Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19177 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. II, 15/09/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 15/09/2020), n.19177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20176/2019 proposto da:

K.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato

LUCIA PAOLINELLI ed elettivamente domiciliato a Roma, Piazza dei

Consoli 62, presso lo studio dell’Avvocato ENRICA INGHILLERI, per

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2979/2018 della CORTE D’APPELLO DI ANCONA,

depositata il 15/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/1/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Ancona, con ordinanza del 22/12/2017, ha respinto il ricorso con il quale K.M., nato in (OMISSIS), ha impugnato il provvedimento della commissione territoriale, notificato il 20/4/2017, che aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale.

Il ricorrente ha proposto appello avverso l’indicata ordinanza.

Il ministero dell’interno ha resistito al gravame, del quale ha chiesto il rigetto.

La corte d’appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello.

K.M., con ricorso notificato in data 17/6/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso notificato il 29/7/2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando l’omessa valutazione di uno o più fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello si è limitata a fare riferimento alle valutazioni compiute dalla commissione e dal tribunale, senza una approfondita e credibile argomentazione in riferimento al caso di specie e senza alcuna confutazione delle censure che l’istante aveva formulato avverso il provvedimento di diniego della commissione territoriale.

1.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello ha reso una motivazione tautologica e apodittica che diviene meramente apparente, configurando così il vizio, previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, dell’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione della legge, e cioè la Convenzione di Ginevra, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e art. 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5, comma 6, art. 8, comma 3 e art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’istante. La corte, in particolare, ha evidenziato il ricorrente, ha rifiutato la protezione internazionale sostenendo che il richiedente non aveva allegato un timore persecutorio che assuma i connotati di un rischio personale, così come ha respinto la domanda di protezione sussidiaria non avendo rilevato, nella situazione oggettiva del Paese d’origine, la sussistenza di elementi idonei a fondare il rischio effettivo che, in caso di rientro, egli potesse subire un grave danno ai sensi del cit. D.Lgs. n. 251, art. 14.

2.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello ha sostanzialmente confermato il provvedimento reso in precedenza dalla commissione territoriale, senza alcun approfondimento plausibile sulla specifica situazione personale del ricorrente in relazione al contesto del suo Paese d’origine, caratterizzato dal mancato rispetto dei diritti umani, tra cui il diritto alla libertà di autodeterminazione e alla vita stessa, e da una violenza diffusa nei territori di provenienza.

2.3. Il ricorrente, infatti, per la situazione di violenza generalizzata e di spregio dei diritti umani praticata dalle stesse autorità del suo Paese, corre, in caso di rimpatrio, il serio rischio di subire un danno grave e individuale alla vita o alla persona. Il riconoscimento della protezione sussidiaria, infatti, presuppone che il grado di violenza indiscriminata raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile rientrato nel paese in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di quest’ultimo, il rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona.

2.4. Tale situazione, al contrario, a causa di un’errata applicazione dei presupposti per la configurazione della “persecuzione” e, comunque, del “danno grave”, è stata erroneamente sottovalutata dalla corte d’appello, con la conseguente violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

2.5. La corte, in effetti, si è limitata ad fare un cenno alla situazione interna del Gambia ma non si è data carico di procedere, come imposto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, all’accertamento della situazione, mediante l’acquisizione delle informazioni elaborate dalla commissione nazionale per il diritto d’asilo, con la conseguente ulteriore violazione della legge, nè ha provveduto, a fronte degli elementi addotti dal richiedente nella domanda di protezione avanzata e dei documenti dallo stesso prodotti, ad un autonomo esame dei parametri normativi di credibilità delle relative dichiarazioni, in aperta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, omettendo, in definitiva, di verificare se la prospettazione degli episodi di violenza riferiti avessero assunto il livello di intollerabilità denunciati dal ricorrente, configurando, se non una persecuzione, quanto meno il danno grave.

2.6. La corte d’appello, infine, ha proseguito il ricorrente, nella parte in cui ha negato la possibilità di concedere la protezione umanitaria è incorsa nella violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, nonchè in un vizio di motivazione.

2.7. La corte d’appello, infatti, non ha considerato che il richiedente, che presenta un ottimo grado d’integrazione e parla italiano, vanta un particolare fattore di vulnerabilità, rappresentato dallo sradicamento da Paese d’origine, abbandonato oramai da anni, e dal corrispondente radicalmente sociale e lavorativo in Italia.

2.8. Ne deriva, da aggiunto il ricorrente, che, in caso di rientro forzato, può determinarsi la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani fondamentali a danno del richiedente, come il diritto alla vita e alla incolumità.

2.9. D’altra parte, ha concluso il ricorrente, il diniego della protezione umanitaria è stato deciso senza la doverosa valutazione comparativa tra l’attuale situazione del ricorrente in Italia e la situazione che si determinerebbe in caso di rimpatrio.

3.1. Il primo motivo è infondato. Il ricorrente, invece, non ha specificamente indicato, come imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito nonchè il “dato”, testuale o extratestuale, da cui gli stessi risultino esistenti, il “come” e il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti ed, infine, la loro “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20188 del 2017, in motiv.).

4.1. Il secondo motivo è del pari infondato.

4.2. La corte d’appello, in effetti, ha ritenuto, innanzitutto, di non poter ravvisare, in fatto, una situazione concretamente riconducibile alla previsione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), escludendo, quindi, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria quale misura applicabile al cittadino straniero che non possegga i requisiti per ottenere lo status di rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d’origine, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno e che non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale Paese. Il ricorrente, invero, ha osservato la corte, si è limitato a dedurre un generico pericolo di danno proveniente da un soggetto non statuale, senza che risulti in alcun modo che non fosse possibile ovviare a tale pericolo attraverso il ricorso alle autorità locali. Nè, ha aggiunto la corte, può valere, ai fini dell’accoglimento della domanda, il richiamo alla situazione socio-politica del Gambia, posto che a tali fini, il mero riferimento al contesto storico-fattuale in cui sarebbe inserita la vicenda personale del richiedente non è sufficiente, non potendo l’esistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale desumersi, nonostante l’attenuato onere probatorio, da riferimento generici a situazione generali relative al paese di provenienza non accompagnati da elementi di maggiore dettaglio e da riscontri individualizzanti che permettano di operare un ragionevole collegamento delle vicende generali a quelle personali di chi tale protezione invoca, la quale presuppone non solo il conflitto armato ma pure che la diffusione dell’instabilità del conflitto e dell’insicurezza è tale da esporre a pericolo anche il singolo individuo. D’altra parte, ha aggiunto la corte, i recenti sviluppi relativi alla politica interna del Paese, dopo le elezioni politiche del 2016, sembrano condurre ad una fase di assestamento e di normalità per cui le tensioni interne devono considerarsi ad oggi sopite.

4.3. La corte d’appello, inoltre, ha escluso anche la sussistenza, in fatto, di una situazione riconducibile alle previsione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sul rilievo che, nel caso di specie, non può ritenersi dimostrato che il grado di violenza del conflitto armato in corso nella regione di provenienza del richiedente abbia raggiunto un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua presenza sul relativo territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia, emergendo, piuttosto, una situazione che, pur critica anche sotto il profilo dei diritti umani, non consente di configurare una situazione di conflitto nel senso sopra inteso, neppure evidenziata dalle fonti richiamate dal richiedente, tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria.

4.4. Ritiene, al riguardo, la Corte che, a fronte di tali accertamenti in fatto, non censurati dal ricorrente per omesso esame di uno o più fatti decisivi, la decisione assunta dal giudice di merito si sottrae alle censure svolte in ricorso. In effetti, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) ed h) e, in termini identici, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g), definiscono “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. Il cit. D.Lgs. n. 251, art. 14, comma 1, a sua volta, dispone che il “danno grave” sussiste, tra l’altro, nell’ipotesi di “b)… tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine” e di “c)… minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”. Nel caso di specie, non è risultato, in punto di fatto, nè che il ricorrente corra il rischio effettivo di essere assoggettato, in caso di arresto, a tortura o ad altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, che non ha neppure dedotto, nè che lo stesso, in caso di rientro in patria, possa ricevere una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona in ragione della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Ed è, invece, noto, che, in materia di riconoscimento della protezione sussidiaria allo straniero, al fine d’integrare i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), è sufficiente (ma è anche necessario) che risulti provato, con un certo grado di individualizzazione, che il richiedente, ove la tutela gli fosse negata, rimarrebbe esposto a rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur non essendo necessario che lo straniero fornisca la prova di essere esposto ad una persecuzione diretta, grave e personale, poichè tale requisito è richiesto solo ai fini del conseguimento dello status di rifugiato politico (Cass. n. 16275 del 2018). In particolare, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), dev’essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, per cui il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019; Cass. n. 9090 del 2019; Cass. n. 14006 del 2018).

