Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19180 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.02/08/2017),  n. 19180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14043-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI

43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO CENTORE;

– controricorrente –

e contro

O.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9/2012 della COMM.TRIB.REG. della LIGURIA,

depositata il 15/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di compravendita del 29.12.2005, P.M.L. e O.D. vendevano alla società Girasole Immobiliare srl beni immobili (due fabbricati rurali con terreno adiacente di mq 398) al prezzo dichiarato di Euro 180.000. L’Agenzia delle Entrate riteneva che la cessione dei fabbricati rurali fatiscenti, ed annesso terreno, realizzasse la cessione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria e pertanto emetteva avviso di accertamento in relazione alla omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi della plusvalenza conseguita, che sottoponeva a tassazione separata.

Contro gli avvisi di accertamento P.M. e O.D. proponevano distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Genova, che li rigettava con le sentenza n. 282 e n. 283 depositate entrambe in data 17.11.2011.

Le contribuenti proponevano distinti appelli. La Commissione tributaria regionale della Liguria, previa riunione, con sentenza del 15.3.2013 accoglieva gli appelli ed annullava gli atti impositivi impugnati.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per due motivi.

Le contribuenti resistono con controricorso. Depositano memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo: “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, sotto un duplice profilo:la Commissione tributaria regionale non ha considerato che la cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria produce “in ogni caso” plusvalenza tassabile; non ha considerato che il terreno è ubicato in una zona che, secondo il certificato urbanistico, consente la riedificazione dell’esistente ed un incremento volumetrico del 15%.

Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati. La Commissione tributaria regionale afferma che “i beni immobili in oggetto”,siccome pervenuti per successione, non producono plusvalenza tassabile a norma del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b). L’affermazione, nei termini assoluti in cui è stata espressa dal giudice di appello, non è giuridicamente corretta. Il citato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b), dopo avere affermato che, di regola, la cessione a titolo oneroso di beni immobili che siano stati acquisiti per successione non produce plusvalenza tassabile quale reddito diverso, introduce una eccezione prevedendo che la specifica cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria produce plusvalenza tassabile “in ogni caso”, vale a dire anche se il bene è pervenuto per successione (ovvero è stato acquistato da più di cinque anni).Questa Corte si è già espressa sul punto, affermando che sono sempre tassabili, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b), le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, a prescindere dalle modalità di acquisizione dei terreni, dal tempo intercorso tra acquisto e rivendita, nonchè dall’eventuale svolgimento di alcun tipo di attività sui terreni da parte del cedente. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 24691 del 20/11/2014, Rv. 633621 – 01).

Nel caso in esame la sentenza della Commissione tributaria regionale afferma che il terreno pervenuto in successione e successivamente ceduto a titolo oneroso ricade in una zona urbanistica di tipo edificatorio ma ritenuta “satura”, ossia non suscettibile di nuova edificazione. D’altra parte le controricorrenti affermano (pag. 2 controricorso) che il rogito notarile indica quale oggetto della vendita “un appezzamento di terreno non agricolo, con entrostanti vecchi e cadenti fabbricati”, pur allegando che l’indicazione sia stata frutto di un “errore” del notaio. Sulla base dei predetti dati fattuali rinvenienti dai giudizi di merito, risulta che l’area compravenduta era costituita da un “terreno non agricolo”, inserito in un una zona urbanistica edilizia ancorchè ritenuta satura nel senso che non consentiva nuova autonoma edificazione. Essa pertanto rientra oggettivamente nella nozione di “terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria” secondo la definizione stabilita, con norma di interpretazione autentica, dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2 convertito nella L. n. 248 del 2006, dovendosi a tal fine avere riguardo al carattere oggettivamente edificatorio dell’area, non sottoposta a vincoli di inedificabilità assoluta stabiliti in via preventiva e generale dallo strumento urbanistico (si veda Sez. 5 n. 23845 del 2016; n.14503 del 2016). Il grado maggiore o minore di edificabilità dell’area, cosi come il tipo di intervento edilizio consentito (riedificazione dell’esistente o possibilità di incremento volumetrico), se idonei ad incidere sul “valore venale in comune commercio” del bene, quale parametro di determinazione della diversa imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 2), non sono ulteriormente influenti sulla già assodata qualificazione del terreno come suscettibile di utilizzazione edificatoria, quindi generatore di plusvalenza tassabile a norma del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b), rappresentata dalla differenza tra corrispettivo percepito per la vendita e prezzo di acquisto ai sensi dell’art. 68 D.P.R. citato.

La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, perchè proceda al giudizio di rinvio attenendosi al principio di diritto indicato. Le spese di questo giudizio di legittimità saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.

2. Secondo motivo: “omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, posto che l’Agenzia delle Entrate aveva opposto nelle proprie controdeduzioni che, secondo la certificazione urbanistica acquisita agli atti e non esaminata dal giudice di appello, il Piano urbanistico comunale prevede effettivamente al punto 4.1 che la zona in cui è collocato il terreno in oggetto non è ammessa autonoma nuova edificazione, ma, al successivo punto 4.1.1, precisava che “sono ammessi la riedificazione dell’esistente nonchè incrementi volumetrici nel limite del 15% del volume preesistente”.

Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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