Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19181 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 28/09/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 28/09/2016), n.19181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13320-2010 proposto da:

D.M.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

VACIRCA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VINCENZO PAOLILLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C F (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ALESSANDRO RICCIO, MAURO RICCI, SERGIO PREDEN, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 874/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 22/01/2010 R.G.N. 81/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 874/2010, depositata il 22.1.2010, la Corte d’Appello di Genova, accoglieva l’appello proposto dall’INPS nei confronti di D.M.L., avverso la sentenza resa in primo grado dal giudice del lavoro del tribunale di Genova che aveva accolto la sua domanda intesa ad ottenere l’accertamento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e succ. mod., subita durante la prestazione lavorativa da ella resa alle dipendenze di TELECOM SPA (già (OMISSIS)) all’interno del “grattacielo” sito in Genova, via San Vincenzo 2.

La corte di appello, respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello (formulata dall’appellata per novità e tardività delle contestazioni e genericità dei motivi), in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda. A fondamento della decisione, la Corte sosteneva che il diritto alla rivalutazione contributiva non sussistesse perchè il consulente tecnico d’ufficio nominato in appello aveva accertato – in modo corretto e maggiormente condivisibile rispetto alla ctu assunta a fondamento della decisione dal giudice di primo grado – che l’esposizione ambientale all’amianto subita dalla ricorrente non raggiungesse il limite di esposizione annua stabilito dalla legge (pari a 100 fibre litro ma soltanto di 87).

Per la cassazione di questa sentenza, ricorre la lavoratrice con tre motivi. Resiste l’INPS con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo il ricorso deduce (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4) nullità della sentenza e del procedimento per violazione del principio di contestazione specifica in relazione al giudizio di primo grado e di motivazione specifica in relazione all’impugnazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 434 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c.Decisività dei vizi processuali (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Inoltre (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) l’insufficienza della motivazione sul fatto controverso e decisivo dell’esistenza in concreto di una esposizione all’amianto qualificata ai fini di legge per omessa valutazione dell’idoneità dei motivi di appello a determinare un esito diverso del giudizio.

1.1. Con questo articolato motivo il ricorso censura la sentenza di appello anzitutto perchè l’Inps non aveva contestato, o aveva contestato solo genericamente, i fatti affermati dall’attrice in ricorso, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che tendeva a contestare tardivamente i medesimi fatti, in violazione del limite temporale posto dall’art. 420 c.p.c., comma 1. Inoltre i motivi di appello presentati dall’INPS non formulavano puntuali critiche ma si limitavano a delle asserzioni indimostrate, smentite e contraddittorie con violazione dell’art. 434 c.p.c. sulla specificità e rilevanza dei motivi d’impugnazione. La tesi sostenuta dalla Corte d’appello per respingere la stessa eccezione di inammissibilità dell’appello era infondata perchè la Corte non si era posta il problema del contenuto della memoria di costituzione in primo grado. Ed era illegittima anche perchè i motivi di appello non erano idonei nel loro contenuto a portare ad un risultato utile diverso con la riforma della sentenza, in quanto le affermazioni sulla durata dell’esposizione erano contraddittorie; e conducevano ad un risultato opposto rispetto a quello dovuto (ovvero ad ipotizzare un superamento ancora maggiore della soglia di esposizione ad amianto rispetto a quella rilevata nella ctu utilizzata in primo grado).

