Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19183 del 28/09/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 19183 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

SENTENZA
sul ricorso 3525-2014 proposto da:

MARANZANO

GAETANO

LODOV1CHETTI

ANTONELLA

PALLADINEI.LI
ANGELO

(MRNGTN71A20G273FJ

l

LDVNNL57T67E4630l

ANNA ru..NNA39P48H501T)

( BRBNGL65A18C129SJ

CLEMENTINA
ANNAMARIA

MARZOCCH_ELLA

{ MRZCMN61A43F11VJ

(P1LNMR40P470843K~

BARBATO

BOVE

BVORND33R08F913N}

LEONELLI

LNLMDA57H30H501X)

ROMANATO

PATALANO
RAIMONDO
AMEDEO
LEONIA

RMNLNE44T47D325S) COSCIA DIEGO (csCDGI35H15L220MJ
CUTillO

CATERINA

(cr~C~44M66E932G)

MANFREDI

ANTONIA (MNFN1N55E41G2252J CAREGNATO SABRINA

Data pubblicazione: 28/09/2015

——————————–

bRGSRN64E68L117d

(MNSCLD55A481A24~ VICHI
RUBBIANI

CLAUDIA

CLAUDIO (vcHCLD62POSB509C)

EMILio(RBBLME63B11C141~ MANNA PASQUALE

0\1NNPQL4:9B15D086M}

VIOLA

(VLIGRIA8T46C74oJ) VIGANò FULVIo

GABRIELLA

~GNFLV60P2SF2oss,)

BASTIANINI GIOVANNI(BSTGNN60E10H294x} CAREGNATO
MARINA. ( CRGSRN64E68L117C)
[PLOMTR32R55A462TJ

POLI

MARIA

CAREGNATO

c

TERESA
TIZIANA

CRGTZN62C44A564ZJ elettivamente domiòliati in ROMA, VIA
OTIORINO LAZZARINI 19, presso lo studio degli avvocato UGO

SGUEGLIA e ANDREA SGUEGUA, giuste deleghe in calce al
nco.rso;
– ricorrenti contro

MINISTERO

DEI.LrECONOMIA

E

DELLE

FINANZE

80415740580 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende, ope legis;
– controricorrente –

avverso il decreto n. 2163/2013 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA dcl14.1.2013, depositato il25/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott MILENA FALASCHI;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Andrea Sgueglia che deposita sentenza
n. 19188/2014 ed insiste per l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2014 n. 03525 sez. M2 – ud. 09-04-2015

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MANOSPEKTI

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Perugia, con decreto depositato in data 25 novembre 2013,
rigettate le domande proposte da Alessand!o BUGUONE, Carolina MINOLI,
Roberta

SALVIA

e

Francesco

SARACENI, condannava il Ministero

indicati in epigrafe e diversi da quelli di cui sopra, a titolo di equa riparazione, ai
sensi della L. .n. 89 del 2001, della somma di €. 1.650,00, oltre interessi dalla
domanda. La Corte territoriale – premesso che il processo amministrativo era
iniziato nel febbraio 2000 dinanzi al TAR del Lazio e definito con sentenza
pubblicata nel luglio 2009 – determinava in cinque anni e quattro mesi il periodo
eccedente la durata ragionevole del processo, stimata in tre anni, defalcava dal
computo del periodo indennizzabile il lasso temporale compreso tra il 25 giugno
2008 e la data di deposito della sentenza conclusiva del giudizio, in
considerazione della mancata presentazione dell’istanza di prelievo; in punto di
liquidazione, adottava il parametro di €. 300,00 per ciascun anno di ritardo. In
relazione alle posizioni di Alessandro BUGLIONE, Carolina MINOU, Roberta
SALVIA e Francesco SARACENI, la Corte rigettava le domande di equa
riparazione per carenza di legittimazione ad agire, avendo agito gli stessi nella
veste di subentranti nella titolarici delle rivendite di generi di monopolio gestite

dai loro danti causa.
Per la cassazione del decreto della Corte d’appello Angelo BARBATO e le altre

dell’econonùa e delle finanze al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti

parti private indicate in epigrafe hanno proposto ricorso affidato a quattro
motivi, cui ha resistito in giudizio con conttoricorso l’amministrazione intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella
redazione della sentenza.
Con il primo ed il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione della L.
n. 89 del 2001, artt. 2 e 3, del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, convertito nella L. n.
Ric. 2014 n. 03525 sez. M2- ud. 09-04-2015

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133 del2008, così come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010 e dal D.Lgs. n.

e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
oggetto discussione tra le part~ ci si duole che la Corte territoriale abbia
erroneamente ritenuto mancante l’istanza di prelievo in realtà depositata in data 8
luglio 2008 e, in via gradata, abbia comunque escluso la proponibilità della
domanda di equo indennizzo per il periodo successivo al25 giugno 2008.

