Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19181 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19181 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: DI FLORIO ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso 6695-2014 proposto da:
RABBENI LUCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
TAFURO, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

RABBENI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, V.
2018
1337

ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
TAFURO, che lo rappresenta e difende giusta procura
speciale in calce al ricorso principale;
– controricorrente nonchè contro

1

Data pubblicazione: 19/07/2018

COMUNE ROMA , MARTELLA LUIGI;
– intimati –

Nonché da:
ROMA CAPITALE già COMUNE ROMA in persona del Sindaco
pro tempore Prof. IGNAZIO MARINO, elettivamente

studio dell’avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI
MOGLIAZZA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato RODOLFO MURRA giusta procura speciale in
calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

RABBENI LUCA, MARTELLA LUIGI;
– intimati –

Nonché da:
MARTELLA LUIGI titolare della omonima impresa quale
capogruppo dell’ATI con Appalti MLM SRL, nonché socio
della società consortile LU.MA S.R.L., elettivamente
domiciliato in ROMA, P.ZZA SS. APOSTOLI 81, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMO FERMANELLI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FRANCESCO MISSORI giusta procura speciale a margine
del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 114/2014 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 10/01/2014;

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domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/04/2018 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA DI FLORIO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.

ricorso principale e l’inammissibilità dei ricorsi
incidentali;

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ALBERTO CARDINO, che ha chiesto il rigetto del

Ritenuto che

1. Luca Rabbeni ricorre, affidandosi a sei motivi illustrati anche con memoria,
per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma che, riformando
parzialmente la pronuncia del Tribunale, aveva affermato la sua responsabilità
concorsuale per il sinistro causato dalla presenza di una macchia d’olio sulla

e modificando la statuizione in punto di spese.
2. Gli intimati si sono difesi proponendo entrambi ricorso incidentale sulla
scorta di un unico motivo supportato da memoria ex art. 380bis cpc
3. Il PG ha depositato conclusioni scritte.

Considerato che

1. Con il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente per la stretta
connessione logica, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 115, 116 e 184
cpc nella formulazione applicabile

ratione temporis

(e cioè prima delle

modifiche normative introdotte dalla L. 263/2005), nonchè la violazione
dell’art. 2697 c.c sulla ripartizione degli oneri probatori, anche sotto il profilo
dell’apparenza della motivazione.
Assume che la Corte d’Appello aveva basato la riforma della sentenza di primo
grado sulla relazione del consulente di parte prodotta dal Comune di Roma
che, già dichiarata tardiva dal primo giudice, era stata erroneamente
dichiarata ammissibile nonostante che fosse stata depositata oltre i termini di
cui art. 184 cpc.; e che la Corte, in tal modo, aveva violato il principio
secondo il quale la decisione deve fondarsi sulle prove o sulle circostanze non
contestate dalle parti costituite, avendo invece posto a fondamento della
statuizione relativa al suo concorso di colpa un accertamento peritale che, ex
lege, doveva essere dichiarato inutilizzabile.

I motivi sono infondati.
A riguardo occorre fare una serie di considerazioni:

312’9

strada, riducendo la somma da corrispondere a titolo di risarcimento del danno

a) La consulenza di parte oggetto di censura è stato versata in atti entro il
secondo termine fissato dal giudice ex art. 184 cpc, nella formulazione ratione
temporis vigente che prevedeva una più sintetica scansione procedimentale (v.
per la cadenza delle date di udienza quanto riportato nel ricorso a pag. 52);
l’elaborato venne poi

richiamato negli scritti conclusionali del Comune

convenuto , al fine di supportare ulteriormente il convincimento del giudice.

avendo assunto, nello sviluppo motivazionale, soltanto una funzione
argomentativa che, dunque , la sottrae alle preclusioni istruttorie, anche
relative al grado d’appello ( cfr.

ex multis Cass. SU 13902/2013 e Cass.

20347/2017).
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi.
c) La censura è, per altro verso, inammissibile per difetto di specificità, siccome
il convincimento del giudice in merito al concorso di colpa della vittima esaurientemente motivato – non è fondato sull’elaborato depositato dall’ente
convenuto, bensì su una serie di altri elementi probatori, tra i quali il rapporto
dei Carabinieri ed la constatazione dei

danni subiti dai veicoli coinvolti;

elementi rispetto ai quali, come s’è detto in precedenza, l’elaborato in
questione ha soltanto dato conferma al convincimento già formato.
2. Con il terzo ed il quarto motivo, sostanzialmente sovrapponibili, il ricorrente
deduce la violazione degli artt. 345 e 99 cpc: assume che l’appello del
Comune conteneva

