Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19177 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 06/07/2021), n.19177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI M. Marcello – rel. Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26403/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

il sig. P.M., con l’avv. Ariele Zauli nel domicilio

presso il suo studio in Bergamo, alla via Bellini, n. 49, ed

indicazione pec;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Lombardia – Brescia, n. 3574/64/15, pronunciata il 14 luglio 2015 e

depositata il 10 agosto 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12

maggio 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

RILEVATO

Il contribuente era attinto da avviso di accertamento sintetico per l’anno di imposta 2008, vedendosi rideterminato il reddito dai dichiarati Euro 12.469,00 in Euro 58.717,00. Più in particolare, l’Ufficio individuava secondo il metodo del c.d. “redditometro” la disponibilità di beni indice di maggior capacità contributiva per gli anni 2005-2009, donde inviava questionario in data 31 maggio 2010, cui il contribuente dava risposta il 4 giugno 2010 con produzione documentale e dichiarazioni rese personalmente in contraddittorio a seguito di invito a comparire in data 26 maggio 2012.

Seguiva avviso di accertamento opposto con parziale accoglimento delle ragioni private in primo grado, segnatamente con una rimodulazione delle voci relative agli autoveicoli, avendo fruito di un finanziamento dell’Associazione Commercianti di (OMISSIS). All’appello dell’Ufficio faceva seguito impugnazione incidentale del contribuente per i capi di propria soccombenza e, specificamente, sulla pregiudiziale di rito in ordine alla mancanza di contraddittorio preventivo.

La CTR respingeva l’appello dell’Amministrazione ed accoglieva invece le ragioni del contribuente, affermando non esservi stato il contraddittorio che, pur nella previgenza della L. n. 122 del 2010, doveva ritenersi insito nel sistema. Altresì, aggiungeva la CTR che non era stata data prova dello scostamento di due anni, come requisito necessario per procedere all’accertamento sintetico secondo il “redditometro”.

Ricorre per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a due motivi, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso e depositava altresì memoria in prossimità dell’udienza, con contemporanea nomina di nuovo difensore.

Diritto

CONSIDERATO

Vengono proposti due motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si prospetta doglianza ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nella sostanza lamentando che la CTR abbia ritenuto obbligatorio il contraddittorio endoprocedimentale prima della riforma del 2010 e, infine, affermando che tale contraddittorio sia stato comunque esplicato.

Questa Corte ha già chiarito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, prevede che gli uffici finanziari possano determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, e tale metodo di accertamento dispensa l’Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicchè è legittimo l’accertamento fondato su di essi e resta a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. n. 16912 del 10/8/2016; Cass. n. 17793 del 19/7/2017; Cass. n. 27811 del 31/10/2018, Cass. n. 17534 del 28/06/2019).

Altresì, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito. (Cass. S.U. n. 24823/2015).

Sennonchè non è neppure controverso in atti che all’evidenza di disponibilità di beni indice sia stato inviato il questionario, cui il contribuente ha dato risposta, fornendo ulteriori chiarimenti in seguito ad apposito invito a comparire (cfr. p. 3 ricorso e p. 2 del controricorso). Pertanto, deve ritenersi svolto il contraddittorio preventivo o endoprocedimentale.

Questi principi non ha ben governato la gravata sentenza, donde il motivo è fondato ed assorbente.

2. Con il secondo motivo di ricorso il patrono erariale prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 stesso codice di rito. Nella sostanza, si contesta nullità della sentenza per aver il contribuente contestato in primo grado la carenza del requisito dell’incongruità di reddito per almeno due anni: il 2008 è stato oggetto di accertamento, ma non è indicato altro anno in cui il contribuente sia stato incongruo. Controdeducendo in primo grado l’Ufficio afferma di aver inviato distinti avvisi di accertamento per il gli anni 2005 e 2006, integrando così i requisiti dei due anni che non sono richiesti come conseguenti l’uno all’altro. Tale profilo sarebbe rimasto pacifico fra le parti, mentre la CTR lo avrebbe posto a ulteriore fondamento della propria argomentazione, integrando così il vizio di ultrapetizione.

Il motivo così come posto può ritenersi assorbito nell’accoglimento del primo, nel giudizio di rinvio potendo trovare adeguato spazio di accertamento in fatto se vi sia stato o meno scostamento significativo del reddito, in che misura ed in che anni.

In definitiva, il ricorso merita accoglimento per le ragioni attinte dal primo motivo, assorbito il secondo.

P.Q.M

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Lombardia – Brescia, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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