1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato. Va considerato in primo luogo, in linea con quanto più volte affermato da questa Corte (n. 15069/14 in punto; e con riferimento alla natura professionale di una malattia sentenza n. 5299/2007), che l’allegazione del fatto costitutivo del diritto in oggetto, relativo all’esposizione lavorativa ultradecennale ad amianto per un livello superiore alle 100 fibre litro in rapporto ad un periodo lavorativo di otto ore – per il suo contenuto fortemente valutativo – deve ritenersi sottratto all’ambito di operatività del principio di non contestazione e con ciò restituito interamente al thema probandum come disciplinato dall’art. 2967 c.c. Tanto più quando, come nel caso in esame, le singole circostanze dedotte a fondamento della domanda (nei limiti risultanti dal contenuto del ricorso di primo grado trascritto in quello per tassazione) non possono ritenersi connotate per intero da precisione e specificità, tale da renderle conformi alla fattispecie attributiva del diritto. La genericità risulta evidente ad es. laddove i tempi ed i fattori di esposizione venivano contrassegnati con espressioni come “ampiamente coibentato”; “ripetute e continue manomissioni”, “continui lavori”, “più volte”, “in continuazione”, “numerose”, “durante l’orario”, ecc. Mentre neppure risulta precisamente indicato in ricorso il livello di fibre risultante per tutto il lungo periodo ultradecennale di esposizione dedotto a fondamento della domanda. Onde correttamente la stessa sentenza impugnata ha pure rilevato che sono state “le valutazioni tecniche effettuate dal tribunale che hanno – esse solo – consentito una lettura della deduzioni in fatto già contenute nel ricorso che ha determinato l’accoglimento della domanda”. A nulla rilevando la giustificazione postuma, contenuta nella memoria ex art. 378 c.p.c., circa l’esistenza di una “specifica relazione tecnica con la quale è stata data concretezza agli elementi fattuali esposti in ricorso”; di cui è stato riprodotto in ricorso solo uno stralcio insufficiente ai fini in discorso; oltre tutto perchè si tratta di una ctu riferita ad altra causa.

1.3. Inoltre, come rilevato da questa Corte nella sentenza citata (n. 15069/14), a fronte della genericità delle allegazioni non poteva neanche sorgere in capo al convenuto un obbligo di specifica contestazione, nè tanto meno la domanda poteva ritenersi provata senza ulteriori accertamenti. Ciò che infatti viene in rilievo, con riferimento alla domanda proposta, sono in realtà le conseguenze che dalle circostanze addotte fa derivare la ricorrente (anche in virtù della relazione tecnica); conseguenze che però l’Inps non ha mai condiviso, avendo contestato con la memoria di costituzione in primo grado che i fatti dedotti dall’attrice potessero generare gli elementi costitutivi del diritto in ordine all’esistenza del doppio limite di esposizione (tempo e fibre).

1.4 Sotto altro diverso profilo, riguardante la specificità dei motivi di appello, il motivo è infondato, perchè i motivi erano rilevanti ed idonei a conseguire, attraverso la critica della ctu, la riforma della sentenza impugnata laddove contestavano l’estensibilità all’appellata, che svolgeva mansioni di impiegata, delle misurazioni effettuate per l’operatore che esegue direttamente operazioni su materiale contenente amianto o per il personale che operi nelle immeditate vicinanze; o anche laddove erano dirette a rilevare che la coibentazione a spruzzo interessasse le strutture orizzontali dei solai, che i pannelli del controsoffitto non fossero coibentati con amianto a spruzzo, che l’impianto di condizionamento prevedeva un ricambio d’aria di 2 volumi all’ora, che le dispersioni di asbesto provocate da lavori di ristrutturazioni fossero confinati al piano dell’edificio in cui i lavori erano effettuati; che l’impianto di condizionamento non fosse veicolo di dispersioni perchè munito di adeguati filtri. Tutte argomentazioni dirette a contestare il livello dell’esposizione accertato dal ctu ed a conseguire, attraverso la revisione dell’accertamento favorevole alla lavoratrice, il rigetto della domanda contrapponendosi perciò alla motivazione della sentenza impugnata di cui miravano ad incrinare il fondamento logico-giuridico. Tanto è sufficiente a rendere i motivi di appello rilevanti e meritevoli di esame, quand’anche in ipotesi infondati o per altri differenti aspetti contraddittori; dovendo in proposito distinguere tra specificità del motivo di appello in quanto requisito di ammissibilità del gravame – che il giudice ha ritenuto sussistente – e fondatezza dello stesso (idoneità a sovvertire la decisione), la quale può conseguire solo dall’esame nel merito del motivo. Non ricorre quindi alcuna violazione dell’art. 434 c.p.c..

