Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19178 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 06/07/2021), n.19178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23833/2015 R.G. proposto da:

T.D., rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Nunziante

Cesaro, presso il cui studio in Salerno, via Luigi Guercio, n. 44,

è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 1759/15 della Commissione tributaria regionale

per la Campania, depositata il 20/2/2015 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

12/05/2021 dalla Dott.ssa Pirari Valeria.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate notificò a T.D. due avvisi di accertamento, con il quali rettificò i redditi dichiarati dal predetto per gli anni di imposta 2006 e 2007, ai sensi del D.P.R. 12 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, in ragione del possesso di alcuni beni e servizi e, in particolare, di un’autovettura in locazione finanziaria al 50%, di altra autovettura in proprietà e di un’assicurazione fondo pensione, quanto al primo periodo, e delle medesime due autovetture dell’anno precedente, di un’ulteriore autovettura acquistata al 50% con finanziamento per 48 rate e di un’assicurazione per fondo pensioni, quanto al secondo. Impugnati i predetti atti dal contribuente, la C.T.P. di Salerno rigettò il ricorso con sentenza n. 196/04/12, depositata il 11/6/2012, che fu confermata dalla C.T.R. per la Campania, adita dal medesimo contribuente, con la sentenza n. 1759/15 emessa il 4/2/2015 e depositata il 20/2/2015.

2. Avverso questa sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente lamenta la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la C.T.R. affermato che l’Ufficio accertatore non aveva contestato le spese sostenute mediante il pagamento dei canoni di leasing, ma unicamente il reddito attribuibile in relazione al possesso dei beni contestati. Ad avviso del contribuente, invece, la decisione non era conforme a legge relativamente al trattamento riservato all’autovettura utilizzata a mezzo di contratto di leasing, in quanto la ricostruzione sintetica del reddito sarebbe dovuta avvenire, in caso di autovettura non di proprietà, ma utilizzata in virtù di contratto di leasing, soltanto ai fini gestionali (con possibilità di considerare i soli canoni pagati) e non anche patrimoniali (con impossibilità di applicare i coefficienti di redditività di cui al D.M. 10 settembre 1992), non essendo possibile determinarne il prezzo di acquisto di tale bene e non potendo questo essere considerato “acquistato” se non nel momento di perfezionamento del trasferimento di proprietà.

2. Il motivo è infondato.

Va innanzitutto premesso che, in tema di ricorso per cassazione, l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina ex se l’inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (in tal senso, Cass., Sez. 5, 03/08/2012, n. 14026; Cass., Sez. 5, 23/05/2018, n. 12690).

Alla stregua di tale principio, deve perciò ritenersi irrilevante, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, il fatto che il ricorrente abbia riferito la doglianza, chiaramente alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, all’art. 360 c.p.c., n. 4, anzichè al n. 3 della medesima disposizione.

Ciò premesso, si osserva come, in tema di accertamento tributario con metodo sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nel testo vigente ragione temporis, anteriore alla modifica intervenuta con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, l’Amministrazione finanziaria possa presumere il reddito complessivo netto sulla base di una serie di indici di capacità contributiva fondati sui consumi e, in particolare, sulla disponibilità dei beni e servizi descritti nella tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992 e nel D.M. 19 novembre 1992 (c.d. redditometro) e su ulteriori circostanze di fatto indicative di una diversa capacità contributiva (Cass., Sez. 5, 21/07/2015, n. 15289). La rettifica del reddito secondo tali modalità dispensa l’amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, in quanto la disponibilità dei beni individuati nei predetti decreti costituisce una presunzione di capacità contributiva da qualificare come legale ai sensi dell’art. 2728 c.c., con la conseguenza che è legittimo l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente l’onere di fornire la prova dell’inesistenza del reddito presunto o della misura inferiore dello stesso (Sez. 5, 19/04/2013, n. 9539; Cass., Sez. 6 – 5, 10/08/2016, n. 16912; Cass., Sez. 5, 31/10/2018, n. 27811; Cass., Sez. 6 – 5, 26/06/2017, n. 15899), la quale non deve riguardare la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (Cass., Sez. 5, 26/11/2014, n. 25104; Cass., Sez. 6 – 5, 26/01/2016, n. 1332).

