Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19184 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. II, 15/09/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 15/09/2020), n.19184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20314/2019 proposto da:

C.D., rappresentato e difeso dall’Avvocato MASSIMO RIZZATO,

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VICENZA, VIA

NAPOLI 4;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 5456/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA emesso il

1/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.D., cittadino del (OMISSIS), impugnava il provvedimento in data 23.01.2018 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Vicenza gli aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Il MINISTERO dell’INTERNO non si costituiva in giudizio.

Il richiedente dichiarava di essere nato a (OMISSIS), di lavorare come sarto e di aver lascito il Gambia nel 2014. In particolare, dichiarava che il padre si occupava di politica ed era anche capo del villaggio. Una notte, quando lui aveva (OMISSIS) anni, tre persone andavano a cercare il padre a casa, lo portavano via e da quel momento nessuno della sua famiglia aveva più notizie di lui. All’epoca il ricorrente viveva a (OMISSIS) per imparare il mestiere di sarto e un giorno, tornato a casa per fare visita alla famiglia, la madre gli consigliava di lasciare il paese, visto quanto era accaduto al padre. Temeva che in caso di rientro le persone responsabili della scomparsa del padre gli potessero fare del male.

Con decreto n. 5456/2019, depositato in data 1.7.2019, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso.

Secondo il Tribunale la storia narrata lasciava notevoli dubbi circa la sua credibilità, in quanto generica e contraddittoria con quanto dichiarato in sede di audizione giudiziale.

Per tali ragioni il ricorrente non era un soggetto giudicato credibile, per cui doveva essere rigettata la domanda di riconoscimento del diritto dello status di rifugiato.

Allo stesso modo andava rigettata la domanda di protezione sussidiaria. Nella fattispecie, doveva escludersi la sussistenza dei requisiti di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), stante la mancata rappresentazione da parte del ricorrente del rischio di subire una condanna a morte o di essere sottoposto a tortura o altra forma di pena o trattamento inumano nel paese d’origine.

Quanto al requisito di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), riteneva il Giudice di merito che in Gambia non si ravvisasse la presenza di un conflitto armato interno, da cui potesse derivare violenza indiscriminata tale da comportare una minaccia individualizzata ai danni del ricorrente. Infatti, in Gambia, dopo la dittatura per 22 anni dell’ex presidente J., era stato eletto democraticamente B., per cui come affermato da Amnesty International – lo Stato “ha ora l’opportunità unica di diventare uno stato modello per i diritti umani in Africa occidentale, uno stato in cui nessuno abbia più paura di manifestare o di prendere la parola”.

Con riferimento alla domanda di protezione umanitaria, il Tribunale affermava che la ritenuta non credibilità del racconto ne impedisse l’accoglimento (Cass. n. 27438/2016). Nè, peraltro, erano allegati dal ricorrente ulteriori fatti da cui potesse evincersi una sua vulnerabilità, quale conseguenza di un’esposizione seria alla lesione del diritto alla salute o di una situazione politico economica molto grave con effetti di impoverimento relativi alla carenza di beni di prima necessità (Cass. n. 4455 del 2018). Dalla storia personale del ricorrente non risultava che egli, nel proprio paese, versasse in condizioni di privazione dei diritti umani, per cui era da escludere che egli potesse trovarsi esposto, con il rimpatrio, al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione C.D. sulla base di un motivo; l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione delle norme di diritto: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. a), artt. 7 e 14, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, là dove il Tribunale di Venezia ha ritenuto di escludere la sussistenza dei requisiti di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b), in quanto il ricorrente non specificava tutte le circostanze utili a corroborare la vicenda, per cui doveva confermarsi l’assenza di credibilità, già motivata dalla Commissione Territoriale in sede di diniego. Secondo la difesa del ricorrente sarebbe pacifica la situazione di insicurezza del paese d’origine del ricorrente, tale da arrecargli un pericolo di minaccia grave e individuale.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), (Cass. n. 3340 del 2019), escludendosi, in mancanza, la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – ove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti (Cass. n. 177 del 2020).

Nel caso concreto, il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali la narrazione dell’istante, circa il motivo che lo avrebbe indotto ad abbandonare il Paese di origine – consistito, nella versione fornita alla Commissione territoriale, nel timore di ritorsioni da parte di coloro i quali avevano portato via il padre -, è generica ed inattendibile, e comunque non idonea a supportare il riconoscimento della protezione internazionale; laddove le censure in esame si traducono, oltre che in un’astratta disamina dei principi giuridici in materia, in una richiesta di rivisitazione del merito della vicenda – peraltro operata in maniera del tutto generica – improponibile in questa sede (Cass. n. 8758 del 2017).

Tale rilievo, effettuato dal giudice di merito, esclude in radice la possibilità di concessione all’immigrato dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b);

1.3. – Per quanto concerne la protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, bensì quello della prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda; di conseguenza, in relazione alla fattispecie di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve essere allegata quantomeno l’esistenza di un conflitto armato o di una situazione di violenza indiscriminata così come descritti dalla norma (Cass. n. 3016 del 2019).

Nel caso concreto, il Tribunale ha accertato che il richiedente, nella narrazione dei fatti che lo hanno indotto ad abbandonare il luogo di origine, ha allegato una vicenda inidonea a fondare siffatta forma di protezione e, nondimeno, il giudice di merito ha accertato, con riferimento a fonti internazionali citate nella motivazione del decreto, che la regione di provenienza del ricorrente è immune da situazioni di violenza indiscriminata, derivanti da conflitti interni o internazionali; la censura si traduce, per contro, in una sostanziale, inammissibile, rivisitazione del merito (Cass. n. 8758 del 2017).

1.4. – Infine, va rilevato che la censura circa la dedotta “violazione per mancata valutazione dichiarazioni del ricorrente”, così formulata non è evidentemente deducibile quale motivo di impugnazione in questa sede di legittimità (Cass. n. 28523 del 2019), ancor più in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053 del 2014).

2. – Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in ragione del fatto che l’intimato non ha svolto alcuna difesa. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Il D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA