Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19179 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. II, 15/09/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 15/09/2020), n.19179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19608/2019 proposto da:

G.B.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro

Fabbrini, del foro di Bolzano e domiciliato in Roma, piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato

e domiciliato sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1246/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott.ssa Milena FALASCHI.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona che rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione c.d. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria, G.B.A. interponeva opposizione, che veniva respinta dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 03.04.2017;

– in virtù di appello proposto dal medesimo G., la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 1246/2019, rigettava l’impugnazione con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese del grado, oltre a dichiarare il difetto dei presupposti per l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;

– la decisione di secondo grado evidenziava l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, tanto per il riconoscimento dello status di rifugiato quanto per la protezione sussidiaria e umanitaria, evidenziando, in primo luogo, che il racconto narrato, di avere abbandonato il proprio Paese perchè innamorato di una ragazza appartenente ad una casta diversa dalla sua, per cui sarebbe entrato in urto con il fratello della stessa, il quale prima lo aveva minacciato e poi aveva sparato contro la vettura dove egli si trovava insieme ad un amico, causando ferite e poi la morte di quest’ultimo, atteneva ad una vicenda del tutto privata e di criminalità comune, peraltro la reazione violenta del fratello della ragazza non era stata neanche portata all’attenzione della polizia, per cui risalendo all’anno 2012 non poteva essere valutato neanche in via ipotetica per le conseguenze pregiudizievoli nell’attualità. Aggiungeva che dal report EASO non risultava che nella zona di (OMISSIS), dove l’appellante era nato e per sua stessa ammissione era sempre vissuto, vi fosse una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o infine di anarchia senza il controllo delle autorità. Del pari veniva negata la ricorrenza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, mancando qualsiasi elemento anche a livello di allegazione idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio;

– propone ricorso per la cassazione avverso tale decisione il G. affidato a due motivi;

– il Ministero dell’Interno intimato ha depositato un semplice atto di (asserita) costituzione finalizzato all’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

Atteso che:

– con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 4, oltre a motivazione illogica ed errata circa la concedibilità della protezione sussidiaria ex art. 14, per avere la corte di merito mancato il riconoscimento della protezione nonostante la conclamata situazione di violenza subita da parte del fratello dell’allora fidanzata, dal momento che il danno grave può essere causato anche da soggetti non statuali qualora il richiedente non possa ottenere protezione dalle Autorità perchè queste non possano o non vogliano intervenire.

Il profilo di censura relativo alla motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria è inammissibile, perchè non rispettoso della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, oltre che non consentito dall’art. 348 ter c.p.c., in presenza di una doppia decisione “conforme” sui medesimi fatti.

Quanto al profilo relativo alla violazione di legge, esso è infondato.

Va premesso che la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve essere interpretata in conformità alla fonte Eurounitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), in quanto “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, lett. c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018). Il riconoscimento della forma di protezione in questione presuppone, dunque, che il richiedente rappresenti una condizione, che, pur derivante dalla situazione generale del paese, sia, comunque, a lui riferibile e sia caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ed il relativo accertamento costituisce un apprezzamento di fatto, demandato, in quanto tale, al giudice del merito, il quale nel compiere tale valutazione deve far ricorso ai suoi poteri istruttori ed acquisire comunque le informazioni sul paese di origine del richiedente, previste al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

A tale dovere non si sono sottratti i giudici a quibus, i quali hanno concluso per il non accoglimento della istanza basandosi sul carattere privato e di giustizia comune della vicenda, trattandosi di minacce provenienti dal fratello della fidanzata, e quindi prive di rilevanza ai fini delle forme di protezione internazionale, stante la possibilità di chiedere tutela contro il persecutore alle autorità pakistane, tutela che pacificamente nella specie non è stata neanche richiesta. Inoltre è stato sottolineato che si tratta di episodio ormai risalente nel tempo, essendo occorso nel lontano 2012, con tutto ciò che ne consegue in termini di attualità del pericolo minacciato;

con il secondo motivo è lamentata la violazione, la falsa ed erronea interpretazione e/o applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, in combinato disposto con l’art. 2 Cost. e gli artt. e 25 CEDU, nonchè vizio di motivazione, quanto alla ritenuta non sussistenza dei requisiti per la concessione della protezione umanitaria. In altri termini, ad avviso del ricorrente, la corte territoriale non avrebbe condotto alcuna valutazione in base ai parametri della situazione generale del paese di provenienza, la situazione particolare del ricorrente in caso di rimpatrio, il tempo trascorso dalla sua uscita dal Paese, il livello di integrazione raggiunto in Italia.