domande nuove, ed in quanto tali inammissibili,

consistenti nell’accertamento positivo della sua responsabilità nella causazione
del sinistro o, in via subordinata, l’accertamento positivo della sua colpa
concorrente: lamenta, al riguardo, che la Corte territoriale aveva omesso di
considerare che sulla sua totale assenza di responsabilità si era formato un
“giudicato interno” in quanto l’ente locale, nel difendersi in primo grado, si era
limitato ad eccepire l’assenza di responsabilità in qualità di custode della
strada, non prospettando affatto un’ipotesi di corresponsabilità
danneggiato.
Le censure sono infondate.
La Corte osserva che:
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del

b) La produzione non configura una prova documentale in senso stretto

nel corpo del ricorso ), lo stesso Rabbeni dà atto ( cfr. pag. 7 primo cpv )
che la controparte aveva “teorizzato”, nel difendersi, la corresponsabilità del
danneggiato nella determinazione del sinistro: circostanza che consente di
affermare che l’eccezione fosse stata tempestivamente sollevata;
b) questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha ritenuto che “il
giudice deve proporsi anche d’ufficio la questione dell’eventuale concorso di

concorso, deve procedere, altresì, in sede d’accertamento della responsabilità,
alla qualificazione dell’incidenza causale del concorso stesso. Infatti,
allorquando si prende in esame la colpa dell’autore del danno, si prende, per
ciò stesso, in considerazione anche la colpa eventuale del danneggiato, in
quanto le colpe dei due soggetti si fronteggiano e la gravita della colpa dell’uno
va posta in correlazione con la gravità della colpa dell’altro, al fine di accertare
l’entità dell’efficienza causale del fatto colposo del debitore dell’indennizzo.
Tuttavia il concorso di colpa del danneggiato può essere rilevato dal giudice
sempre che la controparte, pur non avendolo specificamente dedotto, abbia
ritualmente prospettato al giudice di merito gli elementi di fatto dai quali si
possa desumere la ricorrenza del fatto colposo del danneggiato. Qualora, poi, il
giudice di primo grado non abbia rilevato d’ufficio se le dedotte circostanze
potessero integrare una colpa concorrente del danneggiato, la parte ha l’onere
di proporre appello per tale omissione, dato che la rilevabilità d’ufficio non
comporta altresì che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo”
( cfr. ex multis Cass. 1687/1969, Cass. 2947/1973; Cass. 1274/1979; Cass.
564/2005; SU 13902/13);
c) sulla base di tali premesse, si desume che il vaglio della responsabilità
concorsuale del danneggiato può essere affrontato anche d’ufficio dal giudice e
che la relativa domanda non può essere considerata nuova in appello: nella
specie, l’argomento risulta devoluto alla Corte territoriale attraverso l’appello
principale del Comune e quello principale ( poi riunito ) ed incidentale della
Ditta Luigi Martella: pertanto, risulta del tutto infondata la dedotta violazione
degli artt. 345 e 99 cpc

colpa da parte del danneggiato e, in caso di accertata sussistenza di tale

3. Con il quinto motivo il ricorrente deduce l’inammissibilità, improcedibilità,
nullità od illegittimità dell’atto di citazione in appello notificato ad opera della
difesa del Comune di Roma con conseguente passaggio in giudicato della
sentenza di primo grado nei suoi confronti.
Il motivo è inammissibile perché il ricorrente, rispetto al lamentato evidente
refuso, solleva plurime censure alternative, prive di specificità, con le quali

essere stato compiutamente esercitato in grado appello , visto che la sentenza
è stata correttamente emessa nei suoi confronti.
4. Con il sesto motivo, infine, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 91 e
112 cpc per due ragioni:
1) la sentenza impugnata, nella liquidazione delle spese legali del giudizio di
primo grado in suo favore e contro il Comune di Roma non aveva tenuto
conto che alla decisione dovesse applicarsi la normativa

ratione temporis

vigente, secondo il noto principio generale tempus regit actum”. Il ricorrente
aggiunge che “conseguentemente, oltre all’IVA e Cassa espressamente
comprese nella statuizione gravata, dovevano aggiungersi anche le c.d. spese
generali previste dalle tariffe professionali vigenti all’epoca della pronuncia di
primo grado. Ciò anche perché non si tratterebbe di una liquidazione ex novo,
ma più propriamente di una revisione di una liquidazione già effettuata” ( cfr.
pag. 62 del ricorso );
2) nella liquidazione delle spese relative al giudizio d’appello, inoltre, la società
terza chiamata – che aveva proposto autonoma impugnazione (poi riunita)
avverso la quale egli si era distintamente difeso – non era stata affatto
considerata: avendo proposto un autonomo appello avverso il quale c’era stata
difesa, la condanna andava indirizzata anche nei confronti della ditta di
manutenzione per evidente errore della Corte territoriale.
La prima censura è infondata.
La Corte d’appello, infatti, nel riformare la sentenza di primo grado,
riconoscendo la responsabilità concorsuale del ricorrente, ha modificato anche
la statuizione sulle spese del primo grado, dimezzandole in relazione al minor
importo risarcitorio liquidato e corredandole degli accessori ma non delle
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neppure deduce quale sia stato il vulnus al suo diritto di difesa che risulta

spese generali: tale statuizione, diversa rispetto a quella del primo grado e
giustificata dalla riduzione del valore della controversia, è stata assunta a
conclusione del giudizio d’appello – definito con sentenza depositata il
10.1.2014 – rispetto al quale, soltanto, la prestazione professionale deve
ritenersi completata in ragione della riforma della sentenza di primo grado.
Al riguardo, questa Corte, con orientamento al quale questo Collegio intende

dell’art. 41 del d.m. n. 140 del 2012, il quale ha dato attuazione all’art. 9,
comma 2, del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 27 del 2012, i
nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in
luogo delle precedenti tariffe professionali, sono applicabili ogni volta che la
liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla entrata in
vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un
professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria
prestazione professionale, benché questa abbia avuto inizio e si sia in parte
svolta quando vigevano le tariffe abrogate, evocando l’accezione
omnicomprensiva di “compenso” la nozione dì un corrispettivo unitario per
l’opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all’attività
svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell’entrata in vigore
del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio” (cfr. Cass. 30529/2017; a
contrario Cass. 20481/2017; Cass. 21205/2016).
Tanto premesso, risulta del tutto infondata la censura del ricorrente secondo la
quale, nel caso in esame, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare le
tariffe vigenti all’epoca della pronuncia di primo grado: la statuizione in punto
di spese, assunta dai giudici d’appello, ha riformato la sentenza di primo
grado e ad essa dovevano essere applicati i parametri vigenti al momento della
decisione (e cioè il DM 140/2012 che non prevedeva più la voce “rimborso
forfettario spese generali”, poi reintrodotta dall’art. 13 della Legge 247/2012,
in vigore dal 2.2.2013, alla quale è stata data concreta attuazione soltanto
attraverso il DM 55/2014, entrato in vigore in data successiva al deposito della
sentenza impugnata).

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dare seguito, ha affermato che “in tema di spese processuali, agli effetti

I giudici d’appello hanno correttamente applicato tale principio e pertanto il
motivo, in parte qua, deve essere respinto.
Il secondo rilievo va esaminato congiuntamente al ricorso incidentale proposto
da Roma Capitale e, specularmente, dalla Ditta Martella Luigi.
Entrambi i controricorrenti, infatti, deducono – ciascuno rispetto all’interesse
vantato – la nullità della sentenza, ex art. 360 n° 4 per violazione dell’art. 132

motivazione in quanto la Corte d’appello, pur facendo chiaramente emergere,
dalle argomentazioni sviluppate / l’accoglimento dell’impugnazione sulla
corresponsabilità del Rabbeni, non ha statuito formalmente sull’appello della
Ditta Martella (poi riunito a quello del Comune di Roma ) ed ha pure omesso
la relativa decisione in punto di spese.
Le censure sono complessivamente fondate: infatti, poiché il Rabbeni si è
difeso anche sull’appello principale della Ditta Martella ( v. comparsa di
costituzione in atti ), la condanna alle spese deve essere estesa anche alla
capogruppo dell’ATI, parzialmente soccombente, insieme al Comune, nel
giudizio d’appello.
Inoltre la pronuncia deve essere riferita ad entrambi gli appellanti, visto che la
presenza in giudizio dell’impresa di manutenzione è stata del tutto pretermessa
sia nel primo che nel terzo capo del dispositivo.
Non essendo, tuttavia, necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte
può decidere, ex art. 384 cpc, provvedendo alla modifica del dispositivo in
modo consequenziale alla motivazione sinora articolata.
Le spese del giudizio di legittimità, visto il complessivo andamento della
controversia ed il gravissimo danno subito dal ricorrente, devono essere
compensate.
PQM
La Corte,
decidendo sul ricorso principale proposto da Luca Rabbeni, accoglie
parzialmente il sesto motivo e rigetta gli altri; decidendo nel merito in
relazione alla parte di motivo accolta e ferma per il resto la sentenza
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cpc in relazione all’art. 156 II° co cpc, lamentando il contrasto fra dispositivo e

impugnata, condanna la Ditta Martella Luigi, in qualità di capogruppo dell’ATI
con appalti MLM Sri nonché socio della società consortile LU.MA . Srl, alla
rifusione in favore di Luca Rabbeni di metà delle spese del giudizio d’appello,
liquidate, con riferimento all’intero, in complessivi C 16.000,00 oltre IVA e
Cassa Avvocati; compensa l’altra metà di tali spese in relazione alla stessa
parte processuale.

in qualità di capogruppo dell’ATI con appalti MLM Srl nonché socio della società
consortile LU.MA . Sri e, decidendo nel merito, accoglie l’appello proposto da
Martella Luigi nello stesso senso in cui risulta accolto l’appello del Comune di
Roma.
Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Accoglie il ricorso incidentale del Comune di Roma e della Ditta Martella Luigi,

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