Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19177 del 19/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 19177 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: RUBINO LINA

ha pronunciato la seguente

CC

ORDINANZA

sul ricorso 1596-2016 proposto da:
MAMAZZA GIOVANNI, domiciliato ex lege in ROMA, presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARIAGRAZIA
CARUSO giusta procura speciale a margine del ricorso;
•■

– ricorrenti contro

COMUNE TREMESTIERI ETNEO ;

2018
1288

intimato-

Nonché da:
COMUNE TREMESTIERI ETNEO in persona del Sindaco pro
tempore Dott. SANTI RANDO, domiciliato ex lege in
ROMA,

presso

la

CANCELLERIA

1

DELLA

CORTE

DI

Data pubblicazione: 19/07/2018

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
MATTEO FRENI, PATRIZIA ROMANO giusta procura speciale
in calce al ricorrente incidentale;
– ricorrente incidentale contro

– intimato –

avverso

la

sentenza

n.

1153/2015

della

CORTE

D’APPELLO di CATANIA, depositata il 06/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/04/2018 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;

2

MAMAZZA GIOVANNI;

R.G. 1596/2016
I FATTI DI CAUSA
1. Nel 1981 Giovanni Mamazza citò in giudizio dinanzi al Tribunale di
Catania, Sez. Distaccata di Mascalucia il Comune di Tremestieri Etneo

col suo stabile (destinato a sala cinematografica, a salone per feste, a varie
attività commerciali ed appartamenti), eseguiti non diligentemente dall’Ente
convenuto, le acque piovane si erano riversate nel salone (sito ad un livello
inferiore rispetto al piano stradale) destinato a ricevimenti e feste. Chiedeva
pertanto condannarsi il Comune all’eliminazione delle cause di tali
infiltrazioni e al risarcimento dei danni, consistenti nel mancato utilizzo del
salone.
2. Con sentenza non definitiva n. 165/2000, il Tribunale condannava il
Comune al pagamento di £15.000.000, a titolo di perdita del canone locativo,
rimettendo la causa in istruttoria. Completata quest’ultima, con sentenza
definitiva n. 987/2002, il Tribunale rigettava la domanda di condanna del
Comune alla esecuzione dei lavori necessari ad eliminare le cause delle
infiltrazioni, ritenendo preclusa al giudice ordinario la possibilità di irrogare
la condanna ad un facere nei confronti di una Pubblica Amministrazione.
Condannava però il Comune al risarcimento dei danni, nella misura di euro
217.000 circa (comprensivi dei costi per le opere di ripristino, per l’acquisto
dei materiali, per il mancato uso, per i mancati redditi derivanti
dall’immobile). Evidenziava che l’attore, nel corso del giudizio, aveva
ampliato il petitum, facendo rientrare in esso tutti i danni subiti per
l’allagamento, senza contestazione delle controparti, introducendovi anche i
danni connessi all’allagamento della sala cinematografica, alla riduzione della

3

lamentando che, a seguito dei lavori di allargamento della strada confinante

capienza di essa e poi, dal 1985 in poi, alla cessazione dell’attività di
proiezione cinematografica, allorchè la prosecuzione delle infiltrazioni
copiose di acqua piovana avevano reso del tutto impraticabile, negli assunti
dell’attore, la prosecuzione dell’attività.
3. Nel 2008 il Mamazza citò nuovamente in giudizio dinanzi al Tribunale di

dell’Ente e lamentando che il comportamento gravemente omissivo dello
stesso, quanto alla eliminazione delle infiltrazioni, perdurasse ancora,
nonostante l’esito del giudizio instaurato nel 1981; che nel 1987 aveva
presentato domanda volta ad ottenere un cambio di destinazione d’uso dei
suoi locali per contenere ulteriori danni; e che aveva fatto ricorso a
numerosi accorgimenti precari per continuare ad utilizzare, al meno in parte,
la sala cinematografica. Chiedeva pertanto dichiararsi e confermarsi la
responsabilità del Comune in ordine alla carente attività di costruzione della
strada pubblica; condannarsi lo stesso all’eliminazione delle cause delle
infiltrazioni d’acqua nelle aree di sua proprietà; a pagare tutte le somme
relative al mancato utilizzo dell’intera costruzione di proprietà del Mamazza;
a pagare le somme necessarie per eliminare i manufatti realizzati a suo
tempo a carattere provvisorio dal Mamazza stesso e per eseguire a regola
d’arte i lavori necessari a riportare in pristino l’intero immobile come era in
origine prima dell’evento dannoso del 1981; a rifondere le spese annualmente
sostenute per la spicconatura e tinteggiatura del salone.
4. Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 208/2010, rigettò le domande attoree
in accoglimento dell’eccezione di giudicato sollevata dall’Ente convenuto, in
relazione alle sentenze del Tribunale di Catania, sezione Stralcio, n.
165/2000 e n. 987/2002. In particolare, il Giudice di primo grado affermò
che la pretesa fatta valere dall’attore coinvolgesse necessariamente
4

