Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19185 del 19/07/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19185 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: OLIVIERI STEFANO

l’assicuratore

SENTENZA

chiamato in
garanzia –

sul ricorso 18908-2016 proposto da:

impugnazione

GIUSTO CATIA, considerata domiciliata ex lege in
ROMA,

presso

la

CANCELLERIA

DELLA

CORTE

DI

del solo
assicuratore
sull’ “an” estensione

CASSAZIONE,

degli

rappresentata e difesa dall’avvocato

effetti
della

ANTONIO BERTOLI giusta procura in calce al ricorso;

Data pubblicazione: 19/07/2018

sentenza

– ricorrente –

anche
all’assicurato

contro

2018

rimasto
contumace

1354

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP A RL , in
persona del procuratore speciale Dott. EMANUELE F.

R.G.N. 18908/2016

RIVA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. Cr ° n.
NICOTERA

29,

presso

lo

studio

1

dell’avvocato

Rep.

/(9,(g75

ALESSANDRO NOBILONI, che la rappresenta e difendeud.
unitamente all’avvocato MICHELE

PAOLETTI

03/05/2018

giustaPu

procura in calce al controricorso;
– controricorrente non chè contro

N133/2014

AUTOTRASPORTI

GIOVANETTI

MASSIMO;
– intimata –

avverso la sentenza n. 954/2016 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 28/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/05/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato CARMELO COMIGNA per delega;
udito l’Avvocato ALESSANDRO NOBILONI;

2

FALLIMENTO

Fatti di causa
Il Tribunale di Padova sezione distaccata di Este, decidendo nella causa di
opposizione decreto ingiuntivo introdotta dalla ditta Autotrasporti Giovannetti
Massimo nei confronti del creditore monitorio Group BOVO s.r.l. e della
chiamata in causa Cattolica di Assicurazione Coop. a r.I., rigettava la
opposizione confermando la condanna dell’opponente al pagamento della

destinazione, essendo stata illecitamente sottratta da ignoti, e condannava
altresì la società assicurativa a tenere indenne la ditta di trasporto in virtù di
polizza assicurativa della responsabilità civile con la stessa stipulata.
Investita dalla impugnazione della società assicurativa, nella contumacia della
ditta Autotrasporti Giovannetti Massimo, la Corte d’appello di Venezia, con
sentenza in data 28.4.2016 n. 954, in totale riforma della decisone di prime
cure, riteneva raggiunta la prova liberatoria della causa di forza maggiore,
essendo stata perpetrata la illecita sottrazione della merce con modalità ed in
circostanze tali non prevenibili né evitabili dall’autista del mezzo, al quale non
era imputabile alcun difetto di diligenza valutato ai sensi dell’art. 1176, comma
2, c.c.. Pertanto revocava il decreto ingiuntivo opposto, estendendosi gli effetti
favorevoli della impugnazione proposta dal garante anche al soggetto
garantito, rimasto contumace, in considerazione del litisconsorzio unitario
determinato dalla originaria domanda formulata con l’atto di chiamata in causa
-in conformità a quanto statuito dal precedente di questa Corte SU 9.6.2015 n.
24707-, e dichiarava in conseguenza assolta la società assicurativa dalla
obbligazione indennitaria.
La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione da
Catia Giusto con tre motivi.
Resiste con controricorso Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex at. 378 c.p.c.

3
RG n. 18908/2016
ric. Giusto Catia c/ Cattolica Ass.ne Coop a r.l. + I

C
est.
Stefaiì&J ivieri

somma di C 132.895,35 pari al valore della merce trasportata e non giunta a

Ragioni della decisione
Primo motivo: violazione art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360co1 n. 4
c.p.c.; violazione art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360co1 n. 3 c.p.c..
Secondo motivo : violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360co1
n. 3 c.p.c.; vizio di motivazione ex art. 360co1 n. 5 c.p.c..

Giovannetti Massimo, opponente in primo grado e non più comparsa in giudizio
a far data dalle udienze della fase istruttoria in primo grado, nonché rimasta
contumace in grado di appello, deponeva inequivocamente per una rinuncia
delle domande originariamente proposte e per l’acquiescenza alla statuizione di
condanna della sentenza di primo grado, con la conseguenza che la Corte
d’appello avrebbe dovuto rilevare “ex officio” il giudicato formatosi nei
confronti di tale parte che non poteva, pertanto, beneficiare degli effetti
favorevoli della impugnazione proposta dalla terza chiamata in garanzia
impropria Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l.
Inoltre la decisione della Corte territoriale doveva ritenersi inficiata da vizio
di ultrapetizione per violazione dell’art. 112 c.p.c.

