Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19183 del 02/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 23/02/2017, dep.02/08/2017),  n. 19183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4087-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.R., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

FABIO PACE con studio in MILANO C.SO PORTA ROMANA 89/6 (avviso

postale ex art. 135) giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 782/2013 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO

depositata il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PACE che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio, n. 782/01/13 dep. 19/12/2013, proveniente da rinvio (Cass. n. 273/2012), che ha respinto l’appello dell’ufficio su impugnazione del silenzio rifiuto dell’istanza di rimborso (per Irpef anno 2000), proposta da A.R., ex dirigente Enel, in applicazione della minore aliquota richiesta (12,50%) sulla liquidazione del fondo integrativo aziendale corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro. La C.T.R., al fine di attenersi al principio di diritto contenuto nella sentenza di rinvio, ha ritenuto applicabile l’aliquota del 12% per gli importi maturati fino al 31.12.2000, L. n. 482 del 1985, art. 6 alle sole somme liquidate a titolo di rendimento.

A.R. si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria.

L’Agenzia deposita memoria (ex art. 378 c.p.c.).

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge ed error in procedendo (D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 63 e artt. 384,392 e 394 c.p.c., e art. 2909 c.c.), essendosi la C.T.R. limitata a ribadire i principi di cui alle S.U., con motivazione apparente e senza verificare l’impiego sul mercato da parte del fondo P.I.A. del capitale accantonato.

2. Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 115 c.p.c., e conseguente violazione dell’art. 394 c.p.c. (per error in procedendo), avendo il contribuente ammesso nel ricorso in riassunzione che nella vigenza della P.I.A. l’Enel non ha impiegato i contributi erogati sul mercato finanziario, limitandosi ad accantonarli in bilancio.

3. Col terzo motivo si deduce vizio di motivazione, per non avere la C.T.R. esaminato e motivato sull’impiego sul mercato dei fondi P.I.A., peraltro espressamente escluso dallo stesso contribuente.

4. Il ricorso è fondato e va accolto.

4.1. Secondo il vincolante principio di diritto imposto dalla decisione di rinvio, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, il discrimine tra l’applicazione dell’aliquota del 12,50% e la sottoposizione a tassazione separata va, dunque, riferito alla ricorrenza o meno di concreta gestione sul mercato del capitale accantonato (cfr., tra le tante: Cass. 720/17, Cass. 10604/15, 1977/15, 8310/14, 6380/14, 3136/14, 3132/14, 22950/13, 22492/13, 12491-12496/13, 7724-7728/13, 8320/12, 5376/12, 280/12, 29583/11). Detta gestione verrebbe, ovviamente, a mancare se, e nella misura in cui, le somme erogate fossero frutto, anzichè d’investimento di contributi, di accantonamento in base al criterio delle riserve matematiche e fossero, dunque, realizzate, anzichè con metodo “contributivo”, con metodo “retributivo” (per analoga soluzione con riguardo a situazione simile: cfr., tra le tante, Cass. 120/17, 26739/16, 21332/1517535/12). D’altro canto – posto che, in tema di contenzioso tributario, il contribuente che impugni il rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con il consequenziale corollario in tema di distribuzione dell’onere della prova (cfr., tra le altre, Cass. 15026/14, 18427/12) – spetta indubbiamente al contribuente, che invoca il diritto alla ripetizione della maggiore ritenuta praticata dal sostituto di imposta, fornire la prova del fondamento della sua pretesa, dimostrando quale sia la parte dell’indennità ricevuta ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento sui mercati di riferimento.

4.2. Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che la sentenza impugnata – affermando l’applicazione dell’aliquota agevolata del 12,50%” solo per le somme che costituiscano rendimento, maturate entro il 31 dicembre 2000″, senza fornire alcuna indicazione (pur a fronte di specifiche contestazioni dell’Agenzia), in merito al fatto che le somme erogate al beneficiario derivassero in concreto, in tutto o in parte, dalla gestione di capitali sui mercati di riferimento – ha violato il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite ed il dictum della decisione di rinvio che ad esso si è richiamata.

4.3. La sentenza impugnata deve essere, dunque, cassata e la causa va nuovamente rinviata al giudice di appello, perchè si dia effettivo corso al dictum della sentenza di questa Corte n. 30766/11, consistente nell’affermazione del diritto dei contribuenti ad usufruire dell’imposizione con aliquota del 12,50%, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 4, e L. n. 482 del 1985, art. 65 con esclusivo riguardo alle somme costituenti frutto di effettivo impiego sul mercato di capitale accantonato (in tal senso, con riguardo ad analoghe controversie, v., anche, Cass. 720/17 e 26728/16).

5. Conclusivamente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate deve essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla C.T.R. del Lazio, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA