Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19178 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.02/08/2017),  n. 19178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7883-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.A., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

FABIO PACE (avviso postale ex art. 135);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/2012 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA

depositata il 03/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 29.4.2009 l’Agenzia delle Entrate notificava a S.A. un provvedimento di rigetto dell’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva per rivalutazione di terreno relativa all’anno 2004.

Contro il diniego di rimborso la contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo accoglieva con sentenza n. 308 del 2010.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria regionale perchè proposto tardivamente a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, con unico motivo, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

S.A. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato. A norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 il termine di sessanta giorni per impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale decorre dalla data di notificazione della sentenza; la notificazione a mezzo posta si considera effettuata alla data di spedizione dell’atto di appello (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5). Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, vigente ratione temporis, prevedeva un autonomo obbligo di deposito di copia dell’atto di appello, se notificato a mezzo del servizio postale, presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, da effettuarsi entro il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, vale a dire entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di proposizione dell’appello, termine anch’esso previsto a pena di inammissibilità dell’appello.

La Commissione tributaria regionale ha operato una commistione dei termini stabiliti dalle due disposizioni: premesso che la sentenza della Commissione tributaria provinciale era stata notificata in data 15.11.2010, ha considerato tardivo l’atto di appello, avendo riguardo, ai fini della scadenza del termine di sessanta giorni, alla data di deposito della copia dell’atto di appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale (7.2.2011), anzichè alla precedente data di spedizione, tempestiva, dell’atto di appello (10.1.2011).

La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione. Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardi in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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