Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19178 del 20/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 20/09/2011), n.19178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10833/2010 proposto da:

P.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI PRISCILLA 35/2, presso lo studio dell’avvocato PICARDI

CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI LORENZO Vincenzo,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA – Società di Trasporti e Servizi p.a.

– società con socio unico soggetta all’attività di direzione e

coordinamento di Ferrovie dello Stato in persona dell’institore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso

lo studio dell’avvocato CONSOLO Giuseppe, che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 892/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

17.12.09, depositata il 31/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in Camera di consiglio del 13 luglio 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con sentenza depositata il 31 dicembre 2009 e notificata il successivo 12 febbraio 2010, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado, di rigetto della domanda di P.L. nei confronti della datrice di lavoro Rete ferroviaria Italiana s.p.a., di inquadramento nell’8^ livello retributivo di cui al C.C.N.L. applicato con decorrenza dal dicembre 1993, in ragione dello svolgimento da tale data delle mansioni di dirigente delle gestioni riunite del polo merci di (OMISSIS).

Avverso tale sentenza propone ora ricorso per cassazione P. L., con due motivi, notificandolo il 13 aprile 2010.

I due motivi attengono ambedue ad un vizio di motivazione della sentenza.

L’intimata si è costituita con rituale controricorso.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

La controricorrente deduce l’inammissibilità del ricorso in quanto nell’elenco dei documenti con esso allegati non figurerebbe la copia notificata della sentenza impugnata, ma solo copia conforme della stessa.

La deduzione e infondata, in quanto agli atti risulta depositata contestualmente al ricorso per cassazione, la copia notificata della sentenza impugnata.

Il ricorso è manifestamente fondato nel primo motivo e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere accolto.

La sentenza impugnata ha infatti affermato che “non è contestato che l’inquadramento dell’appellante… corrispondeva all’epoca, all’organico ed alle previsioni contrattuali”.

Viceversa, il ricorrente dimostra col primo motivo, riproducendo il contenuto al riguardo dell’atto, di appello di avere sostenuto e ampiamente argomentato la riconducibilità delle mansioni da lui descritte – e risultate dall’istruttoria testimoniale – alla declaratoria contrattuale relativa all’8 livello di cui al C.C.N.L., riprodotta, insieme a quella riguardante il livello inferiore da lui ricoperto, nel medesimo atto di appello.

Ne consegue che affermando non essere stata contestata la correttezza dell’inquadramento all’epoca in cui il ricorrente aveva ricoperto la posizione, la Corte territoriale ha omesso di esaminare le argomentazioni addotte dall’appellante a sostegni) del proprio diritto all’inquadramento superiore sulla base delle declaratorie del C.C.N.L. applicato.

La sentenza impugnata prosegue, rilevando che “l’appellante peraltro deduce che il posto da lui occupato (capo gestione merci a (OMISSIS)) è stato riclassificato ed elevato al superiore inquadramento, in forza di accordo stipulato il 26 aprile 1995 e rivendica tale inquadramento superiore perchè il posto era da lui occupato”.

La Corte d’appello ha quindi concluso nel senso che la pretesa non è fondata in quanto la riclassificazione aveva avuto effetto dal 1 giugno 1995 e da tale data l’appellante era stato sollevato dalle mansioni, divenute superiori rispetto al suo inquadramento. “Ne consegue che l’appellante non può rivendicare lo svolgimento di mansioni superiori essendo le mansioni da lui svolte congrue rispetto all’inferiore inquadramento, finchè esso è stato sollevato dalle mansioni, divenute superiori rispetto al suo inquadramento”.

Il ricorrente censura col secondo motivo l’affermazione della Corte territoriale, che avrebbe frainteso il senso delle censure da lui svolte, dirette a sostenere che la riclassificazione della sua posizione avvenuta con l’accordo del 26 aprile 1995, sia pure con decorrenza dal successivo 1 giugno, aveva avuto lo scopo di adeguare l’inquadramento relativo alla funzione considerata in base alla valutazione del livello professionale necessario per svolgerla e quindi che assumesse valore significativo della professionalità da lui espletata nella posizione “valorizzata”.

Senonchè, con l’affermazione che comunque la nuova qualifica decorreva solo dal 1 giugno 1995, secondo il sistema di valorizzazione contrattualmente previsto nel settore, la Corte territoriale ha ancorato la propria decisione alla valutazione delle parti collettive, ritenute comunque sovrane in materia, sicchè appare necessario per vincerla la dimostrazione che l’accordo di valorizzazione viola il C.C.N.L.; e ciò attraverso la dimostrazione che, già alla stregua delle declaratorie di questo, la posizione ricoperta dal P. presso (OMISSIS) era inquadrabile nell’area 5, livello 8^; che sono le difese richiamate dal ricorrente nel primo motivo di ricorso”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

La società ha depositato una memoria.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, che non appare contrastata in maniera vincente dalla memoria della società. Il richiamo da questa effettuato alla frase della sentenza impugnata “essendo le mansioni da lui svolte congrue rispetto all’inferiore inquadramento” (riferita anche nella relazione) fonda infatti, nell’economia del giudizio della Corte territoriale, sulla precedente affermazione secondo la quale “non è contestato che l’inquadramento dell’appellante… corrispondeva all’epoca all’organico ed alle previsioni contrattuali”, che è stata ritenuta non corrispondere alla realtà processuale.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2011

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