2. Col secondo motivo il ricorso deduce (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4), la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 196 c.p.c. in relazione agli artt. 441 e 445 c.p.c.. Violazione del contraddittorio e del principio del giusto processo ex art. 111 Cost. Inoltre (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) l’insufficienza di motivazione sul fatto controverso e decisivo dell’esistenza di gravi motivi idonei a giustificare la rinnovazione della CTU in grado di appello.

Il motivo è infondato in quanto tende a sindacare l’esercizio del potere di disporre la ctu da parte della Corte d’Appello che rientra invece tra i poteri discrezionali di ogni giudice ed il cui esercizio non è di per sè sindacabile in Cassazione. Nel caso in esame il giudice d’appello ha affermato che la “rinnovazione della ctu” si fosse resa necessaria per chiarire la fondatezza delle critiche formulate dall’appellante alla sentenza e per la necessità di omogeneizzare, con la scelta di un esperto unico, la decisione di tutte le controversie relative ad un contenzioso che era divenuto seriale. Si tratta di una motivazione congrua, coerente con il principio dell’effetto devolutivo dell’appello, idonea a giustificare la rilevanza dell’indagine espletata e che si sottrae perciò a qualsiasi censura. D’altra parte nel caso in esame non vi è neppure stata alcuna rinnovazione della ctu poichè in primo grado era stata utilizzata una consulenza proveniente da un altro procedimento. Infine giova rilevare che per la rinnovazioone della ctu anche in appello – che il giudice ha sempre facolta di disporre – l’art. 196 c.p.c. non richieda “gravi motivi”; i quali risultano invece richiesti dalla norma per disporre la sostituzione del ctu.

3. Col terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo del mancato superamento della soglia di 0,1 fibre per cm3 e dei vari aspetti del calcolo necessari al computo dell’esposizione: omessa pronuncia su fatti decisivi considerati o non considerati dal ctu nel suddetto calcolo. Erronea ricognizione della fattispecie.

3.1. Il motivo contesta la sentenza per aver fondato la decisione solo sulla ctu espletata in secondo grado e per aver riconosciuto in modo apodittico la correttezza dell’operato del ctu nel calcolo della consistenza dell’esposizione in quanto conforme alle risultanze processuali; con ciò ripetendo gli stessi errori, contraddizioni ed omissioni della relazione peritale (già evidenziati nelle “Osservazioni critiche” formulate dalla sig.ra D. alla bozza di CTU) alla quale sostanzialmente la sentenza rinviava per relationem. In particolare la ctu aveva errato laddove aveva ipotizzato per la quantificazione della soglia di esposizione, come “ipotesi di lavoro”, che tutti i giorni all’interno del grattacielo venissero effettuati complessivamente solo 11 lavorazioni. Mentre i ricorrenti avevano rilevato che i piani del grattacielo fossero 28 e che lo stesso INPS dava atto che ” gli interventi di manutenzione sulle diverse componenti degli impianti avevano frequenza circa giornaliera; ma è logico pensare che coinvolgessero di volta in volta punti diversi del piano”. Quindi, a giudizio della ricorrente, ogni giorno, secondo lo stesso INPS, vi era un lavoro su un piano e quindi almeno 28 lavori (più del doppio di quelli ipotizzati come ipotesi di lavoro dal ctu). Inoltre secondo le testimonianze (riportate nelle note autorizzate alla ctu) le lavorazioni sarebbero state molte di più; ma il ctu e la Corte d’appello non le avrebbero valutate. In ogni caso anche limitandosi al solo dato indicato dall’INPS la soglia di legge sarebbe stata di gran lunga superata. Inoltre, ai fini del calcolo del livello di esposizione non era stato tenuto conto di altre fonti espositive, come i lavori straordinari e il movimento degli ascensori (mai contestati dall’INPS). Era così evidente, che essendo la valutazione del ctu (87 fibre litro) assai prossima al superamento della soglia previsto dalla legge (100 fibre litro), sarebbe bastato un piccolissimo incremento per portare al superamento al limite dettato ai fini del riconoscimento del beneficio.

