Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19179 del 20/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 20/09/2011), n.19179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15116/2010 proposto da:

P.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, presso lo studio dell’avv. LELIO PLACIDI Via Sicilia 169,

rappresentato e difeso dall’avvocato DE LUCA Enrico, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE contro GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS) in persona del Dirigente con incarico di

livello generale – Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato

e difeso dagli avvocati RASPANTI Rita, e LA PECCERELLA LUIGI, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 729/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

14.10.09, depositata il 28/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONI

La causa è stata chiamata alla adunanza in Camera di consiglio del 13 luglio 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ricorso notificato in data 19-31 maggio 2010, P. F. chiede, con un unico articolato motivo, relativo alla violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965 e al vizio di motivazione, la cassazione della sentenza depositata il 28 gennaio 2010, con la quale la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva quantificato nel 15% (anzichè nel 40%, come ritenuto dal Tribunale di Terni) la sua inabilità permanente a seguito di malattia professionale non tabellata (linfoma di Hodgikin, ritenuta in fase di completa remissione, ma inducente sterilità), in attuazione della disciplina di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, e ritenendo viceversa inapplicabile, ratione temporis, quella di cui D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13.

L’intimato resiste alle domande con rituale controricorso.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in Camera di consiglio per essere respinto.

Le censure svolte nel ricorso riguardano in realtà esclusivamente la motivazione della sentenza in ordine alla vai illazione da questa operata delle conseguenze della patologia riscontrata sul piano della capacità lavorativa del P..

In particolare, il ricorrente lamenta che i giudici, aderendo acrilicamente alle conclusioni del C.T.U. nominato nel grado di appello (diverse da quelle del secondo consulente nominato in primo grado), abbiano ritenuto di non valorizzare, al fine di individuare la percentuale di invalidità, la malattia di Hodgikin e la disfunzione erettile denunciata e accertata dal consulente di parte.

Inoltre, quanto alla valutazione della sterilità, il P. censura la sentenza impugnata per non avere adottato, in assenza nelle tabelle annesse al D.P.R. n. 1124 del 1965 di indicatori di postumi da tale menomazione, dei criteri elaborati in materia di responsabilità civile (secondo cui, per la sterilità, sarebbe ipotizzabile una percentuale di invalidità del 25%).

Senonchè la Corte territoriale ha anzitutto correttamente affermato che nel caso di specie occorreva valutare l’incidenza delle infermità denunciale unicamente sul piano della capacità lavorativa, alla stregua del sistema assicurativo delineato dal D.P.R. n. 1124 del 1965, così implicitamente escludendo l’utilizzabilità dei criteri elaborati in materia di responsabilità civile.

Su tale piano, ha poi affermato l’irrilevanza del linfoma di Hodgkin, in quanto risultato in completa remissione e ha rilevato, quanto alla denunciata disfunzione erettile, l’assenza in giudizio di elementi probatori di sostegno.

Tali valutazioni non sono state sostanzialmente censurate, essendosi limitato il ricorrente a ribadire le proprie diverse valutazioni, per richiedere al giudice di legittimità un nuovo giudizio ili merito in ordine alla sussistenza dei falli costitutivi della propria pretesa, valutazione cui viceversa non si estende il controllo di legittimità delle semenze”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo pertanto infondato il ricorso, che va respinto. Nulla per le spese, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente all’epoca della proposizione della domanda.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2011

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