Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19177 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/07/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 17/07/2019), n.19177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18628/2015 R.G. proposto da:

Telecom Italia S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Federico Confalonieri n. 5, presso lo Studio dell’Avv. Emanuele

Coglitore, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente con

l’Avv. Maria Grazia Bruzzone, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 492/28/15, depositata il 19 gennaio 2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 maggio 2019

dal Cons. Dott. Bruschetta Ernestino Luigi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Sorrentino Federico, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

udito l’Avv. Gianluca Calderara, per delega dell’Avv. Emanuele

Coglitore, per la ricorrente;

udito l’Avv. dello Stato Francesca Subrani, per la controricorrente;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con l’impugnata sentenza, la Regionale della Campania confermava la prima decisione che aveva rigettato il ricorso promosso da Telecom Italia S.p.A. avverso il diniego di rimborso di dazi pagati in relazione all’importazione di dispositivi elettronici denominati “(OMISSIS)”, senza modem incorporato, utilizzabili come decoder televisivo digitale e terrestre e con accesso a internet mediante collegamento via cavo o con connessione wi-fi.

2. La Regionale riteneva difatti che non potesse essere applicata la sottovoce tariffaria n. 8528 71 15 della Nomenclatura Combinata Allegato I Reg. CE 23 luglio 1987 n. 2658, che esentava le importazioni dai dazi; e questo perchè, il “(OMISSIS)”, non avendo incorporato il modem, come invece altri apparecchi elettronici definiti set-top box, non poteva avere da solo accesso a internet, con la conseguente impossibilità di un diretto scambio interattivo di comunicazione in rete, da considerarsi invece essenziale per l’inserimento nella voce tariffaria in discussione.

3. La contribuente ricorreva per due motivi, ulteriormente illustrati con memoria; le Dogane resistevano con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, premesso che dovevano intendersi inter partes pacifiche le caratteristiche tecniche dei “(OMISSIS)”, in particolare che gli stessi non avevano incorporato al loro interno un modem che consentisse un diretto accesso a internet, la contribuente rimproverava alla Regionale di non aver correttamente interpretato la Nomenclatura Combinata; questo perchè, esponeva la contribuente, nella sottovoce tariffaria n. 8528 71 15, come di recente modificata dal Reg. di esec. UE Comm. 24 giugno 2011 n. 620, applicabile ratione temporis, dovevano ricomprendersi anche quei dispositivi che, come i “(OMISSIS)”, pur essendo principalmente predisposti alla registrazione e riproduzione di programmi, pur mancando di un modem incorporato, consentivano comunque un accesso a internet via cavo o wi-fi; secondo la contribuente, anche i dispositivi che permettevano questo tipo di connessione a internet sarebbero stati, in effetti, da ricomprendersi tra quelli che rendevano possibile uno scambio diretto di comunicazioni in rete, come del resto confermato dall’interpretazione fornita dal Reg. di esec. UE Comm. 21 febbraio 2012 n. 155 (Articolo 1. Nel capitolo 85 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, è inserita la nota complementare 3, che segue: “3. Unicamente per l’applicazione delle sottovoci 8528 71 15 e 8528 71 91, il termine “modem” si riferisce a dispositivi o apparecchiature che modulano e demodulano segnali in entrata e in uscita, come i modem V.90 o i modem via cavo e altri dispositivi analoghi che utilizzano tecnologie per l’accesso a internet, quali WLAN, ISDN e Ethernet. La portata dell’accesso a internet può essere limitata dal fornitore del servizio. Gli apparecchi descritti nelle suddette sottovoci devono consentire un processo di comunicazione bidirezionale o un flusso di informazioni bidirezionale, allo scopo di fornire un scambio interattivo di informazioni”).

1.1. Il motivo è fondato; invero, ciò che richiede l’allargamento tariffario della sottovoce n. 8528 71 15 della Nomenclatura Combinata Allegato I Reg. CE n. 2658 cit., ad opera del Reg. di esec. UE Comm. n. 620 cit. (“Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l’accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi, le cosiddette “set-top box con funzione di comunicazione”, comprese quelle che incorporano un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o riproduzione, purchè non perdano il carattere essenziale di una set-top box che ha una funzione di comunicazione”), è soltanto un accesso diretto a internet, necessario a realizzare uno scambio interattivo di comunicazioni, senza però vincolare la tecnologia da utilizzarsi per accedere alla rete; il dispositivo deve quindi semplicemente avere la capacità di connettersi senza ricorrere ad altri dispositivi, ma lasciando al produttore la scelta delle diverse tecnologie impiegabili per l’accesso, come ad es. quella via cavo.

