Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19182 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19182 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: DI FLORIO ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso 19132-2015 proposto da:
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA 80185250588
in persona del Ministro pro tempore – Istituto
Tecnico Commerciale GANDHI di VILLA RAVERIO DI
BESANA, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, da cui è difeso per legge;
– ricorrente contro

2018
1338

ASCRIZZI SIMONA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE

GIULIO

CESARE

dell’avvocato ASSOCIATI

95,

presso

LEGALI,

lo

studio

rappresentata

e

difesa dall’avvocato ALESSIO STRANIERO giusta procura

1

Data pubblicazione: 19/07/2018

speciale in calce al controricorso;
AXA ASSICURAZIONI SPA in persona del Procuratore pro
tempore Dott. MAURIZIO RAINO’, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA S. COSTANZA 27, presso lo
studio dell’avvocato LUCIA MARINI, che la rappresenta

controricorso;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6985/2015 del TRIBUNALE di
MILANO, depositata il 05/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/04/2018 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA DI FLORIO;

2

e difende giusta procura speciale in calce al

Ritenuto che
1. Il MIUR e l’ITC GANDHI ricorrono, affidandosi a due motivi, per la
cassazione della sentenza del Tribunale di Milano, resa nel giudizio di rinvio,
con la quale venne parzialmente riformata la pronuncia del giudice di pace
che aveva riconosciuto all’alunna

Simona Ascrizzi il risarcimento del danno

difetto di legittimazione passiva dell’Istituto scolastico e, conseguentemente,
respingendo la domanda di manleva spiegata nei confronti della compagnia di
assicurazione.
2. Entrambi gli intimati hanno resistito con controricorso, depositando anche
memorie ex art. 380bis n.1 cpc.
Considerato che
1. Con il primo motivo, i ricorrenti , ex art. 360 n° 3 cpc , deducono la
violazione e falsa applicazione

dell’art. 384 cpc e dell’art. 2051 c.c,

lamentando che il Tribunale di Milano non si era attenuto al perimetro
decisionale disegnato dalla sentenza di rinvio di questa Corte concernente, in
particolare, la diversa qualificazione della domanda, ricondotta alla fattispecie
di cui all’art. 2051 c.c.
1.1. Con il secondo motivo lamentano, sempre

ex art. 360 n° 3 cpc, la

violazione e falsa applicazione dell’art. 1913 c.c, con riferimento alla domanda
di manleva avanzata nei confronti della compagnia di assicurazione,
assumendo che dalla corretta interpretazione della norma — che consentiva di
ritenere che la denuncia di sinistro potesse essere validamente indirizzata
anche all’agente assicurativo – la prescrizione dovesse ritenersi interrotta.
2. Preliminarmente, tuttavia, deve essere esaminata la questione, per la quale
si impone il rilievo d’ufficio, riguardante la procedibilità del ricorso.
2.1. Questa Corte ha chiarito, con orientamento ormai consolidato, che ai
sensi dell’art. 16 bis, comma 9 bis del D.L. n. 179/2012 convertito nella L. n.
221/2012, introdotto dall’art. 52 del D.L. n. 90/2014 convertito – con
modificazioni – nella L. n. 114/2014 ( che ha integrato l’art. 9 L. 21.1.1994 n°
3

subito durante una partita di pallavolo giocata a scuola, dichiarando altresì il

53 ) in ogni caso, il procuratore

è tenuto ad attestare la conformità

all’originale digitale dei documenti prodotti in formato analogico, non essendo
operative nel giudizio di cassazione le disposizioni sul deposito telematico degli
atti processuali: in ragione di ciò, per quanto interessa in questa sede, ove la
conformità non venga attestata dalla cancelleria dell’ufficio presso il quale il
provvedimento oggetto di impugnazione è stato depositato, può provvedere il

non digitale, della dichiarazione allegata alla sentenza o in calce ad essa,
depositata presso la cancelleria della Corte (cfr. Cass. n. 7443/2017 nonché
Cass. n. 17450/2017 e Cass. 28473/2017).
2.2. Nel caso in esame, manca del tutto l’attestazione di conformità
all’originale digitale della sentenza impugnata, essendo stata versata in atti
una mera riproduzione analogica della pronuncia del Tribunale di Milano
depositata dal giudice in via telematica.
2.3. Né può assumere effetto sanante la mancata contestazione dei
controricorrenti, in quanto la materia non è nella disponibilità delle parti e
l’omissione deve essere rilevata d’ufficio, come costantemente affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte ( cfr. ex multis Cass. SU 9005/2009 richiamata
anche da Cass. 30765/2017 par. 45, 46 e 47).
2.4. Ciò comporta, in definitiva, l’inidoneità della copia depositata a tener
luogo della copia autentica prevista dall’art. 369, co. 2, n. 2) cod. proc. civ.
2.5. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato, in limine, improcedibile.
3. Alla soccombenza segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità.
Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in
ragione della qualità della parte ricorrente, amministrazione pubblica,
istituzionalmente esonerata dal materiale versamento del contributo stesso
mediante il meccanismo della prenotazione a debito ( Cass. 9938/2014 ).

PQM

La Corte,
dichiara l’improcedibilità del ricorso.

difensore mediante la sottoscrizione, necessariamente autografa (manuale) e

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in €
3200,00 per compensi in favore di ciascun controricorrente, oltre accessori e

rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

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