Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19184 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 06/07/2021), n.19184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3798-2020 proposto da:

V.V., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATORE ROMEO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASS.NI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALAMITA 27, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI GRECO, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIACOMO RAFFAELE ESPOSITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1467/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata l’11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2014, V.V. convenne dinanzi il Tribunale di Trapani la Unipolsai Assicurazioni al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni fisici patiti in seguito a un sinistro stradale intercorso con C.F., assicurato con la compagnia convenuta.

L’attore dedusse che la Axa S.p.a., sua compagnia assicuratrice, prese in carico la gestione del sinistro C.D.PA. ex art. 149, ma dopo aver valutato i danni non procedette alla liquidazione, nonostante la presenza del modulo CAI a fuma congiunta in cui il danneggiante aveva riconosciuto la sua colpa esclusiva.

L’attore convenne in giudizio la compagnia in regime di indennizzo diretto per risarcire i danni patiti. Successivamente alla notifica dell’atto di citazione V. fu dichiarato guarito con postumi invalidanti superiori al 9% per cui Axa S.p.a. decise di interrompere la gestione del risarcimento per lesioni con rinvio alla UnipolSai per il risarcimento C.D.P.A. ex art. 148, stante gli accordi correnti tra le compagnie assicurative.

Il Giudice di Pace accolse la domanda proposta da V. e condannò Axa s.p.a. a risarcire solo i danni alle cose.

L’attore propose dunque diversa azione risarcitoria per ottenere dalla UnpolSai il risarcimento dei danni fisici C.D.P.A. ex art. 148.

La compagnia convenuta si costituì in giudizio eccependo la improponibilità della domanda attorea per frazionamento del credito. Il Tribunale di Trapani, con ordinanza n. 8/2015 emessa ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. accolse l’eccezione proposta dalla UnipolSai e rigettò la domanda principale dell’attore, ritenendo che i danni derivanti da unico fatto illecito dovessero esser fatti valere in unica sede giurisdizionale.

2. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 1467/2019 pubblicata l’11 luglio 2019, ha rigettato il gravame proposto dal V. avverso la pronuncia di prime cure e lo ha condannato alle spese del giudizio pari a Euro 10.740,00.

I giudici di merito hanno riconosciuto un illegittimo frazionamento del credito stante l’assenza di una ragione per la quale l’appellante non avrebbe potuto richiedere il risarcimento delle cose contestualmente alla richiesta di risarcimento per i danni fisici. La Corte ha quindi affermato come sia contrario ai principi di buona fede e correttezza frazionare un credito derivante da un unico rapporto obbligatorio in plurime richieste giurisdizionali e ha ritenuto non provata l’urgenza di riparare i danni materiali.

3. Avverso la suddetta pronuncia V.V. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi illustrati da memoria.

La UnipolSai resiste con controricorso. Ha depositato memoria irrituale in quanto inviata per posta.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione del CDAP, artt. 145, 148 e 149, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Il frazionamento del credito sarebbe da asserire alla gestione del sinistro svolta da Axa s.p.a. insieme alla UnipolSai, stante che l’originaria domanda avanzata dal ricorrente non avrebbe riguardato i soli danni materiali ma anche quelli fisici. In seguito alla dichiarazione del medico legale, che accertava una invalidità superiore al 9%, la Axa s.p.a. avrebbe interrotto la gestione del sinistro in ambito contrattuale, non potendo proseguire all’indennizzo diretto dei danni fisici superata quella soglia percentuale di invalidità e avrebbe invitato il ricorrente a rivolgersi alla UnipolSai in regime di responsabilità extra contrattuale per il risarcimento dei danni fisici, in base agli accordi presi tra le compagnie assicurative.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 245 del 2006, artt. 2 e 11, oltre che del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 150, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Secondo il ricorrente non sarebbe ipotizzabile il frazionamento del credito stante l’assenza dell’unicità del soggetto passivo dell’obbligazione risarcitoria. Invero lo stesso D.P.R. n. 245 del 2006, che regola la CARD, prevedrebbe due rapporti obbligatori, uno extra contrattuale ex art. 148 ed uno di natura contrattuale ex art. 149, in ragione della consistenza dei postumi invalidanti. Sarebbe dunque la stessa normativa ad imporre la scissione del rapporto obbligatorio alle compagnie assicurative le quali poi a loro volta la obbligano al danneggiato come avvenuto nel caso di specie, dove le lesioni fisiche subite superavano la soglia per richiedere la sola gestione in ambito contrattuale.

4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” in quanto l’inerzia di Axa S.p.a. nel richiedere l’accertamento medico legale dei danni fisici subiti dal ricorrente avrebbe precluso al ricorrente di proporre anche la domanda di risarcimento di tali danni. Inoltre, il danneggiato avrebbe interesse ex art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio per richiedere solo i danni a cose laddove non sia guarito ed agire successivamente con separato processo all’esito della guarigione per richiedere il danno da lesione, come avvenuto nel caso di specie.

4.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5”, in quanto sia il Tribunale che la Corte d’appello avrebbero omesso di considerare la portata probatoria della corrispondenza intrattenuta con le società assicuratrici nel corso dell’iter risarcitorio dalla quale si desumerebbe l’imputabilità alle sole compagnie della volontà di disarticolare la domanda risarcitoria.

4.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta “nullità dell’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4” in quanto la Corte d’appello avrebbe omesso di dichiarare la nullità strutturale dell’ordinanza pronunciata da un giudice onorario assente dalla pianta organica del Tribunale di Trapani.

Il ricorso è inammissibile in quanto privo di procura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c.. E’ lo stesso ricorrente che afferma nell’epigrafe del ricorso che è stato proposto “sulla base della procura in calce all’originario ricorso in primo grado ed al successivo atto di appello”.

Ai sensi dell’art. 365 c.p.c., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. E’, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorchè conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio, perchè da essa non è dato evincere il suo conferimento in epoca successiva alla sentenza impugnata e il suo riferimento al giudizio di legittimità (Cfr. Cass. S.U. n. 488/2000).

Tra l’altro si evidenzia che questa Corte, con Ordinanza n. 9358/2021, ha rimesso alle Sezioni Unite alle SU la questione, fra le altre, di quali condizioni siano richieste nel caso di procura rilasciata su foglio separato ai fini dell’ammissibilità del ricorso. Ebbene tale ordinanza non si applica al caso di specie perchè, nel caso in questione, non vi è procura su foglio separato rispetto al ricorso.

Nel caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, sicchè, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (Cass. n. 32008, del 9 dicembre 2019; Cass. n. 25435, del 10 ottobre 2019; Cass. n. 14281, del 20 giugno 2006).

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Infine, va emessa la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, come novellato dalla L. n. 228 del 2012 la quale deve seguire il principio secondo cui, trattandosi di attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità in mancanza di procura speciale, su di esso grava la pronuncia relativa alle spese processuali, anche rispetto dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato predetto (cfr. già Cass. 21 settembre 2015, n. 18577, fra le altre).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’avvocato Salvatore Romeo al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.500 (tremilacinquecento) di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’avv. Salvatore Romeo, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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