1.2. La nota complementare n. 3, alle sottovoci n. 8528 71 15 e n. 8528 71 91, ricordata dalla contribuente nell’illustrazione del motivo, proprio questo stabilisce/quando del moden incorporato dà una definizione nella sostanza comprensiva di tutti quei dispositivi che, come il “(OMISSIS)”, per le loro caratteristiche tecniche, sono in grado di collegarsi alla rete senza il medio di altri apparecchi elettronici, ma sfruttando le diverse tecnologie d’accesso, come ad es. quella via cavo.

1.3. Questa precisa definizione interpretativa, che nella sostanza stabilisce come debba intendersi il modem ai fini della sottovoce all’esame, non è smentita dall’art. 2 Allegato Unico Regol. UE 16 febbraio 2012 n. 145, di pochissimi giorni precedente alla “nota complementare 3”, appena veduta; in effetti, l’art. 2 cit., dopo aver descritto al (1) dispositivi nella sostanza analoghi a “(OMISSIS)”; dispostivi, cioè, con diretto accesso a internet, che hanno le seguenti caratteristiche tecniche “Un apparecchio in un alloggiamento unico dalle dimensioni di circa 27 x 15 x 6 cm, comprensivo dei seguenti componenti: – un microprocessore, -due sintonizzatori digitali via cavo, – un modem via cavo, – una memoria flash e – un lettore di “smart. card” per l’accesso condizionato a un fornitore di servizi. L’apparecchio è dotato delle seguenti interfacce: – un ingresso RF e un’uscita RF, – due ingressi Ethernet (R3-45), – due porte USB, – una presa HDMI, -una presa SCART, – sei uscite audio e video RCA, – un’interfaccia S/PDIF (uscita ottica di segnali audio digitali) e – un alloggiamento per un disco rigido. L’alloggiamento dell’apparecchio può essere aperto ed è possibile inserire un disco rigido successivamente alla presentazione. Alla presentazione, l’apparecchio è in grado di ricevere e decodificare segnali televisivi digitali. E’ inoltre in grado di connettersi a internet attraverso il modem. L’apparecchio è in grado di ricevere e decodificare file audio e video provenienti da un apparecchio ubicato in una rete locale attraverso un router. L’apparecchio è in grado di riprodurre file audio e video provenienti da media esterni (quali un disco rigido o una memoria USB) attraverso un’interfaccia USB. L’apparecchio è in grado di registrare e riprodurre i segnali televisivi digitali ricevuti dal fornitore di servizi”; al (3), chiarisce, in modo ineludibile, che anche questi dispositivi possono farsi rientrare nella sottovoce n. 8528 71 15, affermando che: “La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8528, 8528 71 e 8528 71 15. L’apparecchio è un macchinario composito in grado di eseguire le funzioni di entrambe le voci 8521 e 8528. Considerate le sue caratteristiche e principalmente la capacità di registrare solo i contenuti ricevuti dal fornitore di servizi, l’apparecchio è essenzialmente destinato a essere usato per ricevere segnali televisivi. Di conseguenza, è esclusa la classificazione alla voce 8521. Considerato che l’apparecchio non è progettato per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video e che i suoi principali componenti sono due sintonizzatori, un microprocessore e un modem per l’accesso a internet e che è presente la funzione di scambio di informazioni interattivo, l’apparecchio presenta le caratteristiche essenziali di una cosiddetta “set-top box con funzione di comunicazione”. Deve pertanto essere classificato al codice NC 8528 71 15 in quanto “set-top box con funzione di comunicazione””.

2. Assorbito il secondo motivo, svolto in via subordinata, con il quale la contribuente evidenziava l’obbligatorietà, qualora “dovessero ancora sussistere dubbi interpretativi”, di un rinvio pregiudiziale alla Corte unionale.

3. Il ricorso deve essere perciò accolto, l’impugnata sentenza cassata; e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa deve essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso.

4. La novità e complessità delle questioni trattate, giustificano l’integrale compensazione delle spese di ogni fase e grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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