Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19180 del 07/09/2010

Cassazione civile sez. I, 07/09/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 07/09/2010), n.19180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via degli

Scipioni 268/A, presso l’avv. Alessio Petretti, rappresentato e

difeso dall’avv. LOMBARDI Danilo, del Foro di Siena, per procura in

atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI SIENA, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimata –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Siena del 10 dicembre

2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 4

marzo 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott.ssa CARESTIA Antonietta, che nulla ha

osservato.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:

“il Consigliere relatore, letti gli atti depositati;

Ritenuto Che:

1. M.V., nato in (OMISSIS), ha proposto nei confronti della Prefettura di Siena ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 10 dicembre 2008, con il quale il Giudice di pace di Siena ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento di espulsione, emesso dal Prefetto di Siena il 22 settembre 2008;

1.1. la Prefettura intimata non ha svolto difese;

Osserva:

2. il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto il Giudice di pace ha respinto il ricorso con proprio decreto, soggetto ad obbligo di motivazione in quanto avente natura giurisdizionale, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 6 (Cass. 2005/14390), ma nella specie privo di motivazione alcuna a sostegno della decisione, omettendo di esplicitare le ragioni del suo convincimento e di dar conto, anche sinteticamente, dei criteri in base ai quali ha formulato il giudizio;

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento e che il decreto impugnato deve essere annullato in ordine alla censura accolta, con rinvio della causa ad altro giudice, che si individua nel Giudice di pace di Siena in persona di diverso magistrato, che riesaminerà l’opposizione proposta dal ricorrente al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Siena il 22 settembre 2008 e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Siena, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA