Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19179 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 06/07/2021), n.19179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27590/2015 R.G. proposto da:

C.G., rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio De

Lorenzi presso il cui studio in Roma, via Pietro Aretino n. 63, è

elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 223/1/15 della Commissione tributaria

regionale per l’Umbria, depositata il 13/4/2015 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

12/05/2021 dalla Dott.ssa Pirari Valeria.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In seguito a chiarimenti chiesti a C.G., con invito notificatogli il 15/06/2012, in merito allo scostamento tra i redditi dichiarati per gli anni di imposta 2007 e 2008 e quelli attribuibili in applicazione dei coefficienti stabiliti dal D.M. 10 settembre 1992 e dal D.M. 19 novembre 1992, contenenti beni indice di capacità contributiva (c.d. redditometro), cui questi ottemperò rispondendo al questionario allegato e inviando documentazione, l’Agenzia delle Entrate emise due distinti avvisi di accertamento, afferenti ai suddetti periodi, con i quali rideterminò il reddito per entrambi, tenuto conto 1) delle spese di mantenimento della residenza principale, che, in ragione della coabitazione con i genitori e la sorella e dei disinvestimenti immobiliari operati dai primi, furono attribuite al predetto nella misura del 50%, 2) del 50% dei ratei mensili del mutuo, corrisposto, per l’acquisto della predetta abitazione, in parte anche dai genitori, 3) delle spese per l’impiego di un motoveicolo a benzina immatricolato e acquistato nel 2000, 4) del pagamento del premio assicurativo contro incendi ed elementi naturali, 5) del 50% delle spese per l’impiego di un’autovettura a gasolio, rilevante per il 2008, immatricolata a nome del padre nel 2005, riscattata il 3 marzo 2008 e concessa in comodato gratuito il 5 marzo 2008 alla società Unisport s.r.l.. Il contribuente, in data 7/2/2013, presentò istanza di accertamento con adesione D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 ex art. 6, comma 2, che esitò in una proposta di riduzione delle quote di sostenimento delle spese dell’immobile, non accettata dal contribuente. Impugnati dal contribuente gli avvisi di accertamento notificatigli, la C.T.P. di Perugia respinse i ricorsi riuniti con sentenza n. 48/2/14, depositata il 23/1/2014, che fu parzialmente confermata dalla C.T.R. per l’Umbria, adita dal medesimo contribuente, con la sentenza n. 223/1/15, depositata il 23/2/2015, con la quale fu accolto il gravame limitatamente alla quota dell’immobile erroneamente attribuitagli nella misura del 50% e ridotta al 25% per il periodo fino al marzo 2008 e del 33% per il restanti nove mesi di tale anno, con rideterminazione del reddito nella corrispondente misura.

2. Avverso questa sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi, illustrati anche con memoria. L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè l’Ufficio, in sede di accertamento, aveva applicato al mutuo acceso per l’acquisto dell’abitazione principale il vecchio redditometro di cui al D.M. 10 settembre 1992, in vigore fino al 2008, benchè consentisse di determinare il valore presuntivo del bene, aggiungendo le rate del mutuo al valore tabellare al metro quadrato del fabbricato, calcolato secondo le indicazioni di cui al D.M. 10 settembre 1992 e al D.M. 19 novembre 1992, e applicando sulla sommatoria così ottenuta il coefficiente di moltiplicazione, così da trasformare illegittimamente le spese (quali sono i ratei) in valori presuntivi moltiplicati. Pertanto, ha chiesto che venga sollevata questione di legittimità costituzionale alla Consulta e, in subordine, che venga cassata la sentenza impugnata attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata.

2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, in relazione al D.M. 10 settembre 1992 e al D.M. 19 novembre 1992, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere l’Ufficio presunto la redditività derivante dalla casa di abitazione attraverso l’applicazione, alle rate del mutuo, di un moltiplicatore che ne quadruplicava il valore, in virtù di un inciso, contenuto nel D.M. 10 settembre 1992, erroneamente interpretato. Ad avviso del contribuente, infatti, tale norma non prevedeva che gli importi derivanti dalla moltiplicazione dei metri quadrati coi coefficienti stabiliti nella tabella A dovessero essere aumentati con le rate del mutuo prima dell’ulteriore coefficiente moltiplicatore, ma che tale importo dovesse essere addizionato alla fine del calcolo. Il nuovo redditometro di cui al D.M. 24 dicembre 2012, infatti, non aveva modificato la precedente regolamentazione, ma aveva voluto semplicemente chiarire che tale moltiplicatore non sarebbe dovuto essere applicato.

3. Col terzo motivo, si lamenta la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, e D.M.10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto di dover comunque applicare il vecchio redditometro e di non poter disattendere il meccanismo del moltiplicatore, come invece previsto dal D.M. 24 dicembre 2012, che era stato reputato applicabile solo agli accertamenti relativi a redditi per i quali i termini della dichiarazione non fossero ancora scaduti alla data della sua entrata in vigore, senza considerare che, in presenza di un’eccezione della parte, il giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, avrebbe potuto disapplicare il regolamento attuativo ritenuto illegittimo, essendo stata chiesta l’applicazione del nuovo criterio del 2012 che limita la presunzione di redditività alle sole rate del mutuo senza moltiplicatore.

4. Con il quarto motivo, si lamenta la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 5, in relazione all’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere i giudici di merito accolto la domanda proposta in via gradata con riguardo alla casa di abitazione, riducendo al 25% la percentuale di concorso alle relative spese attribuibile al contribuente e non quella principale di integrale annullamento degli avvisi, che era stata fondata sulla comprovata capacità patrimoniale del nucleo familiare, derivante dalle importanti dismissioni patrimoniali operate negli anni 2004-2007, per complessivi Euro 600.000,00, dai genitori conviventi, titolari di contratto di comodato registrato, e dalla loro idoneità a dimostrare la capacità del nucleo familiare, nel quale vi era stata anche la sorella fino al marzo 2008, di sostenere le rate del mutuo nelle annualità 2007 e 2008.

5. Con il quinto motivo, si lamenta la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, e art. 61, in combinazione con l’art. 118 disp. att. c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.c., comma 1, n. 4, per non avere i giudici di merito adeguatamente motivato sulle ragioni per cui avevano ritenuto di non accogliere il motivo di appello di cui al punto che precede in ordine alla domanda di integrale annullamento degli avvisi di accertamento.

6. Con il sesto motivo, si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la C.T.R. omesso di considerare la domanda relativa alla riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva attribuito al contribuente la quota spese, nella misura del 50%, dell’autovettura a gasolio riscattata dal contratto di locazione finanziaria il 3/3/2008, benchè tale mezzo, con contratto del 5/3/2008, fosse stato concesso integralmente in, comodato alla società Unisport s.r.l., che aveva assunto l’obbligo di sostenerne tutte le spese di gestione.

7. Col settimo motivo, infine, si lamenta la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, e art. 61, in combinazione con l’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la C.T.R. omesso di motivare sulle ragioni che l’avevano indotta a non annullare per il 2008 il rilievo di cui al punto che precede e, ove tale silenzio fosse stato interpretato come rigetto implicito, per avere reso una motivazione apparente.

8. Il primo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono parte inammissibili e parte infondati.

E’ inammissibile, in particolare, la parte della prima censura nella quale il contribuente sollecita il rinvio alla Corte costituzionale della questione afferente all’illegittimità del D.M. 10 settembre 1992 e del D.M. 19 novembre 1992, laddove, con riguardo ai ratei del mutuo acceso per l’acquisto dell’abitazione principale, consentono di determinare il valore presuntivo del bene attraverso la previa somma delle rate del mutuo col valore tabellare al metro quadrato del fabbricato, calcolato secondo le indicazioni in essi contenute, e l’applicazione, all’importo ottenuto, del coefficiente di moltiplicazione, non essendo i decreti ministeriali annoverabili tra gli atti oggetto del giudizio di costituzionalità a norma dell’art. 134 Cost., in quanto aventi natura ed efficacia di atti amministrativi e pertanto, quando emanati in contrasto con le norme della Costituzione, disapplicabili o annullabili, rispettivamente, dai giudici ordinari e amministrativi (in tal senso Corte Cost. 7/7/1987, n. 283).

Se poi il richiamo ai soli decreti attuativi del 1992 venisse inteso come strettamente connesso al disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, secondo la formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e al D.M. 24 dicembre 2012, ciò che però non è chiaro dalla formulazione della censura, questa sarebbe comunque inammissibile, sia in quanto il ricorso per cassazione non può essere diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, essendo la relativa facoltà lasciata al potere decisorio del giudice, sicchè nessun vizio del provvedimento impugnato idoneo a comportarne l’annullamento da parte della Corte sarebbe configurabile, e potendo comunque l’interessato sempre proporre una tale questione in ogni stato e grado del giudizio, così come lo stesso giudice potrebbe prospettarla d’ufficio, purchè essa sia rilevante, non manifestamente infondata e connessa con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass., Sez. 1, 09/07/2020, n. 14666), sia in quanto la richiesta contiene una generica deduzione dell’illegittimità di una norma e non anche l’indicazione delle ragioni di contrasto con le disposizioni costituzionali eventualmente individuate (Cass., Sez. 3, 26/11/2019, n. 30738).

Se poi le ragioni dell’illegittimità andassero riferite al contrasto con l’art. 53 Cost., unica norma espressamente citata dal ricorrente, la questione sarebbe comunque infondata nel merito, posto che, come già affermato dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 283 del 1987, l’accertamento induttivo, lungi dal violare il principio costituzionale della correlazione tra capacità contributiva e imposizione tributaria, ne costituisce mezzo di attuazione, in quanto basato su elementi già individuati a norma del predetto D.P.R. n. 600 del 1973, art. 2 – disponibilità di aeromobili, navi, cavalli, residenze secondarie ecc. – che in base ad una massima di esperienza sono indici sicuri di capacità contributiva.

Peraltro, proprio con riguardo alle indicazioni contenute nel D.M. 10 settembre 1992, questa Corte ha già avuto modo di dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nella formulazione vigente all’epoca degli accertamenti (anno 2009), e dei relativi decreti di attuazione, nella parte in cui consentono l’accertamento con metodo sintetico mediante il cd. redditometro, con una motivazione che consente di respingere la questione sollevata dal contribuente, sia pure sotto lo specifico profilo di cui si è detto, in quanto fondata sulla funzione meramente accertativa e probatoria dei predetti decreti e non sostanziale, siccome non contenenti norme per la determinazione del reddito, ma funzionale a disciplinare la mera valutazione in concreto, da parte dell’ufficio, dei beni del soggetto sottoposto ad accertamento, al fine di verificarne la capacità contributiva, escludendo pertanto il contrasto sia con il principio della riserva di legge sulla facoltà di imporre prestazioni patrimoniali ai sensi dell’art. 23 Cost., sia con quello relativo ai poteri probatori e difensivi in capo contribuente ai sensi degli artt. 24 e 53 Cost. (Cass. 19/04/2013, n. 9539), al quale è comunque riconosciuto l’onere di dimostrare che il maggiore reddito (presuntivamente determinato) è costituito da redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vedi Cass., Sez. 5, 24/4/2018, n. 10037).

L’assenza di profili di illegittimità dei D.M. del 1992 impedisce conseguentemente di accogliere la sollecitata lettura costituzionalmente orientata della norma, mediante disapplicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, dei decreti attuativi del 1992, in favore dell’applicazione del D.M. 24 dicembre 2012, emesso in attuazione della normativa introdotta con il citato D.L. n. 78 del 2010, il quale, peraltro, lungi dal rivestire una mera funzione interpretativa del sistema previgente, come suggerito dal ricorrente, ha carattere fortemente innovativo in quanto conseguente alla diversa impostazione dell’impianto del redditometro di nuova formulazione voluto dal legislatore del 2010, non a caso applicabile, come espressamente sancito dall’art. 22, comma 1, e chiarito dal D.M. 24 dicembre 2012, art. 5, agli “accertamenti relativi ai redditi peri quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ossia a quelli afferenti a periodi d’imposta successivi al 2009 (vedi sulla irretroattività, Cass., sez. 65, 06/10/2014, n. 21041).

Molteplici sono, infatti, le differenze apportate dalla novella del 2010 all’accertamento mediante redditometro, tra cui il fatto che si sia passati da un sistema che vedeva associato a ciascuno dei beni e servizi, di cui il contribuente aveva la disponibilità, un valore calcolato secondo medie Istat e un coefficiente moltiplicatore ritenuto idoneo a ricostruire la capacità contributiva, ad uno fondato sulle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, col fine di “adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio” (D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1), oltre ad essersi consentito il calcolo del reddito complessivo e non di quello netto (vedi Cass., Sez. 5, 19/10/2007, n. 21932, in motivazione; conforme, in materia di Irpef, Cass., Sez. 5, 16/04/2007, n. 8984; Cass., Sez. 5, 30/3/2021, n. 8721), l’ampliamento dello spettro degli elementi indicativi di reddito, la loro differenziazione in base al nucleo familiare e all’area territoriale di appartenenza e l’estensione dei presupposti per ricorrere alla determinazione sintetica del reddito, passati dalla previgente eccedenza di un quarto a quella di un quinto del reddito dichiarato.

Ciò comporta che, a fronte delle espresse disposizioni di diritto transitorio contenute nel D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, e nel D.M. 24 dicembre 2012, art. 5, come sopra riportate, diventano recessivi tanto il principio del favor rei, in quanto applicabile soltanto con riguardo alle norme sanzionatorie e non a quelle afferenti al potere di accertamento e di formazione della prova, quanto il principio del tempus regit actum, altrimenti applicabile alle norme procedimentali (Cass., Sez. 5, 25/1/2021, n. 1454).

Peraltro, mutuare isolate prescrizioni or dall’uno o dall’altro sistema in ragione della convenienza dei singoli indicatori di capacità contributiva, ora ancorati ai coefficienti, ora alle voci di spesa effettivamente sostenute, tra quelle contemplate dal redditometro, non consentirebbe di far salva la struttura stessa dell’intero impianto, andandosi ad incidere sull’affidabilità della ricostruzione complessiva del reddito accertato.

Ne consegue l’inammissibilità del motivo afferente alla questione di legittimità costituzionale e l’infondatezza delle ulteriori censure.

9. Il secondo motivo è infondato.

Va innanzitutto detto che, vertendo l’accertamento in esame sugli anni di imposta 2007 e 2008, trova integrale applicazione il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nella formulazione antecedente alla novella del 2010, e i conseguenti D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992 (vedi Cass., Sez. 5, 06/10/2014, n. 21041, Cass., Sez. 5, 06/11/2015, n. 22744, Cass., Sez. 5, 29/01/2016, n. 1772).

Orbene, la determinazione del reddito attribuibile al contribuente alla stregua del D.M. 10 settembre 1992 ha comportato un dubbio interpretativo con riguardo al momento in cui devono essere computate le rate di ammortamento afferenti al mutuo acceso per l’acquisto della residenza in proprietà, essendocisi chiesti se queste debbano essere addizionate prima all’importo tabellare relativo alla residenza (pari, in Umbria, per quelle principali, a Euro 14,46/mq annui), per poi moltiplicare la somma ottenuta per il pertinente coefficiente tabellare ridotto di un’unità, ovvero b) se queste debbano essere addizionate successivamente al prodotto ottenuto dalla moltiplicazione dell’importo tabellare relativo alla residenza con il pertinente coefficiente tabellare ridotto di un’unità, al quale questa Corte ha dato recentemente risposta, aderendo alla prima soluzione (Cass., Sez. 5, 25/1/2021, n. 1454).

Partendo dall’analisi del D.M. 10 settembre 1992 e della tabella a esso allegata, si è, infatti, constatato come il termine “importi” sia utilizzato dalla normativa in esame al fine di individuare l’ammontare relativo a ciascun bene o servizio ricavabile dalla tabella (nel caso delle residenze principali in proprietà in Umbria, Euro 14,46/mq), non ancora moltiplicato per i rispettivi coefficienti (art. 3, comma 2, del decreto e, per quanto qui più specificamente interessa, punto 6.2, prima colonna, della tabella), e il termine “valori” per indicare i prodotti di tali moltiplicazioni (art. 3, comma 4, del decreto), e come, dunque, le rate debbano essere addizionate non ai “valori”, (cioè ai prodotti delle moltiplicazioni degli importi relativi alle residenze in proprietà per i rispettivi coefficienti), ma agli “importi” (“gli importi sono aumentati”) e, quindi, a quegli ammontari, relativi a ciascun bene/residenza in proprietà e ricavabili dalla tabella (e pari, per le residenze principali in proprietà in Umbria, a Euro 14,46/mq) che, nel linguaggio utilizzato dal decreto e dalla tabella stessa, non erano stati ancora moltiplicati per i coefficienti relativi alle residenze, in quanto tale meccanismo, – a differenza del nuovo redditometro di cui ai D.M. 24 dicembre 2012 e D.M. 16 settembre 2015, fondati viceversa sulla spesa sostenuta dal contribuente per l’acquisizione dei beni e servizi e per il relativo mantenimento – considera la disponibilità di beni e servizi indicativa di capacità contributiva e la valuta con uno strumento statistico-matematico, correlando a ciascun bene e servizio un importo e un coefficiente (cfr Cass., Sez. 5, 25/1/2021, n. 1454, cit.; vedi anche Cass., Sez. 5, 30/3/2021, n. 8721).

Peraltro, tale interpretazione non è stata ritenuta contrastare con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, “qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall’accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude ma diluisce la capacità contributiva; ne consegue che deve essere detratto dalla spesa accertata (ed imputata a reddito) il capitale mutuato, ma ad essa vanno, invece, aggiunti, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati” (Cass., sez. 5, n. 24597 del 03/12/2010; Cass., Sez. 5, 20/04/2012, n. 6220; Cass., Sez. 5, 24/02/2017, n. 4797; Cass., Sez. 5, 20/07/2018, n. 19371; Cass., Sez. 5, 17/07/2019, n. 19192; Cass., Sez. 5, 27/05/2020, n. 9905), in quanto tale principio, laddove fa riferimento alle rate di ammortamento del mutuo, affermando la necessità che i ratei maturati e versati siano “aggiunti” alla “spesa accertata”, lascia impregiudicata la questione – qui specificamente controversa – se tale addizione debba essere effettuata prima o dopo la moltiplicazione per il coefficiente tabellare (in tal senso vedi Cass., Sez. 5, 30/3/2021, n. 8721 cit.).

Essendo dunque questo il criterio di valutazione adottato dall’Ufficio e confermato dai giudici dei due gradi di merito, deve ritenersi che la sentenza impugnata, nel reputare la nuova disciplina introdotta con il D.L. n. 78 del 2010 non applicabile retroattivamente in ragione del dettato dell’art. 22, non abbia fatto altro che attenersi ai principi sopra affermati.

Ne consegue l’infondatezza della censura.

9. Il quarto e il quinto motivo sono parimenti infondati.

Come noto, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 5, nella formulazione applicabile ratione temporis, consente all’Amministrazione finanziaria di accertare un reddito maggiore di quello dichiarato dal contribuente sulla base della “spesa per incrementi patrimoniali” da questi sostenuta, la quale si presume affrontata nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro anni precedenti. In tal caso, il contribuente, ai sensi del successivo comma 6, è ammesso a fornire la prova contraria, dimostrando non soltanto che il maggior reddito determinato o determinabile è costituito “in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”, ma anche “l’entità” e “la durata” del possesso, i quali devono risultare “da idonea documentazione” (Cass., Sez. 5, 19/7/2002, n. 10603; Cass., Sez. 5, 31/3/2011, n. 7408).

