Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19178 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 28/09/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 28/09/2016), n.19178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27030-2012 proposto da:

S.I.A.E. ITALIANA AUTORI EDITORI SOCIETA’, P.I. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIULIO VENTICINQUE 38, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI PELLETTIERI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ROSA TRONCELLITI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M.T., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO DOMENICO

MASTRANGELI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 830/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/09/2012 R.G.N. 1604/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato TRONCELLITI ROSA per delega Avvocato PELLETTIERI

GIOVANNI;

udito l’Avvocato MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per inammissibilità e in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 3.9.2012 la Corte d’appello di Firenze rigettava il gravame della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) contro la sentenza del Tribunale della medesima sede che, previo riconoscimento del diritto di C.M.T. ad essere inquadrata nel superiore 5 livello CCL Siae in virtù delle mansioni di fatto dalla stessa espletate quale responsabile della funzione ispettorato/contenzioso, l’aveva condannata a pagargli le conseguenti differenze retributive dall'(OMISSIS).

Per la cassazione della sentenza ricorre la Siae affidandosi ad un solo motivo. C.M.T. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, per avere, la Corte territoriale, individuato apoditticamente i requisiti previsti dalla contrattazione collettiva per il livello superiore rivendicato nonchè trascurato le deposizioni di alcuni testimoni. In particolare, la sentenza impugnata non ha valorizzato la diversa professionalità richiesta per l’inquadramento nel livello superiore, nè ha spiegato il grado di autonomia necessario, ritenendo tipico del 5 livello l’assenza di direttive prestabilite ma, poi, dando atto della collaborazione con il direttore di sede; ha ritenuto che la lavoratrice fosse adibita ad una unità organizzativa complessa nonostante l’accorpamento di determinate funzioni (conseguente a un riordino amministrativo avviato dalla società nel (OMISSIS)) non sia determinante a tali fini e nonostante l’art. 2, u.c. del Regolamento Siae (comma riportato per esteso) detti gli elementi da considerare al fine di configurare un’unità organizzativa semplice o complessa; ha erroneamente interpretato le dichiarazioni dei testi R. e S. (di cui riporta alcuni stralci della deposizione) in ordine all’attività di elaborazione di atti amministrativi, trascurando, nel contempo, le dichiarazioni dei testimoni D.C., D. e M. (di cui riporta alcuni stralci della deposizione); non ha, infine, spiegato cosa si intenda per “scelta discrezionale dei locali dove effettuare le rilevazioni musicali con il relativo programma mensile” e per “verifica del verbale di constatazione”, entrambi ritenuti dal giudice del merito elementi di fatto emersi dall’istruttoria svolta.

2- Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.

Innanzitutto, la censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto delle declaratorie del contratto collettivo (almeno con riguardo al livello di provenienza, 4^, ed a quello riconosciuto dal giudice di merito, 5) nonchè il nuovo modello organizzativo introdotto dalla società nel (OMISSIS) (che ha previsto l’accorpamento di vecchi uffici e la concentrazione di funzioni in capo alla C.), potendosi solo così ritenere assolto l’onere previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (cfr. Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726). Il ricorso, invero, non indica, nemmeno in via riassuntiva, il contenuto dei documenti di cui si lamenta la erronea valutazione da parte del giudice di merito (cfr. Cass. 11.2.2014, n. 3026). Inoltre, il ricorrente contesta la sentenza impugnata che ha ritenuto “sostanzialmente” non contestati i fatti nell’atto di appello, senza, peraltro, riportare il contenuto dell’atto di impugnazione, quantomeno la parte rilevante, nel ricorso per cassazione.

Il ricorso è inammissibile anche perchè nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti e quindi finiscono con l’esprimere un mero, quanto inammissibile, dissenso rispetto alle motivate valutazioni di merito delle risultanze probatorie di causa effettuate dalla Corte d’appello, anzichè sotto il profilo della scorrettezza giuridica e della incoerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, che è l’unico censurabile in questa sede.

Invero, è jus receptum che la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni – svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l’accertamento dei fatti, all’esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento – con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte, Cass. S.U. 27 dicembre 1997, n. 13045 e di recente, fra le tante: Cass. 18 marzo 2013, n. 6710) – dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti. In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità (dall’art. 360 c.p.c., n. 5) – non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità.

3. In ogni caso, il ricorso è infondato. Nella specie, la Corte territoriale, con iter argomentativo in cui non si ravvisano violazioni di legge ed incongruenze o deficienze motivazionali, ha rispettato il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire in tema di inquadramento di lavoratore subordinato, procedimento articolato in tre fasi successive: accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffronto dei risultati di tali due indagini.

La Corte, seppur succintamente, ha: 1) effettuato la ricognizione degli elementi di fatto risultati pacifici tra le parti (l’assegnazione, nell'(OMISSIS), dell’incarico di responsabile della funzione ispettorato/contenzioso e il coordinamento di sei dipendenti di qualifica inferiore); 2) riassunto i tratti caratteristici della declaratoria contrattuale attribuita alla lavoratrice (4^ livello contratto collettivo Siae) e di quella superiore pretesa (5^ livello), individuandoli in una (seppur ritenuta non eclatante) “maggiore o minore professionalità richiesta” e in un diverso grado di autonomia discrezionale, ulteriormente declinata nella “collaborazione con il direttore di sede, preposizione ad un’unità organizzativa complessa, attività di propulsione, coordinamento e controllo, elaborazione di atti amministrativi”; 3) riportato la sintesi delle risultanze testimoniali, rilevando che, con particolare riguardo all’autonomia discrezionale esercitata dalla C., non è “emerso alcun elemento di segno negativo rispetto al capitolato formulato nel ricorso” e che erano risultati una diretta dipendenza dal Direttore della sede di (OMISSIS) nonchè l’adozione di circolari, dal contenuto richiedente elaborazione e proprie del direttore (e su queste due specifiche circostanze ha indicato, rispettivamente, i testimoni R. e S., e D.), la scelta discrezionale dei locali dove effettuare le rilevazioni musicali con il relativo programma mensile, la preposizione ad un’unità definita “complessa” ossia formata da sei dipendenti con varie funzioni accorpate, la verifica del verbale di constatazione; 4) operato la sussunzione di tale attività, come ricostruita a seguito dell’istruttoria, nella declaratoria del 5^ livello, ritenuta appropriata anche a seguito della verifica dell’assenza di “direttive prestabilite” (elemento caratterizzante il 4^ livello) inoltrate alla C..

4. In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare le spese di lite a favore del controricorrente, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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