“per aver accolto una

domanda, quella di revoca del decreto ingiuntivo e di accoglimento della
opposizione a decreto ingiuntivo” che l’appellante Cattolica Ass.ne non aveva
proposto. Ed ulteriore vizio di nullità processuale doveva individuarsi nella
mancata osservanza dell’ordine gerarchico di subordinazione delle domande
proposte dalla appellante Cattolica di Ass.ne (in via principale la inoperatività
della polizza; in via subordinata la mancanza di responsabilità del garantito ,
dovendosi ravvisare il caso di forza maggiore; in via ulteriormente subordinata
la rideterminazione dell’indennizzo dovuto in applicazione dei limiti stabiliti
dalla Convenzione di Ginevra relativa al contratto di trasporto internazionale di
merci su strada e dal massimale di polizza) vizio che la Giusto aveva interesse
a far valere, in quanto se la Corte d’appello

“avesse esaminato, con

precedenza rispetto alle altre, la domanda principale…..i.e. l'(in)operatività
della polizza… [ciò] avrebbe condotto il Giudice di seconda istanza a rigettare le
4
RG n. 18908/2016
ric. Giusto Catia c/ Cattolica Ass.ne Coop a r.l. + l

G.
p.ss
ms). est.
Stefa
Olivieri

Sostiene la ricorrente che la condotta processuale della ditta Autotrasporti

domande – principale e subordinata – proposte con l’appello…”
“l’esame della polizza

in quanto

avrebbe consentito di accertare che, a termini

contrattuali, Cattolica è comunque tenuta a garantire l’assicurato

.nel caso

di rapina verificatasi in circostanze tali da far ritenere raggiunta la prova
liberatoria di cui all’art. 1693, 1° comma, c.c….”, con la conseguenza che si
sarebbe resa inutile l’ulteriore indagine concernente la dimostrazione del caso

impegnata ad assicurare anche i danni “per gli altri casi di furto ed, in genere,
per sottrazione o mancata riconsegna delle merci”, così dovendo intendersi
coperto anche il rischio determinato dal caso di forza maggiore quale la rapina.
Il ricorso quanto ai motivi primo e secondo, la cui trattazione può essere
condotta logicamente stante la stretta connessione logica, deve ritenersi
improcedibile.
Premesso che con entrambi i motivi di ricorso in esame la Giusto intende
accertare la formazione del giudicato di condanna nei confronti della ditta
individuale, osserva il Collegio che tale domanda -introdotta con il ricorso
monitorio- è divenuta improcedibile in quanto il ricorso per cassazione è stato
notificato in forma telematica, in data 26.7.2016, alla ditta Autotrasporti
Giovannetti Massimo “in persona del Curatore dott. Alberto Polonio”, avendo
affermato la stessa ricorrente che dalla visura CCIAA di Frosinone estratta in
data 18.7.2016 (prodotta in allegato al ricorso sub lett. p), ai sensi dell’art.
369co2 n. 4 c.p.c.) emergeva che la ditta individuale era stata dichiarata fallita
con sentenza del Tribunale di Latina, in data 24.11.2014 n. 134, e la procedura
concorsuale iscritta al n. 133/2014 del registro fallimenti, dunque essendo
venuta meno la capacità processuale della parte nel corso del giudizio di
appello, anteriormente al deposito della sentenza della Corte d’appello di
Venezia n. 954/2016 impugnata per cassazione avanti questa Corte.
Orbene nell’ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi
fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori
5
RG n. 18908/2016
ric. Giusto Catia c/ Cattolica Ass.ne Coop a r.l. + 1