Ai sensi del D.M. 10 settembre 1992, costituisce indice e coefficiente presuntivo di capacità contributiva la condizione di chi a qualsiasi titolo o anche di fatto “utilizza o fa utilizzare i beni” in esso indicati, tra cui gli immobili, rispetto ai quali non rileva soltanto la proprietà e provenienza degli stessi, ma altresì la valutazione delle spese per il loro mantenimento (Cass. n. 10603 del 19/7/2002; Cass. n. 7408 del 31/3/2011), mentre nel caso in cui il contribuente deduca e dimostri che la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta è giustificata dall’accensione di un mutuo ultrannuale, questo non esclude ma diluisce la capacità contributiva, con la conseguenza che, detratto dalla spesa accertata (ed imputata a reddito) il capitale mutuato, devono ad essa essere aggiunti, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati (Cass., sez. 5, n. 24597 del 03/12/2010; Cass. n. 4797 del 24/2/2017).

In presenza di tali indici, dunque, è il contribuente a dover fornire la prova contraria, la quale, pur potendo fare riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, come avvenuto nella specie, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell’accertamento suddetto, nel vincolo che lega i suoi componenti (per tutte, Cass., 21/11/2019, n. 30355), non lo esonera dal dimostrare la disponibilità, l’entità e la durata del possesso degli ulteriori redditi derivanti da tali risorse, attraverso la produzione di documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che l’utilizzo delle stesse per sostenere le spese contestate sia accaduto o potuto accadere (Cass., Sez., 4/8/2020, n. 16637).

Nella specie, il contribuente, a fronte della presunzione data dalla disponibilità della casa principale, da lui pacificamente abitata, ha dedotto di avere dimostrato l’entità dei disinvestimenti operati dai genitori, la coabitazione con essi e con la sorella e la concessione ad essi del bene in comodato, elementi questi che sono stati valutati dai giudici di merito e che hanno condotto alla decisione di accogliere parzialmente la domanda, attraverso la ripartizione, in misura paritaria, tra i componenti del nucleo familiare dei contributi per il mantenimento dell’abitazione.

L’assenza di qualsiasi riferimento, in motivazione, alla domanda principale, con la quale era stato chiesto l’integrale annullamento dell’avviso, non integra tuttavia il vizio di omessa pronuncia, come vorrebbe il ricorrente, non essendo a tal fine sufficiente la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma essendo necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (in tal senso Cass., Sez. 1, 13/10/2017, n. 24155), a maggior ragione quando la pronuncia consiste, come nella specie, in un sostanziale accoglimento parziale della domanda.

Ne deriva l’infondatezza dei motivi.

10. Il sesto e il settimo motivo sono infondati.

Sebbene l’omessa pronuncia su un motivo di appello integri la violazione dell’art. 112 c.p.c., e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello (in tal senso, Cass., 6 – 3, 16/03/2017, n. 6835; Cass., Sez. 6 – 1, 12/10/2017, n. 23930), la quale consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello (Cass., Sez. L, 27/10/2014, n. 22759; Cass., Sez. 3, 19/01/2007, n. 1196), è altresì vero che l’obliterazione, nella motivazione della sentenza in esame, di qualsiasi riferimento al bene-indice autovettura, concesso in comodato a terzi, non assume carattere di decisività rispetto alla decisione assunta.

In materia opera infatti il principio secondo cui, “in tema accertamento delle imposte sul reddito, il D.M. Finanze 10 settembre 1992 individua la disponibilità dei beni in esso indicati come indici e coefficienti presuntivi di capacità contributiva ai fini dell’applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4 (accertamento con metodo sintetico) nella condizione di chi “a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni”, situazione quest’ultima nella quale rientra anche l’intestatario di un’autovettura che concede la medesima a terzi a titolo di comodato gratuito” (Cass., Sez. 5, 8/6/2011, n. 12448), in virtù del quale la concessione in comodato dell’autovettura da parte del contribuente non farebbe venir meno la qualificabilità della proprietà come bene indice di capacità contributiva, sicchè tale omissione appare carente dal punto di vista della decisività.

10. In definitiva, va dichiarata l’inammissibilità della prima parte della prima censura e l’infondatezza dei restanti motivi. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma degli stessi artt. 1-bis e 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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