4.4. Nè rileva, a fronte dei fatti allegati dal richiedente così come incontestatamente esposti nella sentenza impugnata, il dedotto inadempimento da parte del giudice di merito al dovere di cooperazione istruttoria: in tema di protezione internazionale, infatti, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati (Cass. n. 27503 del 2018). In sostanza, l’attenuazione del principio dispositivo, in cui la cooperazione istruttoria consiste, si colloca non sul versante dell’allegazione ma esclusivamente su quello della prova, dovendo, anzi, l’allegazione essere adeguatamente circostanziata: il richiedente, infatti, ha l’onere di presentare “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la… domanda”, ivi compresi “i motivi della sua domanda di protezione internazionale” (D.Lgs. n. 251 cit., art. 3, commi 1 e 2), con la precisazione che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda medesima, sul piano probatorio, giacchè, in mancanza di altro sostegno, le dichiarazioni del richiedente sono considerati veritiere, tra l’altro, soltanto “se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi” (D.Lgs. n. 251 cit., art. 3, comma 5). Solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge, pertanto, il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Cass. n. 17069 del 2018; Cass. n. 29358 del 2018, in motiv.). Il giudice, quindi, non può supplire, attraverso l’esercizio dei suoi poteri ufficiosi, alle deficienze probatorie del ricorrente sul quale grava, invece, l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto circa l’individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del paese di provenienza. D’altra parte, una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, e cioè di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente, essendo evidente che il giudice, mentre è tenuto a verificare anche d’ufficio se nel paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente, non può, per il resto, essere chiamato – nè d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo – a supplire a deficienze probatorie concernenti, come in precedenza esposto, la situazione personale del richiedente medesimo, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso del D.Lgs. n. 251 del 2007, già citato art. 3, comma 5 (Cass. n. 29358 del 2018, in motiv.). D’altra parte, questa Corte ha affermato, con le ordinanze n. 13449 del 2019, n. 13450 del 2019, n. 13451 del 2019 e n. 13452 del 2019, il principio per cui il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. Nel caso di specie, la decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti, posto che essa indica le fonti in concreto utilizzale dal giudice di merito ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti, consentendo in tal modo alla parte la duplice verifica della provenienza e della pertinenza dell’informazione. Per il resto, non può che ribadirsi il principio per cui, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, e il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei soli limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 30105 del 2018). In effetti, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria che in tema di protezione internazionale grava sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere, rimasto inadempiuto nel caso di specie, di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019). L’istante, invero, si è limitato a riprodurre, in ricorso (p. 16 – 19), il rapporto di Amnesty International 2017/2018 che, però, al di là della rappresentazione di alcuni profili di criticità conseguenti al cambio di regime, non dimostra in alcun modo che, in Gambia, ad onta di quanto accertato dalla sentenza impugnata, sussiste un conflitto armato interno nel quale gli scontri tra le forze governative e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, sono all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente nel senso che il grado di violenza indiscriminata ha raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia.

4.5. La corte d’appello, infine, con riguardo alla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ha rilevato che, da un lato, non sono state specificamente allegate nè possono ritenersi dimostrate specifiche situazioni soggettive tali da giustificare tale concessione, non avendo l’istante provato, anche in ragione della genericità e della scarsa attendibilità del suo racconto, di rientrare in categorie soggettive in relazione alle quali siano ravvisabili lesioni di diritti umani di particolare entità, e, dall’altro lato, che l’istante, essendo limitato a depositare meri rimborsi spese per il periodo di tirocinio formativo e di orientamento svolto da marzo a giugno 2017 e l’attestazione di partecipazione a corsi di alfabetizzazione relativi alla lingua italiana, non ha provato l’effettiva percezione di una retribuzione sufficiente o di un’effettiva integrazione nel tessuto sociale italiano. Si tratta, com’è evidente, di un accertamento in fatto che può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e cioè per omesso esame di una o più di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata: ciò che, nel caso di specie, non è accaduto, non avendo il ricorrente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito nonchè il “dato”, testuale o extratestuale, da cui gli stessi risultino esistenti, il “come” e il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti ed, infine, la loro “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20188 del 2017, in motiv.).

5. Il ricorso, per l’infondatezza di tutti i motivi nei quali risulta articolato, dev’essere, quindi, rigettato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al ministero dell’interno le spese di lite, che liquida in Euro. 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

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