Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19184 del 07/09/2010

Cassazione civile sez. I, 07/09/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 07/09/2010), n.19184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

A.A.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Rodi 32

(Studio avv. Martino U. Chiocci), rappresentata e difesa dall’avv.

Monacelli Mario, giusta procura in atti;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze in data 29

ottobre 2007, nella causa iscritta al n. 310/07 R.G. V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 aprile 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha

osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di nove motivi, avverso il decreto in data 29 ottobre 2007, con il quale la Corte di appello di Firenze ha condannato detto Ministero al pagamento in favore di A.A.M. della somma di Euro 8.000,00, a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo introdotto con ricorso per denuncia di nuova opera del 2 settembre 1993 e conclusosi, dopo due gradi di giudizio, con sentenza depositata il 6 luglio 2006;

1.1. l’intimata ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. la Corte di appello di Firenze ha accolto la domanda nella misura di Euro 8.000,00 a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata del processo superiore di 7 anni, 10 mesi e 4 giorni al termine ragionevole;

3. il Ministero ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo nove motivi di ricorso, con i quali lamenta che la Corte di merito:

3.1. ha conteggiato la durata complessiva del procedimento, tenendo conto anche del giudizio cautelare, che costituisce invece un giudizio autonomo e distinto da quello di merito successivamente instaurato (primo motivo);

3.2. ha errato nel non ampliare, in considerazione della maggiore attivita’ processuale richiesta dal processo cautelare, il termine di tre anni considerato di regola come termine ragionevole di durata del processo di primo grado (secondo motivo);

3.3. non ha spiegato, con vizio di motivazione, le ragioni per le quali non ha considerato il processo cautelare quale autonomo giudizio a se’ stante, ne’ ha chiarito i motivi per i quali ha considerato come termine ragionevole del giudizio di primo grado quello di tre anni, senza tener conto della fase cautelare (terzo motivo);

3.4. non ha dato rilievo al tempo intercorso tra la pronuncia di primo grado e l’impugnazione di questa, trascurando la relativa eccezione sollevata dall’Amministrazione (quarto motivo);

3.5. non ha spiegato i motivi per i quali non ha tenuto conto dei ritardi addebitabili al comportamento della parte (quinto motivo);

3.6. non ha tenuto conto, senza adeguata motivazione, della complessita’ della controversia, che ha richiesto accertamenti e valutazioni di carattere tecnico ed ha richiesto l’esperimento di consulenza tecnica d’ufficio (sesto e settimo motivo);

3.7. nella determinazione del danno non patrimoniale non ha tenuto conto, senza adeguata motivazione, della circostanza che all’esito della fase cautelare la ricorrente ha ottenuto un provvedimento favorevole (ottavo e nono motivo).

4. i primi tre motivi, esaminati congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, appaiono manifestamente infondati, in quanto, ai fini della liquidazione dell’indennizzo per il danno conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 l’eccessiva durata di un procedimento cautelare non puo’ essere presa in considerazione in via autonoma, in quanto esso e’ incidentale e strumentale rispetto al giudizio di merito in cui si inserisce;

pertanto, va computato nel triennio di ragionevole durata per il primo grado di merito anche il periodo necessario per esaminare la richiesta di misura cautelare (Cass. 2007/23842); il dedotto vizio di motivazione cade comunque inammissibilmente su questione di diritto e non di fatto;

4.1. i motivi da quattro a sette, anch’essi esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, appaiono inammissibili, in quanto attinenti a questioni relative alle modalita’ di svolgimento del giudizio presupposto ed al comportamento della parte, su cui la Corte si e’ pronunciata con apprezzamento di fatto sufficientemente motivato, escludendo che il ritardo fosse addebitabile a comportamenti della parte, e comunque genericamente prospettati in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione;

4.2. l’ottavo e nono motivo, anch’essi esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, appaiono inammissibili in quanto prospettano, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione questioni di fatto, attinenti all’esito del giudizio cautelare, che non risultano essere state dedotte nel giudizio di primo grado;

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati ai punti 4., 4.1. e 4.2., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e che le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010

 

 

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