3.2. Il motivo è infondato oltre a presentare profili di inammissibilità in quanto è diretto a contestare la valutazione dell’esposizione effettuata dal ctu e posta a base della sentenza d’appello, piuttosto che a censurare singole affermazioni viziate della sentenza. Le censure mirano infatti a richiedere a questa Corte di legittimità una nuova complessiva disamina delle risultanze processuali, in dissenso dalla valutazione del ctu ed in conformità a quelle effettuate dalla stessa difesa ricorrente nelle “Osservazioni critiche” alla bozza di ctu. Trattasi di un giudizio che solo il giudice di merito è abilitato a fare valutando gli elementi probatori in suo possesso, con apprezzamento di situazioni di fatto non suscettibile di riesame in sede di legittimità se congruamente motivato, come risulta specificamente dalla giurisprudenza di questa Corte sul tema della valutazione dell’esposizione all’amianto necessaria ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali (Sez. L, Sentenza n. 3095 del 13/02/2007).

3.3. Del resto la stessa Corte ha motivatamente riconosciuto la maggiore condivisibilità della valutazione effettuata dal ctu in appello rispetto a quella utilizzata in primo grado in quanto tiene adeguatamente conto della esposizione ambientale, valutando la dispersione delle polveri determinata dall’impianto di condizionamento (sebbene con la riduzione per effetto della diluzione e dell’intervento dei filtri) e quantifica correttamente ed in misura verosimile il tempo degli interventi degli operatori della manutenzione.

3.4. Per di più la Corte d’appello ha pure sostenuto che “ai rilievi critici formulati dalla difesa di parte appellata” il ctu avesse “puntualmente risposto alla pagg. da 29 a 36 dell’elaborato”. Con ciò evidenziandosi la carenza deduttiva che inficia il motivo in esame; il quale mentre si dilunga nella riproposizione delle critiche formulate nelle proprie Osservazioni critiche alla bozza di ctu, non sottopone a censura la motivazione della sentenza nella parte in cui rinvia alle risposte date ad esse dal ctu (alle pagg. da 29 e 36), che non richiama affatto, non analizza, non critica, omettendo di farvi un qualsiasi riferimento, anche solo indiretto.

3.5. Ne discende la complessiva inammissibilità del mezzo di impugnazione col quale la parte, attraverso la messa in discussione dell’operato e delle conclusioni del CTU, mira a una revisione del merito del convincimento del giudice (che quelle conclusioni ha fatto proprie); ma senza promuovere specifiche e pertinenti censure, nei limiti consentiti dalla legge.

3.6. Inoltre, omettendo la censura sulla motivazione della sentenza di appello nella parte sopraindicata, il motivo in esame neppure deduce, come avrebbe dovuto (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) alcuna omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione come riferita ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico), bensì si limita a riproporre le stesse questioni di prevalenza e concludenza del ragionamento probatorio già impiegato ai fini della decisione dal giudice di merito; come tali del tutto irrilevanti in questa sede, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate.

4. In definitiva, le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso.

5. Non sussistono i presupposti per applicare l’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo successivo alla modifica introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269), non avendo allegato la ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di avere assolto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado all’onere autocertificativo di cui alla norma citata. Tuttavia, in considerazione delle obbiettive difficoltà nella ricostruzione del fatto, desumibili anche dai diversi esiti delle fasi di merito, sussistono i presupposti ex art. 92 c.p.c., nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) applicabile ratione temporis (essendo stato il giudizio introdotto il 29/9/2006) per compensare per intero tra le parti le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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