Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19184 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 28/09/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11124-2013 proposto da:

M.K., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO POZZI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. IN FALLIMENTO;

– intimata –

avverso il decreto n. 2976/2013 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 02/03/2013, R.G. N. 16399/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato il 2.3.13 il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione L. Fall., ex art. 98 proposta da M.K. contro il decreto con cui il giudice delegato del Fallimento della (OMISSIS) S.p.A. aveva respinto la sua domanda di ammissione al passivo del credito di Euro 64.945,80 per crediti retributivi maturati nei confronti della ditta individuale EDILEUROPA di R.C. e rivendicati anche nei confronti della società committente (OMISSIS) S.p.A. (poi fallita), ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2 e dell’art. 1676 c.c., per lavori da essa appaltati alla summenzionata ditta individuale.

Il Tribunale rigettava l’opposizione perchè la domanda di riconoscimento del credito risultava essere stata presentata il 13.12.11, vale a dire oltre il termine biennale di decadenza dalla cessazione dell’appalto, avvenuta nell’aprile 2006 (termine previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2).

Per la cassazione del decreto ricorre M.K. affidandosi a tre motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Fallimento della (OMISSIS) S.p.A. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Il primo motivo denuncia omesso esame di due fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti e documentalmente dimostrati: il primo concerne l’avere il ricorrente proposto innanzi allo stesso Tribunale di Milano ricorso ex art. 414 c.p.c. nei confronti della (OMISSIS) S.p.A., ricorso notificatole il 17.2.07 (e, quindi, entro il biennio dalla cessazione dell’appalto); il secondo si riferisce alla motivazione adottata dal Tribunale riguardo alla domanda ex art. 1676 c.c., esclusa per mancanza di capienza del credito dell’appaltatore nei confronti del fallimento committente in quanto il credito di C.R., datore di lavoro dell’odierno ricorrente, ammesso al chirografo per Euro 64.945,80, era stato già assegnato per metà (cioè per Euro 32.472,90) all’istante, che però obietta il fatto – decisivo e oggetto di discussione fra le parti – dell’avvenuta rinuncia manifestata alla predetta assegnazione condizionatamente all’accoglimento della domanda di ammissione in via privilegiata al passivo, In particolare fino a concorrenza degli importi che sarebbero stati ammessi al privilegio in 1^ grado.

Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2964, 2966 e 2967 c.c., L. Fall., artt. 43 e 52, D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2 e art. 1676 c.c., per avere il decreto impugnato ravvisato la decadenza biennale di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2 nonostante che essa fosse stata definitivamente impedita, appunto, dal ricorso presentato già nel 2007 contro la (OMISSIS) S.p.A. allora in bonis, ricorso a tal fine opponibile anche al Fallimento successivamente intervenuto.

Con il terzo motivo ci si duole di violazione o falsa applicazione dell’art. 15 CCNL 20.5.04 per il settore dell’edilizia (industria privata), al sensi del quale l’appaltante è responsabile in solido con l’appaltatore riguardo alla corresponsione del trattamento economico spettante ai dipendenti di quest’ultimo.

2- Il primo motivo è fondato.

Effettivamente il decreto impugnato non ha in alcun modo esaminato il fatto che M.K. avesse proposto innanzi allo stesso Tribunale di Milano ricorso ex art. 414 c.p.c. nei confronti della (OMISSIS) S.p.A., ricorso notificatole il 17.2.07 (e, quindi, entro il biennio dalla cessazione dell’appalto), fatto che era stato oggetto di discussione fra le parti al punto che a riguardo il Fallimento della predetta società aveva obiettato l’inidoneità ad “interrompere” (sic) il decorso del termine di decadenza.

La decisività del fatto dipende dal rilievo che, invece, la decadenza di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2 ben può essere definitivamente impedita con domanda giudiziale proposta nei confronti della società appaltante prima che la stessa venga dichiarata fallita, con effetto – di impedimento della decadenza medesima – opponibile anche al fallimento.

Del pari non risulta esaminata la dedotta rinuncia all’assegnazione, avvenuta in via chirografaria, della metà del credito vantato nei confronti del fallimento dalla ditta appaltatrice di C.R., rinuncia condizionata all’accoglimento della domanda di ammissione in via privilegiata al passivo, fatto anch’esso potenzialmente idoneo a superare l’altra ratio decidendi fatta valere nell’impugnato decreto.

2- L’accoglimento del primo motivo assorbe la disamina delle restanti censure.

3- In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso, restano assorbite le restanti censure; ne consegue la cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto, con rinvio – anche per le spese – al Tribunale di Milano in diversa composizione.

PQM

LA CORTE

accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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