Le censure sono inammissibili.
L’asserita circostanza secondo cui, in realtà, l’istanza di prelievo, contrariamente
a quanto percepito dal giudice a quo, sarebbe stata depositata dinanzi al TAR
Lazio 1’8 luglio 2008, integra un errore revocatorio, che dunque avrebbe dovuto
denunciarsi con il mezzo della revocazione ordinaria, ai sensi dell’art. 395 n. 4
c.p.c..
D’altra parte, resclusione dell’equa riparazione per il periodo successivo al 25
giugno 2008 è conforme al principio secondo cui, in tema di equa riparazione
per l’irragionevole durata di

un processo amministrativo,

la mancata

proposizione dell’istanza di prelievo rende improponibile la domanda di equa
riparazione nella parte concernente la durata del giudizio presupposto successiva
alla data (del 25 giugno 2008) di entrata in vigore del D.L 25 giugno 2008, n.
112, art. 54, conv. in L 6 agosto 2008, n. 133, che, avendo configurato la
suddetta istanza di prelievo come presupposto processuale della domanda di
equa riparazione, deve sussistere al momento del deposito della stessa, ai fini
della sollecita definizione del processo amministrativo in tempi più brevi rispetto
al tempo già trascorso, fermo restando che l’omessa presentazione dell’istanza di
prelievo non determina la vanificazione del diritto all’equa riparazione per
l’irragionevole durata del processo con riferimento al periodo precedente al 25
giugno 2008 (Cass. n. 5914 del2012).
Con il terzo motivo si lamenta che la liquidazione sia stata determinata
secondo un parametro sproporzionato e non adeguato- di poco più di €. 300,00
Ric. 2014 n. 03525 sez. M2- ud. 09-04- 2015

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195 del2011, art 1, comma 3, n. 6 e degli artt. 6, 13 e 41 CEDU nonché omessa

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per anno di ritardo -, avendo la Corte territoriale erroneamente desunto dalla
mancata sollecitazione alla definizione del giudizio la prova dell’assenza di un
turbamento cagionato dalla irragionevole protrazione del procedimento.
Il motivo è fondato, nei sensi di seguito precisati.

di liquidazione elaborati da questa Corte, sulla base di quelli indicati dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo, secondo cui, data l’esigenza di garantire che la
liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, la
quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore
ad €. 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai prinù tre anni eccedenti la
durata ragionevole, e non inferiore ad €. 1.000,00 per quelli successivi, pennane
tutt4via, in capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in misura
ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie,
ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar
conto in motivazione (Cass. n. 18617 del2010; Cass. n. 17922 del2010).
Nella specie, la Cone d’appello

ha motivato lo scostamento dagli ordinari criteri

di detenninazione dell’indennizzo – poco più di €. 300,00 per anno di ritardo facendo riferimento alla mancata presentazione dell’istanza di prelievo.
Tale motivazione appare inidonea a sostenere la decisione adottata: occorre,
infatti, rilevare che, con riferimento ai giudizi amministrativi di durata
irragionevole, questa Corte, in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo (decisioni Volta et autres c. Italia, del 16 marzo
2010 e Falco et autres c. Italia, del6 aprile 2010; Cass., 18 giugno 2010, n. 14753;

Cass., lO febbraio 2011, n. 3271; Cass., 13 aprile 2012, n. 5914), è solita liquidare
un indennizzo che corrisponde ad €. 500,00 per anno di irragionevole durata,
mentre la eone di merito ha proceduto alla liquidazione di un indennizzo al di
sotto del minimo ritenuto congruo da questa Corte, per cui sul punto la censura
va accolta.

Ric. 2014 n. 03525 sez. M2 – ud. 09-04-2015

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Se è vero che il giudice nazionale deve, in linea d1 principio, uniformarsi ai criteri

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Con il quarto motivo i ricorrenti nel denunciare la violazione degli am. 91
c.p.c., ant. 60 e 61 r.d.l. n. 1578 del1933, conv. in legge n. 36 del1934, artt. 1, 4,
5 e 6 D.M n. 140 del 2012, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., lamentano la
compensazione delle spese, sostenendo che ove, come nella specie, sia stata

essere sempre poste a carico del Ministero. Viene, altresì, censurato lo stesso
ammontare della liquidazione delle spese.

La censura sulle spese processuali è assorbita dall’accoglimento del terzo motivo.

Alla stregua di tali considerazioni il terzo motivo del ricorso presentato da
Angelo BARBATO e dagli altri istanti indicati m epigrafe va accolto,
inammissibili il primo ed il secondo, assorbito il quarto, con conseguente
annullamento del decreto impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa
nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.
Nella specie, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale va
pertanto equir.ativamente ridetenninato nella sonuna di €. 2.666,66, in favore di
ciascWl odierno ricorrente, ritenendo congruo il criterio di computo ragguagliato
ad €. 500,00 per anno di ritardo, oltre agli interessi legali dalla data della domanda
al saldo.

Le spese del giudizio innanzi alla Corte d’appello vanno poste a carico per
l’intero del Ministero della giustizia, con esclusione della compensazione, per il
principio di soccombenz.a.
Dato il parziale accoglimento del ricorso, le spese del presente processo di
cassazione vanno invece compensate per la metà, ponendo la restante frazione a
carico del predetto Ministero, con distrazione in favore dei difensori dei
ricorrenti, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Ric. 2014 ,_ 03525 sez. M2 – ud. 09-04-2015

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riconosciuta la violazione dei diritti fondamentali dell’uomo, le spese debbano

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la Corte, dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso,

accoglie il terzo, assorbito il quarto;
cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel
merito, condanna il Ministero al pagamento della somma di €. 2.666,66 in favore
elide la compensazione delle spese di lite relativamente al giudizio di merito;
condanna il Ministero alla rifusione del 50% delle spese del giudizio di
legittimità, compensate per la restante parte, che liquida, per l’intero, in €. 700,00
per compensi, oltre a spese forfettarie e ad accessori come per legge.
Dispone la distrazione delle spese del giudizio di legittimità in favore degli
Avvocati Andrea ed Ugo Sgueglia, dichiaratisi antistatari
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delJa VI-2 Sezione civile, il9
aprile 2015.

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di ciascun ricorrente, oltre ad interessi legali dalla data della domanda al saldo;

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Ric. 2014 n. 03525 sez. M2 – ud. 09-04-2015
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