Con est.
Stefano‘>\ livieri

fortuito: in particolare, dall’art. 9 di polizza, emergeva che Cattolica si era

previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al
fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della
indispensabile natura di “sentenza impugnabile”, esplicitamente richiesta
dall’art.95, comma terzo, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale,
insuscettibile di applicazione analogica. Conseguentemente la domanda
formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell’inizio della

d’ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme
inderogabilmente dettate a tutela del principio della “par condicio creditorum”
(cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 6659 del 15/05/2001; id. Sez. 3,
Sentenza n. 6098 del 20/03/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 21565 del
13/08/2008).
La censura relativa alla eccezione di giudicato interno sarebbe stata
comunque da ritenere infondata. Alcun giudicato interno può, infatti, ritenersi
formato in ordine al rapporto principale (tra cessionaria del credito risarcitorio
e responsabile del danno) in quanto, giusto il puntuale richiamo contenuto
nella sentenza impugnata al precedente di questa Corte cass. Sez. U, Sentenza
n.

24707 del 04/12/2015, trova applicazione alla fattispecie (convenuto

soccombente in primo grado nel rapporto che lo vede responsabile del danno,
e vittorioso invece nel rapporto di garanzia, rimasto contumace nel giudizio di
appello proposto esclusivamente dal garante) il principio di diritto secondo cui
“In caso di chiamata in causa in garanzia dell’assicuratore della responsabilità
civile, l’impugnazione – esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la
sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della
responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del
danno, sia quella di garanzia da costui proposta – giova anche al soggetto
assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale,
indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o
impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini
dell’applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque
ravvisare un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il
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RG n. 18908/2016
ric. Giusto Cada c/ Cattolica Ass.ne Coop a r.l. + I

Con
t.
Stefano Qfivieri

procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile

convenuto abbia scelto soltanto di estendere l’efficacia soggettiva, nei confronti
del terzo chiamato, dell’accertamento relativo al rapporto principale, ma anche
quando abbia, invece, allargato l’oggetto del giudizio, evenienza, quest’ultima,
ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l’accertamento
dell’esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l’attribuzione della
relativa prestazione”.

Ne consegue che, dell’accertamento della insussistenza

punto dalla impugnazione proposta dalla società assicurativa che era stata
chiamata in garanzia, ne beneficia anche la ditta Autotrasporti Giovannetti
Massimo, non essendo ostativa la condotta processuale tenuta dall’originario
convenuto. La mancata partecipazione alle ulteriori udienze della fase
istruttoria del giudizio di primo grado -dopo la proposizione della opposizione a
decreto ingiuntivo e la formulazione delle domande nei confronti del terzo
chiamato in garanzia- e la scelta della contumacia in grado di appello, non
implicano infatti alcuna manifestazione di volontà abdicativa delle domande
originarie, essendo appena il caso di richiamare il fermissimo orientamento
giurisprudenziale di legittimità secondo cui nell’ipotesi in cui il procuratore della
parte non si presenti all’udienza di precisazione delle conclusioni o,
presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la
presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni
precedentemente formulate (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10027 del
09/10/1998; id. Sez. 3, Sentenza n. 409 del 12/01/2006; id. Sez. 6 – 1,
Ordinanza n.

22360 del

30/09/2013); mentre alcun atto dispositivo

stragiudiziale o giudiziale -incidente sul rapporto principale avente ad oggetto
la responsabilità per inadempimento- risulta compiuto dalla ditta Autotrasporti
Giovannetti Massimo, tale da configurare ammissione espressa o tacita di
responsabilità e di acquiescenza all’accertamento compiuto nella sentenza di
“prime cure”, tenuto conto che l’ordinamento processuale considera la scelta,
compiuta dalla parte, di non partecipare al giudizio in modo assolutamente
neutro non rivestendo la contumacia il carattere di condotta “ex se”
significante, non soltanto con riferimento al riconoscimento del diritto altrui ma
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RG n. 18908/2016
ric. Giusto Catia c/ Cattolica Ass.ne Coop a r.l. + I

