Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19185 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. III, 15/09/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 15/09/2020), n.19185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36068/2018 proposto da:

LOGISTICA VILLANO SRL, elettivamente domiciliata presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO FORLANO;

– ricorrente –

contro

ULMA CONSTRUCTION SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 213, presso lo studio dell’avvocato SIMONE TRIVELLI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

OPERE PUBBLICHE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5717/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 13.9.2018 n. 5717, ha rigettato l’appello proposto dal vettore Logistica VILLANO s.r.l. e confermato la decisione di prime cure che aveva accolto la opposizione della società destinataria del trasporto di cose, ULMA Construction s.r.l., al decreto emesso a favore di Logistica VILLANO s.r.l., con il quale veniva ingiunto ad ULMA Constructions s.r.l. il pagamento del corrispettivo del servizio di trasporto per l’importo di Euro 5.808,00 oltre interessi previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2002.

Rilevava il Giudice di appello: 1- che il contratto di trasporto era stato stipulato dal vettore con la società “mittente” Opere Pubbliche s.p.a., sicchè risultavano inconferenti i richiami alla applicazione delle norme di cui all’art. 1689 c.c., comma 2 e art. 1692 c.c., che si riferivano all’esercizio da parte del destinatario dei diritti nascenti del contratto di trasporto ed alla diversa ipotesi della apposizione nel contratto della “clausola di assegno”; 2- che il D.Lgs. n. 286 del 2005, art. 7 ter, attribuiva azione diretta al “vettore”, anche nei confronti del destinatario, solo nel caso in cui il trasporto fosse stato attuato mediante il ricorso a “sub-vettori”, ipotesi estranea alla fattispecie; 3- che correttamente il Tribunale aveva omesso di esaminare la eccezione di prescrizione formulata, in via subordinata, da ULMA Construction s.r.l., in quanto dichiarata assorbita dall’accoglimento della opposizione e dalla statuizione di revoca del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società destinataria.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione con due motivi da Logistica VILLANO s.r.l..

Resiste con controricorso ULMA Construction s.r.l.

Non ha svolto difese la intimata Opere Pubbliche s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente deduce il vizio di falsa applicazione dell’art. 1689 c.c., comma 2 dell’art. 1692 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene che, per costante giurisprudenza di legittimità, il contratto di trasporto trova rispondenza nello schema del contratto a favore di terzo, ed il destinatario che abbia “accettato la riconsegna della merce” viene ad acquistare i diritti derivanti dal contratto stipulato tra mittente e vettore, il quale ultimo, pertanto, può agire per il pagamento del corrispettivo direttamente nei confronti del destinatario.

Il motivo è ammissibile, dovendo ritenersi infondata la eccezione, proposta dalla resistente, di “novità” della domanda in quanto – asseritamente formulata, per la prima volta, soltanto con l’atto di appello, essendosi Logistica VILLANO s.r.l. costituitasi in primo grado, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando erano ormai scaduti i termini perentori assegnati da Tribunale per la allegazione di nuovi fatti ex art. 183 c.p.c., comma 6 e dunque, secondo l’assunto della eccipiente, il “thema controversum” doveva ritenersi esclusivamente limitato all’unico fatto costitutivo della pretesa, allegato nel ricorso monitorio, fondata sulla azione diretta del sub-vettore D.Lgs. n. 286 del 2005, ex art. 7 ter.

Costituisce fatto incontestato risultante dagli atti regolamentari che la pretesa monitoria era stata azionata sulla base della prova scritta fornita dalle bolle di consegna della merce.

Dunque tra le circostanze di fatto dedotte a sostegno del credito per corrispettivo, azionato nei confronti della società destinataria del trasporto, era stato ritualmente indicato anche il “fatto storico” della avvenuta riconsegna della merce.

Tanto è sufficiente ad escludere la novità della domanda, risolvendosi piuttosto la invocazione, nell’atto di appello, delle norme di cui all’art. 1689 c.c., comma 2 e art. 1692 c.c., in una mera richiesta al Giudice del gravame di esatta individuazione ed applicazione delle norme di diritto che regolano il contratto di trasporto merci per conto terzi, che se, da un lato, non è accompagnata dalla introduzione di nuove – inammissibili ex art. 345 c.p.c. – allegazioni in fatto, dall’altro, non si configura come autonoma domanda rispetto alla domanda formulata con il ricorso monitorio, in quanto entrambe coincidenti nella medesima ed unica domanda di condanna al pagamento del corrispettivo fondata sul contratto di trasporto e la avvenuta consegna della merce al destinatario.

Tanto premesso il motivo è fondato.

