Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19183 del 07/09/2010

Cassazione civile sez. I, 07/09/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 07/09/2010), n.19183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Chisimaio 42,

presso lo studio legale Ferrara-Guardata, rappresentato e difeso

dall’avv. FERRARA Silvio per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e

QUESTURA DI ROMA, in persona del Questore pro tempore, domiciliati in

Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Roma del 17 dicembre 2008,

convalida n. 2998/08;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 4

marzo 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott.ssa CARESTIA Antonietta, che nulla ha

osservato.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“il Consigliere relatore, letti gli atti depositati;

ritenuto che:

1. M.A., nato in (OMISSIS), ha proposto nei confronti del Ministero dell’interno e della Questura di Roma ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 17 dicembre 2008, con il quale il Giudice di pace di Roma ha prorogato di trenta giorni il trattenimento del ricorrente nel centro di permanenza dello straniero;

1.1. gli intimati hanno resistito con controricorso;

Osserva:

2. il ricorso, esaminati congiuntamente i due motivi, appare fondato, in quanto il decreto di proroga del trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza, costituente provvedimento che incide sulla libertà personale del destinatario (Cass. 2001/15203), è stato adottato senza il rispetto delle garanzie di difesa e del principio del contraddittorio;

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha in primo luogo rilevato l’infondatezza delle eccezioni d’inammissibilità del ricorso sollevate dalle controricorrenti con riferimento alla illeggibilità della firma apposta in calce alla procura speciale alla lite, alla presenza di documenti inseriti, in violazione del principio di autosufficienza, all’interno del ricorso stesso, alla inidoneità dei quesiti di diritto illustrativi, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., delle censure mosse al provvedimento impugnato e alla attinenza al merito della controversia delle doglianze sollevate in ordine alla valutazione delle prove; infatti, quanto alla illeggibilità della sottoscrizione apposta in calce alla procura alla lite, deve ritenersi che detta procura, ove sottoscritta con firma illeggibile, è nulla solo quando dall’intestazione o dal contesto dell’atto o dalla procura stessa non emerga il nome del mandante, in quanto, se tale indicazione emerge l’atto è comunque idoneo a realizzare il suo scopo tipico, che è quello di fornire alla controparte la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al sottoscrittore (Cass. 2004/16264; v. anche Cass. 2006/21245); nel caso di specie, l’individuazione del sottoscrittore della procura e la sua identificazione con il ricorrente M.A., si ricava dall’intestazione del ricorso per cassazione, che indica le generalità del ricorrente e rinvia alla procura alla lite apposta in calce all’atto; quanto al documento inserito nel contesto del ricorso (verbale e provvedimento di convalida del ricorrente M.A. presso il centro di permanenza temporanea e di assistenza di (OMISSIS) a in data (OMISSIS)), si tratta di un mero allegato al ricorso per cassazione, privo di rilevanza ai fini della comprensione dei fatti di causa e delle ragioni poste a base delle censure mosse al provvedimento in questa sede impugnato, restando così esclusa nella specie la violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; i quesiti di diritto illustrativi, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., delle censure mosse al decreto impugnato sono idonei rispetto allo scopo di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (Cass. 2009/8463); infine le censure mosse al provvedimento impugnato non mirano al riesame del merito in ordine alla valutazione delle prove, come sostenuto dalle Amministrazioni controricorrenti, ma evidenziano l’avvenuta violazione, nel caso di specie, dei principi in tema di difesa e di contraddittorio nella procedimento di proroga del trattenimento dello straniero nel centro di permanenza;

ritenuto altresì che il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti e che pertanto, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento e il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.c.; infatti, comportando la convalida del provvedimento del Questore la permanenza dello straniero presso un centro di identificazione ed espulsione per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabile per un termine non superiore a ulteriori trenta giorni ed essendo stato nella specie il provvedimento di proroga in questa sede impugnato emesso dal Giudice di pace di Roma il 17 dicembre 2008, nessun ulteriore provvedimento di proroga potrebbe essere nel caso concreto utilmente adottato dal Giudice di pace in sede di rinvio, con la conseguenza che il giudizio in questione non può ormai proseguire;

le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto impugnato. Condanna in solido le Amministrazioni soccombenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 1.000,00, di cui Euro 900,00 per onorari oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010

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