Con
Stefano livieri

della responsabilità del danno compiuto dalla Corte d’appello, investita sul

neppure in termini di mera non contestazione dei fatti allegati. Allo specifico
riguardo le Sezioni Unite, nell’enunciare il principio di diritto sopra trascritto,
hanno infatti inteso puntualizzare, in motivazione, che “qualora, a seguito
dell’impugnazione del garante, che abbia riguardato il rapporto principale
riguardo al quale era stato dichiarato soccombente il garantito, costui rimanga
contumace, l’atteggiamento di contumacia non potrà certamente intendersi

contumacia solo effetti tipizzati e fra essi non si rinviene un effetto di tal
genere”.
Terzo motivo: violazione artt. 1176co2, 1693 c.c., art. 115 c.p.c., nonchè
vizio di motivazione ex art. 360co1 n. 5 c.p.c..
La ricorrente censura la sentenza impugnata ritenendo illogica e
contraddittoria la motivazione in ordine al raggiugimento della prova liberatoria
ex art. 1693 c.c. da parte della ditta Autotrasporti Giovannetti Massimo; inoltre
non potrebbe applicarsi secondo la ricorrente il principio di non contestazione
ex art. 115 c.p.c. in quanto introdotto soltanto a seguito della riforma
normativa della legge n. 69/2009 concernente i giudizi introdotti dopo il
4.7.2009 .
Il motivo, che non incontra il limite della improcedibilità sopravvenuta
determinata dalla dichiarazione di fallimento della ditta individuale di trasporto,
in quanto incide sulla diversa domanda di mero accertamento -e non anche di
condanna- della responsabilità contrattuale, è tuttavia inammissibile.
La nuova formulazione dell’art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall’art.
45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, non ha fatto altro che
recepire un principio, quello di non contestazione, costantemente affermato
dalla dottrina e dalla giurisprudenza e che ha avuto l’avallo anche delle Sezioni
Unite di questa Corte fin dal precedente di Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 761
del 23/01/2002 che ha ritenuto che l’art. 416 c.p.c., per il rito del lavoro e
l’art. 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione
nell’atto di costituzione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda,
8
RG n. 18908/2016
ric. Giusto Catia c/ Cattolica Ass.ne Coop a r.l. + I

Stef

on. est.
livieri

come una sua tacita acquiescenza, atteso che l’ordinamento attribuisce alla

configurano la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai
fini della determinazione dell’oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il
giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non
contestato, e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che
l’atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell’esposta regola di
condotta processuale, espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti

esplicitamente imposto dal legislatore, rappresenta l’adozione di una linea
incompatibile con la negazione del fatto, e quindi rende inutile provarlo perché
non controverso (così, in motivazione, Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 12065
del 29/05/2014, che evidenzia come la riforma dell’art. 115 c.p.c., disposta
dalla legge n. 69/2009, ha interessato solo l’ampliamento del fenomeno, non
distinguendo ai fini della applicazione del principio di non contestazione tra fatti
“principali” e fatti “secondari”).
L’obbligo in questione acquista diversa
ost
estensione in relazione ‘carattere più o meno circostanziato dei fatti allegati: ne
consegue che l’onere di contribuire alla fissazione del “thema decidendum”
opera identicamente rispetto all’una o all’altra delle parti in causa, sicché, a
fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte
resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far
permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (cfr. Corte cass. Sez.
1, Sentenza n. 21847 del 15/10/2014; id. Sez. 3 , Sentenza n. 21075 del

19/10/2016).
La Corte d’appello ha ritenuto che i fatti dettagliatamente descritti nella
denuncia di reato presentata ai Carabinieri in data 5.4.2003 dall’autista del
vettore non fossero stati contestati dalle altre parti in giudizio.
Osserva il Collegio che il motivo di ricorso per cassazione con il quale si
intenda denunciare l’errata omessa rilevazione, nella sentenza impugnata,
delle specifiche contestazioni formulate dalla parte processuale su una
determinata circostanza, deve indicare puntualmente il contenuto degli atti
difensivi o dei verbali di udienza dai quali emerga in modo evidente la
9
RG n. 18908/2016
ric. Giusto Catia c/ Cattolica Ass.ne Coop a r.l. + I