Costante è l’affermazione di questa Corte secondo cui il pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le merci siano gravate – integrando un’applicazione particolare del principio di autotutela di cui all’art. 1460 c.c. – costituisce condizione per l’esercizio dell’azione tendente allo adempimento del contratto, cioè allo svincolo ed alla riconsegna delle cose trasportate, ma non anche di tutti i diritti ed azioni che ab origine spettavano al mittente – ivi compresa l’azione risarcitoria per perdita od avaria della merce che, ai sensi dell’art. 1689 c.c., comma 1, al momento della riconsegna della merce, si trasferiscono al destinatario senza riserve (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1775 del 26/03/1981. Il principio chiaramente espresso in tale sentenza è stato poi tralatiziamente riprodotto in massime molto più succinte, che all’esame delle motivazioni delle sentenze consentono egualmente di differenziare i diritti condizionati al pagamento del corrispettivo dagli altri diritti che si trasferiscono al destinatario indipendentemente dalla predetta condizione, dopo la consegna o la richiesta di consegna della merce: “In tema di contratto di trasporto di cose – che si configura come contratto a favore di terzi – il destinatario, dopo che abbia chiesto o comunque ricevuto la consegna della merce, acquista tutti i diritti nascenti dal contratto, compreso quello al risarcimento del danno subito dal carico, a prescindere dal pagamento dei crediti relativi al trasporto”: Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3692 del 18/04/1994; id. Sez. 3, Sentenza n. 4650 del 11/05/1999; id. Sez. 3, Sentenza n. 19451 del 15/07/2008).

La struttura dello schema del contratto di trasporto in prevalenza riconducibile a quella del contratto a favore di terzo, si diversifica da questa nella parte in cui:

a) perfeziona l’attribuzione dei diritti che nascono dal contratto in capo al destinatario, anzichè dal momento della stipulazione (art. 1411 c.c., comma 2), dal momento in cui le cose arrivano a destinazione (in cui il vettore le mette a disposizione del destinatario: art. 1687 c.c., comma 1), o, scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario nel reclama la riconsegna (art. 1689 c.c., comma 1).

b) condiziona l’esercizio del diritto del destinatario alla riconsegna al pagamento del corrispettivo (“dei crediti derivanti dal trasporto”) al vettore, e degli “assegni” da cui le cose sono gravate in favore del mittente, come – ad esempio – nella vendita con spedizione ex art. 1510 c.c., con “clausola porto assegno” (art. 1689 c.c., comma 2);

c) consente al vettore, arrivate le cose a destinazione, di agire direttamente nei confronti del terzo – che abbia accettato la riconsegna o, scaduto il termine previsto per l’arrivo, abbia richiesto la riconsegna della merce – per la riscossione dei propri crediti (id est del corrispettivo pattuito nel contratto stipulato con il mittente).

Deve condividersi la soluzione individuata dal precedente di questa Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 495 del 21/01/1998, e quindi confermata e sviluppata da Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18300 del 01/12/2003, volta a conciliare l’assunzione della posizione passiva, rispetto all’obbligo di pagamento del corrispettivo, da parte del terzo favorito pure estraneo al contratto stipulato dal mittente con il vettore, alla stregua dell’inserimento nella fattispecie negoziale di una “delegatio solvendi” disposta dal mittente nei confronti del destinatario ex art. 1269 c.c., comma 1: quest’ultimo è libero di rifiutare la prestazione (art. 1411 c.c., comma 3), ma se invece intende ricevere le cose trasportate (e l’accettazione della merce o la richiesta di consegna, in tal caso viene ad integrare la “dichiarazione di volerne profittare”, ai sensi dell’art. 1411 c.c., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto), è tenuto ad adempiere all’onere di assumere verso il vettore il debito avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo. Assunzione dell’obbligo che, il combinato disposto dall’art. 1689 c.c., comma 2 e dall’art. 1692 c.c. (che impone al vettore di richiedere il pagamento al destinatario, se non intende perdere le azioni contro il mittente), ricollega come effetto legale del ritiro della merce arrivata a destinazione. Ne segue che “se il vettore effettua la riconsegna senza pretendere il previo pagamento di quanto a lui dovuto, il destinatario resta obbligato al pagamento per il solo fatto di aver accettato la riconsegna, che avrebbe potuto sempre rifiutare; ed anzi, con l’assunzione dell’obbligo da parte del destinatario ha luogo, “ex lege”, anche la liberazione del mittente, sì che il vettore può rivolgersi, per il soddisfacimento del proprio credito, solo al destinatario (“salva l’azione verso il destinatario”: art. 1692 c.c.)…..” (cfr. Corte Cass. n. 495/1988 cit., in motivazione).

Pertanto, come è stato puntualmente precisato, “Indipendentemente tuttavia dalla clausola di porto assegnato, che può anche mancare, il destinatario, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, subentra “ipso iure” al mittente non soltanto nei “diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore”, ma altresì, come si ricava anche dalla lettera dell’art. 1689 c.c., comma 2, nell’obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, e quindi, in primo luogo, il corrispettivo del trasporto: pagamento che anzi, come la stessa norma precisa, è “condicio iuris” dell’esercizio di quei diritti.” (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18300 del 01/12/2003 cit., cui si è allineata anche la più recente giurisprudenza di legittimità: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19225 del 20/08/2013; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018).

Incontestato che le cose siano pervenute alla società destinataria che le ha ritirate, quest’ultima deve ritenersi, per ciò stesso, obbligata a corrispondere il compenso di trasporto al vettore.

Errata è quindi la sentenza impugnata che deve essere cassata “in parte qua”.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo motivo volto a censurare la sentenza di appello per violazione del D.Lgs. n. 286 del 2005, art. 7 ter, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, quanto al primo motivo, assorbito il secondo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma che dovrà procedere ad ulteriori accertamenti di merito, dovendo esaminare anche la eccezione di prescrizione del credito per corrispettivo, sollevata da ULMA Construction s.r.l., dichiarata assorbita in entrambi i gradi di merito.

Al Giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

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