Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19181 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.02/08/2017),  n. 19181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17715-2013 proposto da:

TELEMATIC SRL, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 14,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA GRAZIANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SANDRO CANNALIRE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/2013 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA,

depositata il 31/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società Telematic srl un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2004, con il quale, applicando gli studi di settore e previa instaurazione del contraddittorio, rettificava il reddito di impresa determinando maggiori ricavi ed accertando le corrispondenti maggiori imposte Ires, Irap ed Iva.

La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo rigettava con sentenza n. 239 del 2011.

La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 31.1.2013.

Contro la sentenza di appello Telematic srl propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e chiede di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo: “nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla domanda di annullamento dell’avviso di accertamento per: omessa indicazione della base imponibile e per la mancata allegazione degli studi di settore TG66U in violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42,D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54,D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 25 nonchè della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 – carenza di motivazione in violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 e L. n. 212 del 2000, art. 7”.

Il motivo è infondato. Il giudice di appello si è espressamente pronunciato sulla richiesta dell’appellante di riforma della sentenza di primo grado e di annullamento dell’atto impugnato, richiesta che ha rigettato affermando di condividere le argomentazioni del giudice di primo grado in ordine alla inidoneità degli elementi di prova addotti in sede di contraddittorio con l’Ufficio, “relativi a costi di ricerca e sviluppo i cui frutti si realizzeranno nel futuro”, al fine di giustificare lo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli desumibili dallo studio di settore; ha ulteriormente osservato che le doglianze contenute nell’atto di appello “erano rivolte a censurare più che altro il provvedimento impugnato e non la sentenza della Commissione tributaria provinciale”. Poichè la Commissione tributaria regionale si è pronunciata sulle conclusioni contenute nell’atto di appello, rigettandole, deve essere esclusa la ricorrenza del vizio di omessa pronuncia denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Il motivo presenta profili di inammissibilità nella parte in cui denuncia il vizio di “carenza di motivazione (non più previsto quale causa di ricorso per cassazione dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) mescolandolo inestricabilmente con la denuncia di violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 erroneamente sussunto entro il dedotto error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (sulla inammissibilità del ricorso per cassazione per erronea individuazione del motivo di ricorso Sez. 3, Sentenza n. 21099 del 16/09/2013, Rv. 628624 – 01).

2. Secondo motivo: “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla richiesta di annullamento per carenza di prova, per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54dell’avviso di accertamento per carenza di prova, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 62 sexies, art. 39, comma 1, lett. d) e art. 54”.

Il motivo è infondato per le medesime ragioni indicate nell’esame del precedente motivo.

3. Terzo motivo: “”nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale, “discostandosi dal costante orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. SS.UU. n. 26635/2009 (ma anche dalle successive n. 26636, 26637 e 26638 del 18.12.2009)” non ha preso in considerazione la censura contenuta nell’atto di appello con la quale “la società Telematic lamentava la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, segnalando in particolare l’assoluta genericità e l’omessa indicazione delle ragioni che hanno indotto l’Agenzia delle Entrate a rigettare le motivazioni svolte dall’attuale ricorrente durante il contraddittorio, per giustificare lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli calcolati dallo studio di settore “.

Il motivo è inammissibile. Il vizio specifico denunciabile a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giungo 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134 ha riguardo all’omesso esame di un “fatto storico” decisivo, oggetto di discussione tra le parti (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01); diversamente, il ricorrente propone una censura di carenza di motivazione (non più ammessa alla stregua dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 novellato) nella parte in cui il giudice di appello ha rigettato l’eccezione dell’appellante di nullità dell’avviso di accertamento per mancanza di motivazione.

Spese regolate come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 3.200 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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