Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1918 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1918 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 28413-2011 proposto da:
UMMARINO AMEDEO MMRMDA63D13F839I, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio
dell’avvocato INDACO GIANLUCA, rappresentato e difeso
dall’avvocato MONACO AGOSTINO giusta mandato in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO DOMUS SAS DI FRANCESCO DE CESARE & C.,
in persona del suo Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato
AGNESE LATERZA CRISTOFARO, rappresentato e difeso
dall’avvocato D’ACUNTO FRANCESCO MARIA giusta procura a
margine del controricorso;

6310

3

)

Data pubblicazione: 29/01/2014

- conttoticorrente avverso la sentenza n. 2826/2011 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 6/7/2011, depositata 1’01/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha
concluso per l’estinzione del ricorso.
CONSIDERATO
Che è stato depositato atto di rinunzia al ricorso sottoscritto
dall’avvocato del ricorrente nonché, per adesione, dall’avvocato del
fallimento controricorrente;
che tale atto non può valere come rinunzia al ricorso non
essendo l’avvocato del ricorrente munito di mandato speciale a
rinunziare;
che tuttavia nel medesimo atto si fa presente che le parti hanno
transatto la lite;
che la transazione comporta la sopravvenuta inammissibilità del
ricorso per cessazione della materia del contendere;
che nell’atto di rinunzia sopra menzionato si comunica altresì la
volontà delle parti di compensare le spese processinli;
P.Q.M.
La Corte dichiara la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per
cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese
processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre
I.

24/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

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