Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19185 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 06/07/2021), n.19185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23635/2018 proposto da:

S.A.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Samuele

Donatelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.

Giovanni Battista Conte, in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 99;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

(C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi

12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 378/6/18 della Commissione tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 29/1/2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 16/06/2021

dal Consigliere Dott. Pepe Stefano.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. La Commissione tributaria Regionale della Lombardia (CTR), con sentenza n. 378/6/2018, depositata il 29/01/2018, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e, per l’effetto, riformava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto illegittimo l’avviso di rettifica del classamento di un immobile sito in Milano, (OMISSIS), da Cat. A/2, classe 7, vani 9, rendita Euro 2.555,46 proposta in sede di DOCFA, a Cat. A/1, classe 5, vani 8 con rendita di Euro 2.809,53.

La CTR rilevava che, diversamente da quanto affermato dalla CTP, l’avviso impugnato era congruamente motivato e corretta era la collocazione dello stesso nella Cat. A/1 in ragione della tipologia dell’immobile, della sua collocazione all’interno di una zona di pregio e, infine, dell’analoga attribuzione della Categoria ad altri immobili facenti parte del medesimo complesso residenziale.

2. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

3. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il contribuente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e della L. n 241 del 1990, art. 3, risultando l’avviso impugnato privo della necessaria motivazione prescritta dalle norme sopra indicate.

In particolare, a parere del ricorrente, la CTR avrebbe errato nel ritenere assente il vizio di motivazione sopra indicato per avere l’Amministrazione attribuito la Cat A/1, rispetto a quella A/2 proposta, sugli stessi elementi di fatto rappresentati in sede di procedimento DOCFA dal contribuente. Sul punto assumerebbe rilievo la circostanza che tutte le indicazioni proposte dal ricorrente (categoria, classe, numero di vani e rendita catastale) erano state modificate dell’Agenzia dell’entrate.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, del D.L. n. 70 del 1988, art. 11, conv. in L. n. 154 del 1990.

Rileva il contribuente che, a fronte dell’eccepita mancata indicazione degli immobili presi a riferimento per l’attribuzione del nuovo classamento e della assenza dei criteri posti a fondamento di esso, l’Amministrazione solo in corso di giudizio aveva prodotto una tabella con immobili similari a quello del ricorrente e ad indicare le ragioni che avevano portato alla rettifica impugnata; condotta che non poteva valere a sanare l’originario vizio di motivazione di cui l’avviso era affetto.

3. Con il terzo motivo viene denunciata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e, in particolare, la circostanza posta all’attenzione della CTR secondo cui vi erano immobili similari a quello oggetto di giudizio e siti nel medesimo edificio per i quali l’Amministrazione aveva riconosciuto la Cat. A/2.

4. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, non sono fondati.

4.1 In relazione alla motivazione degli atti di classamento, costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte il principio secondo cui, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, conv. in L. 24 marzo 1993, n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (c.d. procedura “DOCFA”), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento può ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, cioè nell’ipotesi in cui la discrasia non derivi dalla stima del bene, ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 31809 del 07/12/2018 Rv. 652165 – 01).

4.2 La fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi.

Va, infatti, premesso che seppure questa Corte ha affermato il principio secondo cui “In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso, in caso di rideterminazione del numero dei vani catastali, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva non già da un diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto ma dal mutamento e, quindi, dalla diversa considerazione di quel tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dalla consistenza e dal numero dei vani assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta il rilassamento” (Cass. n. 12278 del 10/05/2021 Rv. 661200 – 01), nel caso di specie, l’obbligo di motivazione era soddisfatto mediante la suindicata indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.

4.3 Ed invero, il principio sopra indicato deve essere sussunto nella fattispecie in esame dove il contribuente in sede di DOCFA aveva proposto una consistenza di vani 9 a fronte di 8 accertati dall’Amministrazione e, dunque, minore rispetto a quella proposta, di talchè l’interesse ad impugnare l’atto di rettifica deve essere individuato non in tale diversa individuazione dei vani, astrattamente idonei ad incidere sulla rendita catastale, ma dall’attribuzione fatta dall’Amministrazione finanziaria della Categoria A/1 rispetto alla A/2 proposta.

L’indicazione dei vani ad opera dell’Amministrazione non risulta, poi, aver influito sulla Categoria A/1 indicata nell’avviso impugnato assumendo all’uopo rilievo la motivazione con la quale la CTR ha condiviso l’operato dell’Agenzia delle entrate e in cui si pone in risalto che essa è frutto di un insieme di elementi intrinseci ed estrinseci dell’immobile che, così come per immobili similari, hanno portato alla suindicata attribuzione di Categoria.

In conclusione, fermi i principi sopra riportati circa l’individuazione dell’onere motivazionale imposto all’Agenzia delle entrate in caso di riclassamento a seguito di procedura DOCFA – onere che non richiede una motivazione particolareggiata nel caso in cui esso si fonda solo su una diversa valutazione tecnica dell’immobile – non si ravvisa nella fattispecie il vizio eccepito dal contribuente nell’atto di rettifica notificatogli.

5. Il terzo motivo non è fondato.

Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non vi è stato alcun omesso esame su fatto decisivo per il giudizio da parte della CTR assumendo all’uopo rilievo, al contrario, l’esaustiva e ampia motivazione con la quale i giudici di merito hanno correttamente ritenuto legittima la rettifica alla proposta DOCFA avanzata dal contribuente. L’iter logico argomentativo utilizzato dalla CTR, infatti, pone in luce il pregio dell’immobile e della zona in cui esso insisteva, circostanze che evidentemente presenti anche in immobili similari a quello del contribuente, avevano portato, anche a seguito di ricorsi giurisdizionali, all’attribuzione ad essi della Categoria A/1. Tale attribuzione non può, di tutta evidenza, essere inficiata dalla proposta fatta in sede di DOCFA da altro contribuente relativa ad un appartamento sito nello stesso edificio, al piano superiore, di quello del ricorrente indicata nel ricorso che, dunque, non può costituire il presupposto su cui fondare il denunciato vizio.

6. Il ricorso va dunque rigettato.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte soccombente al pagamento a favore dell’Agenzia delle entrate al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

 

 

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