Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1918 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 28/01/2020), n.1918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13225-2018 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE LUFRANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che, con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta da A.F., nato in Bangladesh;

che avverso tale decreto il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione;

che resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorrente, con unico motivo, censura la statuizione di insussistenza delle condizioni per il rilascio di permesso per motivi umanitari deducendo che essa sarebbe basata su motivazione meramente apparente ed in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, senza alcuna indagine sulle diverse condizioni poste a base del peculiare titolo di soggiorno temporaneo e quale mera conseguenza automatica del rigetto delle altre misure richieste;

ritenuto che il ricorso è privo di fondamento;

che, invero, nel provvedimento impugnato il giudice di merito ha rettamente osservato, senza ricevere censure specifiche in ricorso, che, da un lato, non sono state allegate dal ricorrente – in adempimento dell’onere su di lui gravante – ragioni individuali di vulnerabilità, non potendo a tal fine considerarsi le sole condizioni generali del Paese di provenienza, e dall’altro che il rapporto di lavoro documentato in atti è del tutto inidoneo a garantire al ricorrente una vita libera e dignitosa in Italia;

che, a fronte di tale considerazioni -evidentemente non sindacabili nel merito in questa sede di legittimità-, il ricorso non si confronta con esse bensì esaurisce il suo contenuto in generiche ed astratte osservazioni circa l’obbligo di cooperazione istruttoria del giudice;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del resistente delle spese di questo giudizio, in Euro 2.100,00 per compenso oltre spese anticipate a debito. Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

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