Co s. est.
Stefkn Olivieri

richiesti; pertanto la mancata contestazione, a fronte di un onere

genericità delle allegazioni in fatto non bisognevoli di una puntuale
contestazione od invece la specifica contestazione di quei fatti che per il loro
carattere circostanziato e preciso se non contestati appaiono definitivamente
esclusi dal thema probandum (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 15961 del
18/07/2007; id. Sez. 3 – , Sentenza n. 20637 del 13/10/2016 -il ricorrente
affermava che i fatti erano stati contestati -; Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza
12840 del 22/05/2017 -il ricorrente affermava che i fatti non erano

contestati-).
A tale onere non ha adempiuto la ricorrente che si è limitata a trascrivere la
seguente proposizione “…non possono considerarsi assistiti da presunzione di
credibilità, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. i fatti delittuosi in sede
penale…”, estratta dalla comparsa di risposta in primo grado, che non consente
neppure di operare una verifica di confronto tra i singoli fatti allegati in giudizio
dal vettore, e presi in considerazione dal Giudice di appello, e le eventuali
specifiche contestazioni mosse a ciascuno di essi dalla opposta nella comparsa
di risposta. Se poi soltanto alla predetta “proposizione” dovesse ritenersi
affidata dalla ricorrente la censura rivolta alla sentenza impugnata, allora
risulterebbe “ictu ocull” evidente come la stessa, in quanto genericamente
riferita “ai fatti penali” e non anche invece alla contestazione specifica delle
singole circostanze di tempo, luogo e modalità in cui tali fatti sono stati
descritti dal vettore, non sia adeguata ad assolvere alla funzione di
assoggettare le circostanze di fatto in questione all’onere probatorio della
controparte.
Per il resto la censura viene a travalicare i limiti imposti dal vizio di
legittimità ex art. 360co1 n. 5 c.p.c. sindacabile avanti questa Corte.
La nuova formulazione del testo normativo, introdotta dall’art. 54co1, lett.
b), del DL

22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7

agosto 2012 n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), che ha
sostituito il n. 5 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c. (con riferimento alle
impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla
10
RG n. 18908/2016
ric. Giusto Catia c/ Cattolica Ass.ne Coop a r.l. + I

Cons. tyst.
Stefano 1ivieri

n.

data dell’Il settembre 2012: art. 54 comma 3 DL n. 83/2012 cit.), ha, infatti,
limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado,
per vizio di motivazione, alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”,
escludendo il sindacato sulla inadeguatezza del percorso logico posto a
fondamento della decisione e condotto alla stregua di elementi extratestuali,

2, n. 4), c.p.c. inteso come “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111,
comma 6, Cost. secondo la interpretazione fornita da questa Corte: l’ambito in
cui opera il vizio motivazionale deve individuarsi, pertanto, esclusivamente
nella omessa rilevazione e considerazione da parte del Giudice di merito di un
“fatto storico”, principale o secondario, ritualmente verificato in giudizio e di
carattere “decisivo” in quanto idoneo ad immutare l’esito della decisione (cfr.
Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n.
19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016).
Esula del tutto, quindi, dal predetto vizio di legittimità ex art. 360co1 n. 5
c.p.c., qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il Giudice
di merito si è formato, ex art. 116, comma 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del
materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di
fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità
delle fonti di prova (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016
che, puntualmente, afferma come il cattivo esercizio del potere di
apprezzamento delle prove “non legali” da parte del giudice di merito non dà
luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo
inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).
La ricorrente, proponendo una diversa lettura delle risultanze istruttorie e
ritenendo logicamente insufficiente la selezione delle prove ritenute decisive
dalla Corte territoriale, vorrebbe ottenere un ulteriore giudizio di merito avanti
questa Corte, omettendo di considerare che la Corte di cassazione non è mai
giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e
11
RG n. 18908/2016
ric. Giusto Catia c/ Cattolica Ass.ne Coop a r.l. — I

Cons st.
Stefan
ieri

limitandolo alla verifica del requisito essenziale di validità ex art. 132, comma

logicità della decisione che non le consente di procedere ad un

“novum

judicium” riesaminando e valutando autonomamente il merito della causa, non
atteggiandosi il giudizio di legittimità come un terzo grado di giudizio (cfr.
Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 1317 del 26/01/2004; id. Sez. 5, Sentenza n.
25332 del 28/11/2014).
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, quanto ai

ricorrente deve in conseguenza essere condannata alla rifusione delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115,
inserito dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, si dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso, quanto ai motivi primo e secondo, ed
inammissibile, quanto al terzo motivo.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115,
inserito dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma il 03/05 /2018

12
RG n. 18908/2016
ric. Giusto Catia c/ Cattolica Ass.ne Coop a r.l. + I

Cc6Jest.
Stefato Olivieri

motivi primo e secondo, ed inammissibile, quanto al terzo motivo, e la

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