Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19186 del 21/09/2011

Cassazione civile sez. II, 21/09/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 21/09/2011), n.19186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23493-2009 proposto da:

COMUNE di RIACE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 26-B, presso

lo studio dell’avvocato RULLI MARIA GRAZIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALVARO PIETRO, giusta Delib. Giunta Municipale Comune

Riace 5 ottobre 2009, n. 87 come modificata dalla Delib. Giunta

Municipale Comune Riace 12 ottobre 2009, n. 89 e giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.A.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 378/2008 del TRIBUNALE di LOCRI, SEZIONE

DISTACCATA di SIDERNO, depositata il 17/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato Alvaro Pietro, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Il Comune di RIACE impugna la sentenza suindicata con la quale il giudice unico del Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, rigettava l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Stilo che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione proposta dall’odierna parte intimata avverso la sanzione amministrativa conseguente a violazione al Codice della Strada, accertata a suo carico dalla Polizia Municipale, per la violazione dell’art. 142 C.d.S., rilevata a mezzo apparecchiatura elettronica (autovelox), gestita direttamente dagli agenti operanti su strada statale (OMISSIS) non ricompresa nel decreto prefettizio di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4.

2. – Dalla sentenza impugnata risulta che l’opponente avanti al Giudice di Pace aveva, tra l’altro, dedotto la violazione dell’obbligo di immediata contestazione.

3. – Proposto appello dal Comune, il Tribunale lo rigettava, ritenendo che “l’installazione dell’autovelox sulla via (OMISSIS) … risulta in contrasto con il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, commi 1 e 2, per come sopra interpretato”, richiamandosi all’orientamento interpretativo espresso al riguardo da Cass. 2008 n. 376, non condivisa; rilevava inoltre che non era stata fornita idonea informazione agli automobilisti sulla presenza dell’autovelox.

4. – l’Amministrazione ricorrente con due motivi di ricorso impugna tale decisione, deducendo: 1) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., art. 384 reg. C.d.S., nonchè vizio di motivazione; 2) violazione artt. 112 e 345 c.p.c. avendo il giudice posto a fondamento della sua decisione un motivo di opposizione (mancata informazione) non dedotto nell’opposizione e vizio di motivazione.

Deduce, in particolare, l’Amministrazione che l’uso dell’apparecchiatura in questione, utilizzata dagli agenti operanti, può avvenire anche al di fuori delle strade di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e che l’omessa immediata contestazione deve risultare, in tali casi, giustificata secondo le ordinarie disposizioni codicistiche in materia (art. 201 C.d.S. e art. 384 reg.

C.d.S.), al contrario dei casi di utilizzo nell’ambito del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, nei quali la contestazione immediata non è necessaria senza bisogno di alcuna ulteriore motivazione al riguardo.

Osserva inoltre che sussiste il dedotto vizio di ultrapetizione.

5. – Nessuna attività in questa sede svolge parte intimata.

6. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

7. – Il ricorso è manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha già affermato il legittimo uso delle apparecchiature elettroniche di rilevazione della velocità anche su strade diverse da quelle indicate dall’art. 4 del richiamato D.L. sia pure alle ulteriori condizioni codicistiche (art. 201 C.d.S. e art. 384 reg. att. C.d.S.) per la contestazione differita, condizioni queste che risultano rispettate. Al riguardo le osservazioni del giudice d’appello, che si pongono in consapevole contrasto con Cass. 2008 n. 376, non appaiono sufficienti per rivedere l’orientamento in questione, ulteriormente e successivamente confermato da altre analoghe decisioni e di recente da Cass. 2009 n. 12843. Patimenti fondato appare il secondo motivo, non risultando dalla stessa sentenza impugnata dedotto il motivo di opposizione accolto.

8. – Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – in quanto dall’accoglimento del ricorso deriva logicamente il giudizio d’infondatezza dei motivi posti a base dell’opposizione avverso il verbale di contestazione in questione – è consentito in questa sede pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e rigettare l’originaria opposizione.

9. – Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo per i tre gradi del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dalla parte intimata. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 450,00 (250,00 Euro per onorari, 150,00 per diritti e 50,00 per spese) per il giudizio di primo grado, in complessivi Euro 550,00 (400,00 Euro per onorari, 100,00 per diritti e 50,00 per spese) per il giudizio di appello, in complessivi Euro 700,00 (500,00 per onorari e 200,00 per spese) per il giudizio di cassazione, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011

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