere chiesto ed emesso in forza di una sentenza di riforma resa in grado di appello e non ancora passata in giudicato, a nulla rilevando che tale sentenza fosse successivamente divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 409 e 413 c.p.c. nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la sentenza impugnata affermato che, essendo la restituzione basata non sull’istituto della condictio indebiti ma su un titolo giudiziale, la competenza era del giudice del lavoro che aveva emesso la sentenza riformata, senza tuttavia spiegarne le ragioni. Trattandosi di ripetizione di un pagamento non dovuto, la competenza non era di tale giudice, ma del giudice ordinario.

4. Con il quarto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 752, 1292 e 1294 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Ribadiscono i ricorrenti le argomentazioni svolte con il primo motivo, aggiungendo che la Corte di merito, con riguardo al ritenuto vincolo di solidarietà, non aveva considerato che nel ricorso per ingiunzione la Fincantieri aveva chiesto la condanna dei debitori alla restituzione della somma pro-quota, ancorchè il giudice avesse intimato agli eredi la restituzione in solido tra loro; che a nulla rilevava, ai fini della sussistenza del predetto vincolo, che in sede esecutiva il pagamento fosse stato cumulativo e su un unico conto corrente; che non sussiste alcuna presunzione di solidarietà nel caso di rapporto obbligatorio con pluralità di creditori; che in forza dell’art. 752 c.c., ciascuno degli eredi, con riguardo alla somma di Euro 625.280,57, non poteva che rispondere limitatamente alla propria quota ereditaria; che i ricorrenti, con riguardo al danno morale, potevano essere tenuti alla restituzione limitatamente alla somma liquidata a tale titolo a ciascuno di essi, quali eredi, e non già in via solidale.

5. Deve premettersi che il ricorso è inammissibile laddove denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi del previgente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ed infatti la Corte di merito ha spiegato le ragioni per cui ha respinto le singole censure proposte dagli eredi del defunto Da.Al., senza incorrere nel vizio di motivazione dedotto, a nulla rilevando che tali ragioni non siano state condivise dagli odierni ricorrenti.

6. Nell’ordine logico va esaminata, per prima, la censura dedotta con il terzo motivo, relativa alla incompetenza del giudice del lavoro ad emettere il decreto ingiuntivo.

Essa è infondata sotto un duplice profilo.

Da un lato, il credito azionato con il decreto ingiuntivo trae origine da una sentenza emessa dal giudice del lavoro, che aveva accolto le pretese risarcitorie degli odierni ricorrenti, quali eredi di Da.Al., rivendicate in conseguenza della morte del loro dante causa, asseritamente deceduto per una patologia contratta durante l’attività lavorativa, sentenza poi riformata in appello, con il rigetto della originarie domande. Da qui il decreto ingiuntivo al giudice che aveva emesso la sentenza poi riformata, per ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.

Dall’altro, perchè non ricorre la dedotta nullità procedimentale, trovando applicazione il principio secondo cui la questione relativa all’attribuzione di una controversia nell’ambito di uno stesso ufficio alla cognizione del giudice del lavoro o a quella del giudice ordinario, riguarda un problema di cosiddetta competenza interna, non di competenza in senso proprio, in quanto il primo non è un giudice specializzato in senso tecnico, bensì un giudice ordinario (cfr., ex piurimis, Cass. Sez. Un. n. 1238/1994; Cass. n. 3883/2000).

7. Infondato è altresì il secondo motivo, con il quale i ricorrenti hanno dedotto che il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere chiesto ed emesso in forza di una sentenza di riforma resa in grado di appello e non ancora passata in giudicato.

E’ infatti principio consolidato di questa Corte che, per effetto della disposizione di cui all’art. 336 c.p.c., il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione successivamente cassata, ovvero di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge per il solo fatto della cassazione o della riforma della sentenza e può essere richiesto automaticamente, se del caso, anche con procedimento monitorio (Cass. 26 aprile 2003 n. 6579; Cass. 17 aprile 2004 n. 7353; Cass. 3 ottobre 2005 n. 19296).

Ed ancora, la richiesta di ripetizione – che non è inquadrabile nell’istituto della condictio indebiti – è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo di pagamento rendendolo indebito sin dall’origine, determina il sorgere dell’obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente (Cass. 24 maggio 2004 n. 9917; Cass. 13 luglio 2004 n. 12905).

Resta assorbita la questione relativa alla tardività dell’eccezione in questione, dedotta dai ricorrenti con il primo motivo.

8. Parimenti infondato è il primo motivo, laddove la sentenza impugnata è stata censurata per avere ritenuto tardiva l’eccezione relativa al vincolo di solidarietà tra gli opponenti, censura questa ribadita con il quarto motivo, con il quale i ricorrenti hanno, tra l’altro, rilevato che in forza dell’art. 752 c.c., ciascuno degli eredi non poteva che rispondere limitatamente alla propria quota ereditaria.

Sostengono al riguardo i ricorrenti che, trattandosi di una eccezione non in senso proprio, in quanto volta a contestare un presupposto di fondatezza della domanda, essa era proponibile persino in appello. Nella specie essa era stata proposta in primo grado, all’udienza del 6 luglio 2006, e successivamente ribadita nel corso di tale giudizio e in sede di appello.

L’assunto non può essere condiviso.

Questa Corte, con riguardo alla disposizione di cui all’art. 754 c.c. (Pagamento dei debiti e rivalsa) ha più volte affermato che essa deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l’onere di indicare, al creditore, questa sua condizione di coobligato passivo entro i limiti della propria quota, con la conseguenza che, integrando tale dichiarazione gli estremi dell’istituto processuale della eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l’intero (Cass. 5 agosto 1997 n. 7216; Cass. 6 giugno 1998 n. 5593; Cass. 12 luglio 2007 n. 15592; Cass. 31 marzo 2015 n. 6431).

La disposizione dianzi indicata non è applicabile nella fattispecie in esame nè è applicabile la norma di cui all’art. 752 c.c.(Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi), richiamata dai ricorrenti. Quest’ultima regola i rapporti interni fra i coeredi, disponendo che i coeredi rispondono del pagamento dei debiti già esistenti in capo al defunto in proporzione delle loro quote ereditarie, mentre l’art. 754 c.c. regola i rapporti dei coeredi con i creditori, ribadendo la regola della divisibilità del debito secondo la consistenza della quota attribuita (cfr. Cass. n. 6431/15 e Cass. 7216/97 sopra citate).

La presente controversia riguarda invece l’azione di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado successivamente riformata in appello.

E tuttavia il principio affermato nelle suddette decisioni con riguardo alla solidarietà passiva è applicabile nella fattispecie in esame, avendo anche qui gli odierni ricorrenti, nell’eccepire la esclusione del vincolo di solidarietà, proposto non già una eccezione impropria o mera difesa, ma una eccezione in senso stretto, che avrebbero avuto l’onere di proporre con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo.

Ed infatti nel rito del lavoro, l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui l’opponente ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell’art. 416 c.p.c. e, quindi, l’opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d’ufficio, e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro (cfr. Cass. 13 settembre 2003 n. 13467; Cass. 25 gennaio 2005 n. 1458; Cass. 1 dicembre 2000 n. 15339; Cass. 24 marzo 1998 n. 3115).

La preclusione di cui all’art. 416 c.p.c., comma 2, ha ad oggetto le sole eccezioni in senso proprio e non si estende alle eccezioni improprie ed alle mere difesa, ossia alle deduzioni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa (Cass. 9 ottobre 2007 n. 21073).

Poichè nella specie l’eccezione relativa al vincolo di solidarietà è stata proposta non già con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ma in corso di causa e più precisamente all’udienza del 6 luglio 2006, correttamente la Corte di merito ha ritenuta tardiva tale eccezione.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, restando assorbita ogni altra censura dedotta con il quarto motivo, compresa quella relativa al danno morale, anch’essa dedotta tardivamente in sede di appello.

9. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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