Parimenti inammissibili sono le allegazioni operate con il secondo motivo che ostendono, pur sotto l’apparente veste di un preteso errore di diritto, una critica puramente motivazionale, non più rappresentabile alla stregua del novellato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

quale idoneo vizio cassatorio, e sollecitano perciò una rivisitazione delle risultanze di fatto della vicenda e del giudizio riguardo ad esse

enunciato dal giudice di merito, che ha inteso escludere, con ciò sottraendosi pure al denunciato vizio di motivazione apparente, le ragioni di concessione della misura richiesta, oltre a non palesare critiche pertinenti con la istanza presentata.

Infatti quanto alla protezione umanitaria, è qui sufficiente rimarcare che è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (cfr. Cass. n. 27072 del 2019; Cass. n. 28990 del 2018; Cass. n. 17075 del 2018); al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (cfr. Cass. n. 11312 del 2019).

Nel caso di specie, la Corte di merito ha negato, mediante il ricorso a fonti internazionali attendibili ed aggiornate, citate in motivazione (report EASO aggiornato ad ottobre 2018), che nella zona di (OMISSIS) vi sia una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o infine di anarchia senza il controllo delle autorità, come richiesto dal recente indirizzo di questa Corte (cfr. Cass. n. 11312 del 2019).

Posto, allora che, in nessun modo si può ritenere che la motivazione della sentenza oggi impugnata si collochi al di sotto del minimo costituzionale, per l’articolato e costante collegamento del filo motivazionale agli elementi di prova raccolti nel processo, in particolare alle condizioni politico-sociale dell’ambito di provenienza ed alle dichiarazioni del richiedente, ritenute inattendibili per le ragioni sopra evidenziate (ossia la circostanza che anche ove credibile il racconto del ricorrente, la vicenda del fratello si era ormai positivamente risolta con la sua liberazione), le odierne censure si risolvono nella esposizione astratta di principi giuridici ed orientamenti giurisprudenziali in materia, nonchè in una sostanziale richiesta di rivisitazione del merito, inammissibili in questa sede (cfr. Cass. n. 27072 del 2019; Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 19547 del 2017; Cass. n. 16056 del 2016). Del pari è del tutto fuori quadro la doglianza di mancato bilanciamento tra integrazione sociale acquisita in Italia e la situazione oggettiva del Paese di origine del richiedente, giacchè il ricorrente non si confronta criticamente e in modo specifico con la ratio decidendi esposta a pagina 5 del provvedimento impugnato, facendo difetto alcuna specifica censura. Al proposito il ricorrente si limita a generiche considerazioni circa la sua buona integrazione in Italia, del tutto prive di determinazione e concretezza.

In ogni caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (Cass. n. 17072 del 2018; Cass. n. 4455 del 2018).

D’altra parte, a prescindere dal livello di integrazione e della presenza di significativi legami familiari e relazioni personali nel nostro Paese, è necessaria e ineludibile una significativa esposizione alla violazione dei diritti umani del richiedente asilo, ove fosse costretto a tornare al proprio Paese, sotto la soglia della tollerabilità: infatti pur sempre si discute di una misura integrativa, di diritto nazionale, di protezione di uno straniero che richiede asilo sulla base dei pericoli corsi nel Paese di origine e non già dei benefici auspicati dal suo inserimento in Italia. Al proposito le deduzioni critiche del ricorso non superano la soglia della assoluta genericità.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il Collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. Deve, altresì, darsi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., Sez. Un., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

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