Catania, il comune di Tremestieri Etneo, deducendo la responsabilità

l’accertamento di questioni ormai coperte dal giudicato (ossia la sussistenza o
meno della responsabilità dell’ente per i danni patiti e l’ammontare degli
stessi); e che tale giudicato, coprendo il dedotto ed il deducibile, fosse
ostativo della proposizione di domande che avrebbe dovuto far valere in quel
giudizio.

dell’accoglimento dell’eccezione di giudicato ed insistendo in tutte le
domande già proposte. Si costituiva in giudizio il Comune di Tremestieri. La
Corte d’appello rigettava il gravame, confermando in particolare l’esistenza
del giudicato in relazione alle domande con cui il Mamazza chiedeva (la
conferma del)l’accertamento di responsabilità del Comune e la condanna
all’esecuzione delle opere necessarie a porre fine alle infiltrazioni, il cui
esame era stato oggetto di esplicita statuizione passata in giudicato; affermava
inoltre che il giudicato coprisse le domande concernenti tutti i danni
conseguenti all’allagamento dei locali attorei, anche quelli verificatisi al piano
superiore, originariamente adibito a cinema, anteriormente alla
pubblicazione della sentenza n. 987/2002, posto che lo stesso Mamazza
riconosceva di aver ottenuto il risarcimento per le opere realizzate per porvi
rimedio; affermava che il Giudice di primo grado avesse invece errato nel
ritenere che i danni successivi alla pubblicazione della summenzionata
sentenza fossero deducibili prima del loro verificarsi, non considerando la
natura certamente permanente dell’illecito in esame; ma che le domande
relative a detti danni successivi dovessero comunque essere rigettate: quella
riguardante le somme relative al mancato utilizzo dell’intera costruzione, in
quanto il Mamazza non aveva provato di aver dovuto rinunciare, nel 1985,
all’utilizzo della sala cinematografica, trasformandola in appartamenti, a
causa delle infiltrazioni da risalita provenienti dal salone sottostante
5

5. Contro tale sentenza proponeva appello Giovanni Mamazza, dolendosi

(peraltro, valorizzava che proprio il Mamazza avesse riferito ai carabinieri di
aver cessato l’attività cinematografica perché la stessa non era redditizia);
quella relativa alle somme necessarie per l’eliminazione dei manufatti a suo
tempo eseguiti a carattere provvisorio e per l’esecuzione dei lavori necessari
per riportare in pristino l’intero immobile, in quanto il Mamazza neppure

peraltro non ne chiedeva la rimessione in pristino, ma incomprensibilmente
la rimozione, senza spiegare perché la necessità di una tale rimozione
scaturisse proprio dalla prosecuzione delle infiltrazioni, addebitabili alla
condotta omissiva del Comune; quella relativa infine agli esborsi sostenuti
per spese di spicconatura e tinteggiatura del salone, per carenza di prova.
6. Contro la sentenza n. 1153/2015 della Corte d’appello di Catania, depositata
il 6.7.2015, propone ricorso per Cassazione, con quattro motivi, Giovanni
Mamazza. Resiste con controricorso contenente anche un motivo di ricorso
incidentale -con riferimento al capo della sentenza con cui viene affermata la
azionabilità dei danni successivi alla pubblicazione della sentenza n.
987/2002- il Comune di Tremestieri Etneo.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale.
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa interpretazione
degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c.; violazione del
principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.);
violazione dell’art. 345 c.p.c. (tantum devolutum quantum appellatum) violazione
dell’art. 360 c.p.c. n. 3 e dell’art. 360 c.p.c. n. 5.
Lamenta che l’azione proposta nel 2008 non sia sovrapponibile a quella introdotta
col giudizio conclusosi con le sentenze 165/2000 e 987/2002, in quanto l’originaria

6

aveva dedotto che i manufatti fossero stati danneggiati dalle infiltrazioni e

domanda era finalizzata esclusivamente ad ottenere il risarcimento danni derivanti
dal mancato utilizzo del salone, nonché i danni subiti dal salone stesso in
conseguenza delle infiltrazioni ed il rimborso delle somme occorrenti per effettuare
le opere precarie su tutto l’immobile al fine di contenere il flusso dell’acqua.
Osserva come sia stata accertata, con sentenze ormai coperte dal giudicato (n.

di realizzazione della via pubblica; e che l’accertamento di detta responsabilità
consenta, stante il mancato intervento del Comune al fine di eliminare i vizi che
provocano danni all’immobile di proprietà del Mamazza, di allegare con autonoma
domanda risarcitoria fatti successivi, nuovi e comunque non precedentemente
valutati.
Aggiunge che il principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile va
inteso nel senso che il giudicato copre l’azione qual è stata concretamente
esercitata, sul fondamento dei fatti costitutivi allegati e che debbono intendersi
implicitamente inclusi nella medesima causa petendi; e che peraltro risultasse
inequivoca la volontà dell’odierno ricorrente di limitare nel precedente giudizio la
richiesta risarcitoria ad alcune specifiche voci di danno (in particolare, ai danni
verificatisi fino a quel momento su porzione circoscritta dell’immobile -salone
adibito a feste -), con conseguente possibilità di domandare con autonomo giudizio
ulteriori profili di danno non specificamente dedotti in quella sede, a fronte della
pervicace inerzia del Comune convenuto nel non eliminare le cause del danno.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa interpretazione
dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 324 c.p.c.; violazione e falsa interpretazione
dell’art. 191 c.p.c. nonché dell’art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.
Lamenta che, con riguardo alla domanda risarcitoria per le somme relative al
mancato utilizzo dell’intera costruzione di proprietà del Mamazza, la sentenza
impugnata abbia errato nella parte in cui ha ritenuto non provato il danno
7

165/2000 e n. 987/2002), la responsabilità del Comune per l’esecuzione dei lavori

lamentato dall’odierno ricorrente in quanto nessun accertamento tecnico sarebbe
stato compiuto al riguardo, pur a fronte di una reiterata richiesta della parte di
nomina del consulente tecnico al fine di accertare che le infiltrazioni da risalita
presenti nell’immobile avessero reso inagibile anche la sala cinematografica posta al
piano superiore.

potuto che condurre alla condanna dell’amministrazione, posto che nel caso di
specie il disagio e le privazioni patiti dal ricorrente nel godimento dell’immobile di
sua proprietà per effetto delle infiltrazioni di acqua e degli accorgimenti precari
realizzati al fine di contenerle sia da considerarsi espressione di un danno
patrimoniale risarcibile a prescindere da ulteriori supporti probatori, per la cui
determinazione si può fare riferimento al c.d. danno figurativo costituito dal
valore locatizio del cespite.
Lamenta inoltre l’erroneità della sentenza impugnata per avere, di fatto, attribuito
valore confessorio alla dichiarazione effettuata dal Mamazza ai carabinieri in sede di
sommarie informazioni del 1994, omettendo ogni motivazione sugli elementi
oggettivo e soggettivo (animus confitendi) per essa richiesti; e ciò, peraltro, a fronte
di una specifica contestazione su tale circostanza da parte del Mamazza già in sede
di memoria ex art. 183 c. VI n. 1.
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.
(corrispondenza chiesto e pronunciato); violazione del principio tantum devolutum

quantum appellatum (art. 345 c.p.c.); violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione
dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss.; violazione dell’art.
360 n. 5 c.p.c.; violazione e falsa interpretazione dell’art. 2909 c.c. in relazione

all’art. 324 c.p.c.; violazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c. 2729,
115 c.p.c. violazione dell’art. 191 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

8

Osserva che una tale circostanza -ove posta a base della decisione- non avrebbe

Lamenta che, quanto alla domanda risarcitoria per le somme necessarie ad
eliminare i manufatti a carattere provvisorio e a riportare in pristino l’intero
immobile, la Corte abbia sostituito la domanda proposta con una diversa,
modificandone i fatti costitutivi e fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e
allegata in giudizio dall’odierno ricorrente, con ciò incorrendo quindi nel vizio di

