Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19179 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.02/08/2017),  n. 19179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11576-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 41/2012 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 08/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con istanza del 17.6.2005 M.E., esercente l’attività di agente di commercio, chiedeva il rimborso della somma complessiva di Euro 8.979 versata a titolo di Irap negli gli anni 2001, 2002 e 2003, per mancanza del presupposto impositivo.

A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Arezzo che lo accoglieva con sentenza n.102 del 2009.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 8.3.2012.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ricorre per due motivi: 1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c.; 2) insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il contribuente non resiste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, premesso che parte intimata non si è costituita, rileva d’ufficio la inammissibilità del ricorso per cassazione a causa della nullità del procedimento di notificazione. L’avviso di ricevimento relativo alla notificazione dell’atto a mezzo del servizio postale non contiene alcuna indicazione in ordine alle ragioni della mancata consegna del plico al destinatario, costituente presupposto di legittimità del successivo deposito del piego presso l’ufficio postale a norma della L. n. 890 del 1982, art. 8.

Nulla sulle spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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