Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19180 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. II, 15/09/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 15/09/2020), n.19180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19139/2019 proposto da:

J.P., rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA DI

TOMMASO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 613/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 04/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. J.P., cittadino del (OMISSIS) chiese alla Commissione Territoriale di Ancona il riconoscimento della domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto di rilascio di un permesso umanitario.

1.1. La domanda venne rigettata in sede amministrativa; il provvedimento di diniego venne confermato in primo grado ed in appello, con sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila del 4.4.2019.

1.2. La corte di merito, per quel che rileva nel giudizio di legittimità, accertò che il provvedimento di diniego della Commissione territoriale, era stato tradotto nelle quattro lingue veicolari e che, in ogni caso, eventuali vizi del procedimento amministrativo erano stati sanati dalla fase giurisdizionale.

1.3. Nel merito, ritenne l’insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento della protezione internazionale, in quanto l’espatrio dal Gambia era stato determinato per motivi di carattere economico, in considerazione dell’estrema povertà in cui versava in Paese d’origine.

2. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso J.P. sulla base di due motivi.

2.1. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2005, n. 25, art. 10, commi 4 e 5, L. n. 15 del 1968, art. 14, come modificato dal D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18 e dell’art. 137 c.p.c.; il ricorrente si duole dell’omessa traduzione del provvedimento della Commissione territoriale nella quattro lingue veicolari, dell’assenza di attestazione di conformità all’originale e della sottoscrizione in originale del provvedimento.

1.1. Il motivo è infondato.

1.1. In tema di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione internazionale, in presenza di contestazioni del ricorrente volte a censurare il provvedimento amministrativo sotto i profili della nullità o dell’annullabilità, il giudice ordinario adito a seguito dell’impugnazione delle decisioni rese dalle commissioni territoriali o dalla Commissione nazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, non essendo giudice dell’atto in sè, ma del rapporto dedotto in giudizio, non è investito della cognizione riguardo all’atto e conseguentemente non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo, bensì deve pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, di un diritto soggettivo da annoverare tra i diritti fondamentali tutelabile attraverso la concessione di una delle tre misure di protezione in favore dello straniero, con la conseguenza che non è tenuto a motivare riguardo la sussistenza o meno dei vizi dell’atto per come dedotti in ricorso, in quanto non si discute di una valutazione discrezionale affidata al potere amministrativo e, pertanto, di come sia stato esercitato siffatto potere, bensì si tratta di accertare la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservate al legislatore (cfr. Cass., Sez. Un., ord. 9.9.09, n. 19393).

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1898, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si contesta la valutazione della corte di merito in ordine alla credibilità del richiedente asilo e della motivazione lacunosa, con la quale è stata rigetta la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie.

2.1. I motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

2.2. La Corte di merito non ha valutato negativamente la credibilità del ricorrente ma ha ritenuto che le motivazioni poste a fondamento della domanda di protezione internazionale riguardassero la sua situazione personale di estrema povertà, non riconducibile alle ipotesi previste dalla Convenzione di Ginevra.

2.3. Non sussistevano, pertanto, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e per la protezione sussidiaria, sia perchè la motivazione dell’espatrio era stata determinata da ragioni di carattere privato, sia per l’inesistenza di un danno grave, derivante da una situazione di violenza indiscriminata.

2.4. Quanto alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), la corte di merito, sulla base delle fonti di informazioni consultate, ha escluso una situazione di violenza indiscriminata in essere nel Paese d’origine del ricorrente, nè la censura dà atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, attraverso precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (ex multis Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, n. 26728).

2.5. Infine, la censura relativa al rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari è generica e non si confronta con la motivazione della corte di merito in relazione all’insussistenza nel Gambia di una situazione di emergenza umanitaria, nè all’ulteriore presupposto del radicamento del ricorrente in Italia.

2.6. Esso difetta di specificità in quanto non viene allegato il percorso di integrazione nel paese di destinazione nè le condizioni del Paese di provenienza, presupposti necessari su cui si fonda la protezione umanitaria.

2.7. L’orientamento di questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, seguita, tra varie, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19/) assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.

2.8. Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304).

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

3.1. Non deve provvedersi sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

3.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

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