Osserva che dalla corretta interpretazione della domanda, dei fatti e delle
circostanze allegate si evinca come la sentenza abbia quindi omesso di pronunciarsi
in ordine ai lamentati danni derivanti dalla collocazione delle opere precarie
finalizzate a ridimensionare e circoscrivere l’afflusso delle acque piovane e alla
conseguente rimessione in pristino dell’immobile, pronunciandosi invece su una
non richiesta domanda di risarcimento in ordine alla rimozione dei manufatti
danneggiati a causa delle infiltrazioni da risalita.
Lamenta che, sulla scorta dell’accertata responsabilità del Comune (con le sentenze
n. 165/2000 e 987/2002), la Corte avrebbe potuto nominare un apposito
consulente tecnico per accertare e quantificare i danni lamentati; e che peraltro la
valutazione della necessità di tali interventi ed i costi relativi possa farsi rientrare
nelle nozioni di comune esperienza di cui all’art. 115 c.p.c.
Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa interpretazione
dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 324 c.p.c.; violazione dell’art. 2043 c.c. in
relazione all’art. 2697 c.c. 2729 e 115 c.p.c. ;violazione dell’art. 191 c.p.c., in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..
Lamenta che, quanto alla domanda di riconoscimento delle somme annualmente e
puntualmente sborsate dal Mamazza per spicconatura e tinteggiatura del salone, la
Corte abbia errato nel rigettarla per carenza di prova in ordine ai lavori resi
necessari dalle infiltrazioni, senza predisporre accertamenti tecnici, pur a fronte di
una reiterata richiesta della parte di nomina del consulente tecnico al fine di
9

ultrapetizione.

accertare che le infiltrazioni da risalita presenti nell’immobile avessero reso
inagibile anche la sala cinematografica posta al piano superiore, e pur rientrando la
valutazione della necessità di tali interventi e i costi relativi nelle nozioni di
comune esperienza ex art. 115 c.p.c.

Il ricorso incidentale.

incidentale denuncia a sua volta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.,
con riferimento all’art. 324 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
Lamenta che, anche con riguardo ai danni successivi alla pubblicazione della
sentenza n. 987/2002, si sarebbe formato il giudicato esterno, in quanto nel caso di
specie si verserebbe in una ipotesi di illecito istantaneo con effetti permanenti (e
non di illecito permanente, come sostenuto dal ricorrente);

e che, pertanto,

correttamente la sentenza di primo grado avesse dichiarato l’inammissibilità della
relativa domanda.
Osserva, infatti, che la sentenza n. 987/2002 abbia riconosciuto il risarcimento di
tutti i danni derivanti dai lavori effettuati dalla P.A., alcuni di essi anche relativi alla
sala cinematografica; e che, essendo intervenuto un giudicato in tal senso che va a
coprire non solo quanto a suo tempo dedotto, ma anche il deducibile (ossia le
questioni che -sebbene non investite esplicitamente della decisione- costituiscono
tuttavia presupposto logico essenziale ed indefettibile della decisione stessa), ciò sia
ostativo alla proposizione di domande che avrebbero dovuto essere fatte valere in
quel giudizio.
Lamenta che sia dal verbale di precisazione delle conclusioni, sia dalla comparsa
conclusionale -entrambi relativi al giudizio definito con le sentenze n. 165/2000 e
987/2002- si evinca che il Mamazza, lungi dal riservarsi di richiedere i danni via via
prodotti e/o quelli futuri, si sia limitato ad invocare tutti i danni.

10

Nel ricorso incidentale proposto dal comune di Tremestieri Etneo, il ricorrente

Osserva altresì come la pronuncia del Giudice di primo grado sul punto applichi il
principio dell’unitarietà del diritto al risarcimento dei danni che implica, quale
effetto processuale, l’infrazionabilità del giudizio di liquidazione.
Il ricorso principale va dichiarato complessivamente inammissibile.
La corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di giudicato

Quanto alla questione proposta dal primo motivo, nel primo giudizio il Mamazza
aveva proposto la domanda di condanna dell’amministrazione a rimuovere le cause
delle infiltrazioni in atto (chiedendo la ricostruzione del muro di sostegno, troppo
basso e che veniva a gravare, invece di sostenerla, sulla proprietà Mamazza, e
chiedendo venisse modificata la errata pendenza della strada). Accertata con
sentenza ormai passata in giudicato la responsabilità del Comune in relazione
all’errata tecnica di costruzione della strada, la domanda volta all’eliminazione delle
cause delle continue infiltrazioni venne a suo tempo rigettata dalla sentenza del
2002 del Tribunale di Catania sul presupposto che la p.a. non potesse essere
condannata ad un facere.
Questa affermazione non è stata a sua volta impugnata, quindi, corretta o errata
che essa fosse, è ormai passato in giudicato, nei rapporti tra il Mamazza e il
Comune di Tremestieri, il rigetto della domanda di condanna dell’amministrazione
pubblica alla eliminazione della causa delle infiltrazioni.
Per quanto concerne il profilo della frazionabilità delle domande, come emerge
dalle delle vicende processuali come sopra ricostruite, la domanda risarcitoria
proposta dal Mamazza con il primo giudizio, in origine circoscritta ai danni
verificatisi nel salone per feste danzanti, era stata dallo stesso ampliata in corso di
causa ai danni verificatisi nella sovrastante sala cinematografica ed ampiamente
accolta. La domanda non era quindi riproponibile in un secondo giudizio.

