Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19184 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19184 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: DI FLORIO ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso 15360-2017 proposto da:
MARIA

CECILIA

HOSPITAL

SPA

in

persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante
Dott. BRUNO BIAGI, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI, 118, presso lo studio
dell’avvocato EMANUELA PAOLETTI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ANDREA MASSIMO
ASTOLFI giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

HDI GERLING in persona del procuratore speciale
FRANCESCO SEMPRINI,

elettivamente domiciliata in

1

Data pubblicazione: 19/07/2018

ROMA, P.ZA UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato
LUISA RANUCCI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PAOLO FERRATI giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –

BUCCI TOMASO;
– intimato –

avverso l’ordinanza n. 9375/2017 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio

del

27/04/2018

dal

Consigliere

Dott.

ANTONELLA DI FLORIO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
ALBERTO CARDINO, che ha chiesto l’inammissibilità del
ricorso per revocazione;

2

nonchè contro

Ritenuto che
1. Maria Cecilia Hospital Spa ricorre, affidandosi ad un unico articolato motivo
illustrato anche con memorie, per la revocazione ex art. 391 bis cpc
dell’ordinanza di questa Corte con la quale era stato rigettato il ricorso
proposto per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna che,
aveva respinto la

domanda di manleva proposta dalla casa di cura contro la HDI Gerling
Industria Versicherung AG, in relazione alla condanna della San Pier Damiano
Hospital Spa ( successivamente incorporata dalla ricorrente ) al risarcimento
dei danni subiti da un paziente in occasione di un intervento chirurgico
eseguito all’interno della struttura sanitaria .
2. Ha resistito la società intimata.

Considerato che

1. Con unico articolato motivo la ricorrente deduce, ex artt. 391 e 395 n° 4
cpc, l’errore di fatto in cui era incorsa la Corte per avere, con l’ordinanza
impugnata, rigettato il ricorso proposto dalla casa di cura San Pier Damiano
supponendo che la prima censura non contenesse anche : 1) il profilo di
violazione dell’art. 1362 c.c per mancata indagine su quale fosse stata la
comune intenzione delle parti, in relazione all’art. 7 delle condizioni particolari
di polizza inerenti al contratto di assicurazione inter partes,

e 2) il profilo di

violazione dell’art. 1366 c.c per mancata interpretazione secondo buona fede,
in relazione alla medesima disposizione contrattuale.
Assume che la valutazione dei profili non esaminati

avrebbe condotto

all’accoglimento del ricorso; aggiunge, a sostegno dell’errore di fatto
denunciato, che la stessa sezione di questa Corte si era, in tempi recenti,
pronunciata sull’interpretazione della medesima clausola oggetto del ricorso
proposto ( cfr. Cass. 4936/2015 ), con orientamento opposto a quello assunto
nell’ordinanza di cui chiede la revocazione, essendo stato ritenuto in un caso
analogo a quello di specie che la garanzia assicurativa fosse operativa.

:3

confermando la pronuncia del Tribunale di Ravenna,

2. Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire, con orientamento ormai consolidato
che “una sentenza della Corte di cassazione non può essere impugnata per
revocazione in base all’assunto che abbia male valutato i motivi di ricorso,
perché un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio e non un
errore di fatto ai sensi dell’art. 395, comma 1, numero 4, c.p.c.” ( cfr.

E’ stato inoltre affermato che “l’istanza di revocazione di una pronuncia della
Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini
della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, c.p.c.,
che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che
abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto
decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in
base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia
costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato.
L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse
rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza,
l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla
sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di
una valutazione.” ( cfr. Cass. 3200/2017 e Cass. 442/2018 ).
2.1 Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame il ricorrente lamenta che
la sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare due profili di censura
sottoposti all’attenzione della Corte, e cioè l’omessa indagine su quale fosse
l’intenzione comune delle parti nel “prevedere” l’art. 7 delle condizioni
particolari di polizza ( sub 1 ) e l’omessa indagine su quale fosse
l’interpretazione secondo buona fede della medesima clausola ( sub 4 ) , e
fonda tale rilievo sulla circostanza che nella motivazione resa venne dato atto
soltanto degli altri due profili di censura evidenziati, relativi all’interpretazione
del contratto secondo il senso ed il significato complessivo delle parole
utilizzate ( sub 1) ed alla interpretazione delle condizioni fissate nell’art. 7 alla
luce delle altre clausole del contratto di assicurazione ( sub 3).

4

Cass.6/Lav. 8615/2017; Cass. 10184/2018 ).

Tuttavia, con tale censura, il ricorrente – che impugna l’ordinanza per un
errore revocatorio che deve consistere, proprio in ragione della peculiare
natura del giudizio di cassazione, in un errore di percezione o in una svista
materiale e giammai in un errore di giudizio o di argomentazione – si duole, in
sostanza, della sintesi motivazionale che la Corte ha utilizzato per dare conto
dell’infondatezza del primo motivo del ricorso.

proposta in questa sede – che la motivazione resa riporta fedelmente tutte le
norme che il ricorrente assume siano state violate dalla Corte d’Appello, con
particolare riferimento agli artt. 1362 e 1366 c.c ( cfr. pag. 3 dell’ordinanza
impugnata); con essa si da atto che la censura era complessivamente
incentrata sia sulla violazione di legge che sulla nullità della sentenza per
motivazione apparente “per avere la Corte territoriale illegittimamente ritenuto
inoperativa la garanzia assicurativa prestata dalla società HDI sulla base di una
erronea interpretazione dell’art. 7 delle condizioni particolari di polizza, fondata
su una travisata lettura degli atti di causa e delle norme relative alla
responsabilità per l’inadempimento nelle obbligazioni”( cfr. pag. 3
dell’ordinanza impugnata).
La Corte, nell’esaminare il primo motivo congiuntamente ai successivi due, ha
dato atto di tutti i profili di censura sollevati, pur sintetizzandoli, precisandone
esattamente i contorni ( cfr. pag. 6 sentenza ) e dando rilievo alle
caratteristiche del giudizio di legittimità che giammai consentono di sconfinare
nella rivalutazione di merito sull’interpretazione del contratto che, sorretta da
canoni di logicità, congruità ed aderenza alle previsione dell’art. 1362 c.c , è
riservata alla insindacabile motivazione del giudice di merito.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile, prospettando un errore non qualificabile
come revocatorio ed una censura che si risolve in una richiesta di ulteriore
rivalutazione di merito del caso concreto.
Al riguardo, il Collegio non ignora che fattispecie analoga a quella dedotta è
stata esaminata in precedenti arresti di questa sezione della Corte con esiti
diversi da quello dell’ordinanza in esame ( cfr. Cass. 4936/2015, con
soluzione favorevole per la struttura sanitaria; Cass. 2718/2017, Cass.
5

Al riguardo, vale solo la pena di rilevare – a totale confutazione della censura

2717/2017 e Cass. 5886/2016 con esito sfavorevole per la compagnia di
assicurazione , in ragione della dichiarata inammissibilità del ricorso): tuttavia,
il contrasto fra più interpretazioni, oltre a dover essere valutato alla luce delle
censure specificamente proposte e dei singoli casi concreti, non è idoneo a
configurare il presupposto di un vizio revocatorio.
Le spese seguono la soccombenza.

presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a
norma del comma ibis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in €
3200,00 per compensi oltre accessori e rimborso spese generali nella misura di
legge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a
norma del comma ibis dello stesso art. 13.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei

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