Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19177 del 07/09/2010

Cassazione civile sez. III, 07/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 07/09/2010), n.19177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

CASTRENSE 7, presso lo studio dell’avvocato PORRONE DOMENICO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA, in persona del legale rappresentante

Pro tempore, Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in

ROMA – OSTIA, VIA CRATILO DI ATENE 31, presso lo studio dell’avvocato

VIZZONE DOMENICO, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

R.M.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 18868/2008 del TRIBUNALE di ROMA del 21/07/08,

depositata il 29/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

1.- M.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma pronunciata in data 29-9-2008 nella controversia con la c.ia di assicurazioni FATA s.p.a. e con R.M.R., avente ad oggetto risarcimento di danni materiali e fisici derivanti da incidente stradale.

Detta sentenza, in parziale accoglimento dell’appello principale del M. e di quello incidentale della controparte, ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva dell’odierno ricorrente relativamente ai danni all’autovettura; dichiarato la responsabilita’ esclusiva della R. nella produzione dell’incidente e confermato nel resto la sentenza di primo grado (ritenendo idonea la somma, riconosciuta in primo grado a titolo di risarcimento del 50% dei danni materiali e fisici, a riparare, per l’intero, il danno biologico e morale per le lesioni minime subite dal M., come risultanti dal referto del P.S.).

1.1. Hanno resistito al ricorso la s.p.a. FATA e la R., depositando tempestivo controricorso con cui hanno dedotto l’inammissibilita’ e, comunque, l’infondatezza dell’impugnazione.

2. – Il ricorso e’ soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c. regolarmente notificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. – Nella relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c. si legge:

“(…)3. – Il ricorso appare inammissibile perche’ formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c. nel testo qui applicabile, introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 in base al quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

3.1. Invero il primo motivo – denunciante violazione di legge – si conclude con un interrogativo di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sulla sua riconducibilita’ alla fattispecie concreta e con le ragioni della decisione, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo (Cass. civ., Sez. Unite, 11/03/2008, n. 6420).

E’ il caso di aggiungere, al fine di rimarcare la non specificita’ del quesito, che – al di la’ di una certa improprieta’ terminologica – dal tenore della motivazione della decisione impugnata appare chiaro che l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva dell’attore, ritenuta fondata, riguardava non gia’ la legitimatio ad causam (intesa come diritto potestativo di ottenere non gia’ una sentenza favorevole, bensi’ una decisione di merito e da riscontrarsi, anche d’ufficio, mediante la comparazione tra l’allegazione di un rapporto e il paradigma giuridico, nel profilo soggettivo, al quale il rapporto e’ riconducibile), bensi’ la questione (di merito, rilevabile solo su eccezione di parte), relativa all’appartenenza all’attore del diritto controverso.

3.2. Il secondo motivo denunciante anch’esso violazione di legge – si conclude con un quesito palesemente inadeguato, posto che esso, per un verso, incorre nel medesimo rilievo di genericita’ e astrattezza del precedente, per altro verso, pone una questione di mero fatto, attinente alla valutazione della prova.

Peraltro appare sussistere anche un’ulteriore causa di inammissibilita’, in quanto non risulta osservato il requisito di ammissibilita’ del ricorso stabilito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, giacche’ il motivo riguarda atti di causa, di cui non si indica la sede in cui risulterebbero esaminabili (cfr. Cass. n. 28547 del 2008).

3.3. Gli altri motivi – denuncianti omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – non si concludono e nemmeno contengono la chiara indicazione richiesta dall’art. 366 bis c.p.c., dal momento che questa, secondo i canoni elaborati da questa Corte (cfr. Sez. Unite, 01/10/2007, n. 20603;

Cass. civ. Ord., Sez. 3^, 18/07/2007, n. 16002; Cass. civ. Ord, Sez. 3^, 07/04/2008, n. 8897) deve consistere in una parte del motivo che si presenti a cio’ specificamente e riassuntivamente destinata, da cui risulti non solo il fatto controverso, ma anche la decisivita’ del vizio. Invero ai sensi dell’art. 360 c.p.c, n. 5 (in relazione all’art. 366 bis c.p.c. nel testo qui applicabile) la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Sez. Unite, 01/10/2007, n. 20603).”.

2. – Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione che pertanto fa propri.

3. – In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore di parte resistente Euro 800,00 di cui Euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010

 

 

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