Orbene, nonostante i canoni di leasing sui beni di lusso siano espressamente contemplati soltanto nel D.M. 24 dicembre 2012, Tabella A allegata, attuativo del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che però, in ragione della esplicita ed inequivoca disposizione transitoria contenuta nell’art. 22, comma 1, è applicabile solo a far data dall’anno di imposta 2009, deve ritenersi che essi non possano essere esclusi per gli anni di imposta antecedenti al 2009, ancorchè il leasing non sia indicato nel D.M. 10 settembre 1992 e nel D.M. 19 novembre 1992 (in questo senso vedi Cass., Sez. 6-5, 19/11/2018, n. 29750, in motivazione).

Sul punto vale richiamare, infatti, il D.M. 10 settembre 1992, art. 3, comma 7, il quale, nell’indicare i criteri per la determinazione della capacità contributiva, stabilisce che al valore ottenuto secondo le modalità indicate nei precedenti commi, “devono essere aggiunti l’eventuale quota relativa ad incrementi patrimonali determinata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 5, anche con riguardo all’acquisto dei beni di cui al comma 1”, ossia a quelli, anche della stessa categoria, compresi nella tabella allegata al medesimo decreto, la cui disponibilità è considerata “indicativa, per il relativo periodo di imposta, di un valore che si ottiene in base ai criteri indicati nei successivi commi”.

Tali beni e servizi, peraltro, non necessariamente devono essere quelli descritti nella tabella allegata al decreto, secondo quanto indicato nel ridetto D.M., art. 1, comma 1, recante la “Definizione di disponibilità di beni e servizi ai fini della determinazione del reddito presuntivo”, essendo comunque riconosciuta dal successivo comma 2 la facoltà dell’Ufficio di “utilizzare per la determinazione sintetica del reddito complessivo netto anche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva diversi da quelli menzionati nel comma 1”.

Ciò comporta che il valore di utilizzo dei beni-indice di cui al comma 1 dell’art. 1 e di quelli indicativi di capacità contributiva di cui al successivo comma 2, tra cui può dunque rientrare anche un’autovettura acquistata in leasing, debba essere determinato sulla base della tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992, con l’aggiunta dell’eventuale quota di incrementi patrimoniali determinata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, che considera detta spesa sostenuta con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui essa è effettuata e nei quattro anni precedenti, e che esso possa essere costituito anche dall’onere finanziario del pagamento delle rate, sia di locazione finanziaria, sia di rimborso del finanziamento del prezzo di acquisto (in questi termini, vedi Cass., Sez. 5, 30/3/2021, n. 8721, in motivazione).

Orbene, i giudici di merito, nel respingere la censura proposta in merito al trattamento fiscale dei canoni di leasing e della rate del finanziamento per la disponibilità delle autovetture che era stata fondata sull’irrilevanza dell’importo scaturito dall’applicazione dei coefficienti sul bene nella disponibilità del contribuente, hanno osservato come l’Ufficio avesse in realtà contestato non già le spese sostenute per il pagamento dei canoni, bensì il reddito attribuibile in relazione al possesso dei beni contestati e come, in ragione dell’uso promiscuo delle autovetture, la loro valutazione fosse avvenuta sia sotto il profilo gestionale, sia patrimoniale, derivando da quest’ultimo aspetto che la spesa intesa come esborso, in quota, rilevasse nell’anno in corso e nei quattro precedenti, così sostanzialmente attenendosi ai principi sopra espressi.

Ne consegue l’infondatezza del motivo.

10. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma degli stessi artt. 1-bis e 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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