11

e di infrazionabilità della domanda risarcitoria.

Deve aggiungersi che, per eventuali danni residui e futuri, in un illecito che deve
essere peraltro qualificato come istantaneo ad effetti permanenti (secondo il
principio per cui la mera protrazione degli effetti negativi derivanti da una
condotta illecita integra un illecito istantaneo ad effetti permanenti e non già un
illecito permanente, per il quale soltanto è configurabile un diritto al risarcimento

n. 13201 del 2013), è in ogni caso applicabile il principio della unitarietà del diritto
al risarcimento del danno, in base al quale in tema di risarcimento dei danni da
responsabilità civile, l’unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso
processuale dell’ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano
che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a
lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a
tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta.
Come già più volte affermato da questa Corte, infatti, il principio del giusto
processo, espresso dall’art. 111, primo comma, Cost., non consente più di
utilizzare, per l’accesso alla tutela giudiziaria, metodi divenuti incompatibili con
valori avvertiti come preminenti ai fini di un efficace ed equo funzionamento del
servizio della giustizia, e impedisce, perciò, di accordare protezione ad una pretesa
priva di meritorietà e caratterizzata per l’uso strumentale del processo (principio
già espresso da Cass. n. 28286 del 2011, ripreso tra le altre da Cass. n. 7195 del
2015).
Tale uso strumentale del processo, tendente anche ad ottenere in questa sede,
inammissibilmente, una diversa lettura delle stesse vicende processuali, esce
confermato dall’esistenza, sugli stessi fatti (danni alla sala cinematografica del
Mamazza da infiltrazioni derivanti dalle modalità di costruzione della strada da
parte del Comune), di una terza causa, introdotta sempre dal Mamazza, definita in
appello con sentenza di rigetto n. 1803 del 2015, depositata dalla Corte d’Appello
12

che sorge in modo continuo e che in modo continuo si prescrive , espresso da Cass.

di Catania il 27.11.2015, il cui ricorso per cassazione è stato definito dalla
ordinanza n.27742 del 2017 del 22 novembre 2017 che ha dichiarato inammissibili
sia il ricorso principale del Mamazza (articolato in motivi diversi dagli attuali) che
il ricorso incidentale del Comune, simile all’attuale.
Vi è poi da aggiungere che la Corte d’appello, anche laddove ha ammesso la

della diversa qualificazione dell’illecito come permanente, ne ha poi escluso la
risarcibilità in concreto perché ha ritenuto tali danni ( danni da mancato utilizzo
della sala cinematografica) carenti di prova ; o per altre voci ( danni per eliminare i
manufatti realizzati dallo stesso attore a carattere provvisorio per contenere
l’immissione delle acque), l’ha rigettata perché ha ritenuto la domanda da un lato
illogica (rimozione delle opere installate dallo stesso attore) e non provato che i
danni ai manufatti si fossero verificati successivamente alla prima sentenza. Anche
la domanda volta ad ottenere i danni da spicconatura annuale e ritinteggiatura
dell’immobile è stata rigettata per carenza di prova.
Conclusivamente, la domanda volta a far condannare l’amministrazione alla
rimozione delle cause delle infiltrazioni non era proponibile nel secondo giudizio,
perché coperta da giudicato.
Le domande risarcitorie per danni futuri, la cui risarcibilità per alcune voci di
danno è stata astrattamente ammessa dalla corte d’appello sulla base di una
qualificazione non condivisibile dell’illecito (illecito permanente anziché istantaneo
con efficacia permanente), che ha condotto la stessa corte ad una non corretta
applicazione del principio di infrazionabilità dell’illecito, sono state comunque
rigettate nel merito perché non provate, con giudizio in fatto del quale si tende ad
ottenere inammissibilmente, in questa sede, la rinnovazione.
Il ricorso incidentale, proposto dalla parte risultata totalmente vittoriosa in
appello e diretto ad incidere solo sulla motivazione della sentenza impugnata
13

astratta risarcibilità di alcuni dei danni c.d. futuri allegati dal Mamazza, sulla base

rimane assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del principale, in quanto la
condizione di parte integralmente vincitrice del ricorrente incidentale non consente
– come richiesto dal Comune con la memoria – la correzione della motivazione
della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 c.p.c. (v. Cass. n. 658 del 2015).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115
del 2002.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Pone a
carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che
liquida in complessivi euro 9.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese
generali ed accessori.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 23.4.2018

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA