Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19181 del 06/07/2021
Cassazione civile sez. trib., 06/07/2021, (ud. 14/05/2021, dep. 06/07/2021), n.19181
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15958/2015 R.G. proposto da:
M.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Leo e
dall’Avv. Franco Baratti, con domicilio eletto in Roma, piazza SS.
Apostoli, n. 66, presso lo studio “Leo e Associati”;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.
12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 6804/66/14 depositata il
16 dicembre 2014;
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 14 maggio
2021 dal Consigliere Nicastro Giuseppe.
Fatto
RILEVATO
che:
M.S. ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 6808/66/14 depositata il 16 dicembre 2014, che aveva respinto l’appello da lui proposto avverso la sentenza della Commissione tributarla provinciale di Brescia n. 118/08/12, che aveva respinto il ricorso dello stesso contribuente avverso gli avvisi di accertamento n. T9H05C103664 e n. T9H01C103665;
l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso;
il 24 aprile 2019 M.S. ha depositato le ricevute del pagamento, in cinque rate, delle somme dovute per la definizione agevolata – ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, dei carichi di cui ai menzionati avvisi di accertamento;
il 27 aprile 2021, l’Agenzia delle entrate – premesso che la Direzione provinciale di Brescia aveva comunicato che M.S. aveva presentato domanda di definizione agevolata dei medesimi carichi e aveva provveduto al pagamento integrale delle somme dovute a tale titolo – ha chiesto a questa Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Diritto
CONSIDERATO
che:
va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, cui sia seguita la comunicazione dell’agente della riscossione ai sensi del comma 3 di tale articolo, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente, per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, inoltre, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., 03/10/2018, n. 24083, 02/05/2019, n. 11540);
nel caso di specie, il deposito, da parte del ricorrente, delle ricevute del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata dei carichi di cui agli avvisi di accertamento n. T9H05C103664 e n. T9H01C103665, nel confermare l’adesione alla definizione di tali carichi, manifesta altresì l’inequivocabile rinuncia al ricorso, in adempimento dell’impegno assunto nella dichiarazione di adesione;
anche l’Agenzia delle entrate ha dato atto che il contribuente ha presentato la domanda di definizione agevolata e ha provveduto al pagamento integrale delle dovute a tale titolo;
risulta pertanto evidenziata – in base ai principi affermati da Cass., n. 24083 del 2018 e n. 11540 del 2019 – una fattispecie di estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia motivata col verificarsi della fattispecie di definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6;
poichè il contribuente ha provveduto al pagamento integrale delle somme dovute a tale titolo, risulta altresì cessata la materia del contendere;
nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia motivata col verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021