Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19185 del 07/09/2010

Cassazione civile sez. I, 07/09/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 07/09/2010), n.19185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.F. e A.M., elettivamente domiciliati in Roma,

via Costantino Corvisieri 17, presso l’avv. Alessandro Russo,

rappresentati e difesi dall’avv. S.F. giusta procura in

atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno in data 3 agosto

2007, nella causa iscritta al n. 596/06 R.G. C.C.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 aprile 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha

osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. S.F. e A.M. hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 3 agosto 2007, con il quale la Corte di appello di Salerno ha rigettato il ricorso da loro proposto nei confronti del Ministero della Giustizia per conseguire l’indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo promosso davanti alla Pretura di Rossano nel 1994 e definito con sentenza del Tribunale di Rossano del 17 ottobre 2005;

1.1. il Ministero intimato ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. la Corte di appello di Salerno ha respinto la domanda, ritenendo che l’abnorme durata del processo non era da ascrivere a responsabilita’ dell’Amministrazione della Giustizia, ma a comportamenti delle parti processuali ed in particolare ai rinvii da loro richiesti, costituenti comportamento dilatorio e sintomo evidente di un complessivo e simultaneo disinteresse per la sollecita definizione della controversia;

3. i ricorrenti censurano il decreto impugnato con un solo motivo, con il quale, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, lamentano che la Corte di appello ha ritenuto, senza motivazione, che i rinvii richiesti da parte attrice fossero meramente di latori, ha ritenuto altresi’ che tali rinvii comportassero l’esclusione del pregiudizio conseguente alla durata irragionevole del processo ed infine non ha tenuto conto del ritardo causato dai rinvii disposti d’ufficio;

4. la censura per violaZione di legge e’ inammissibile in quanto non illustrata con il quesito di diritto formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.; la doglianza per vizio di motivazione e’ manifestamente fondata, in quanto la Corte di appello ha apoditticamente ritenuto che i rinvii richiesti dalla parte avessero carattere e finalita’ meramente dilatori e comunque non ha tenuto conto, senza motivazione, dei rinvii disposti d’ufficio e della loro incidenza sul superamento del termine ragionevole di durata del processo;

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati al punto 4, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso menti accoglimento e che il decreto impugnato debba essere annullato in ordine alla censura accolta, con rinvio della causa ad altro giudice, individuato nella Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, che provvedera’ anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010

 

 

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