Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19177 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.02/08/2017),  n. 19177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2588-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EUROTRE SRL, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

DOMENICO MANZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 217/2012 della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA

SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 31/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate di Avellino eseguiva una verifica fiscale nei confronti della impresa individuale Caspel di E.F., esercente il commercio all’ingrosso di pelli e fornitrice della società Eurotre srl, accertando che le operazioni di vendita effettuate dalla ditta Caspel erano relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, essendo risultate inesistenti le corrispondenti operazioni di acquisto delle pelli oggetto di successiva vendita “cartolare”. Pertanto l’Agenzia delle Entrate notificava alla società Eurotre srl un avviso di accertamento, per l’anno di imposta 2004, con il quale recuperava a tassazione ai fini Ires, Irap ed Iva, costi indeducibili per Euro 222.678 perchè relativi ad operazioni inesistenti di acquisto di pelli presso la ditta Caspel.

La società Eurotre srl proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Avellino che lo accoglieva con sentenza n. 151 del 2010.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 31.5.2012.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con due motivi.

La società Eurotrade srl resiste con controricorso

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo: “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d), D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109,artt. 2696,2727 e ss. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il motivo è inammissibile. Sotto l’intitolazione del vizio di violazione di legge, la ricorrente censura in realtà la motivazione addotta dalla Commissione tributaria regionale a sostegno della decisione di rigetto dell’appello. Secondo questa Corte costituisce causa di inammissibilità del ricorso per cassazione l’erronea sussunzione del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità nell’una o nell’altra fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., come pure l’incongruenza fra le norme di legge di cui si prospetta la violazione e le argomentazioni di supporto. (Sez. 3, Sentenza n. 21099 del 16/09/2013, Rv. 628624).

2. Secondo motivo: “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, avendo fornito una motivazione meramente apparente.

Il motivo è fondato. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto che con il proprio atto di appello l’Ufficio si sia “limitato a generiche affermazioni: infatti risulta irrilevante che la ditta Caspel non aveva (avesse) alcuna sede operativa, non risultava (risultasse) avere la capacità di fornire alcuna merce per l’inesistenza di corrispondenti acquisti dai fornitori. Di contro le operazioni effettuate dalla società appellata risultano documentate, come hanno evidenziato i giudici di primo grado”. La motivazione è logicamente viziata nella parte in cui considera irrilevante la circostanza relativa alla dedotta inesistenza oggettiva degli acquisti effettuati a monte dalla ditta fornitrice Caspel, essendo autoevidente la materiale impossibilità di procedere alla cessione di merci non entrate nel possesso dell’apparente venditrice perchè mai acquistate.

Con riferimento alla esistenza “cartolare” delle operazioni rilevata dalla Commissione tributaria regionale, (esistenza di fatture di acquisto, documenti di trasporto, documenti relativi ai mezzi di pagamento) occorre ribadire il principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui, qualora l’Ufficio fornisca la prova, anche per presunzioni qualificate, della inesistenza della operazione indicata in fattura, è onere del contribuente fornire la prova contraria idonea a dimostrare il carattere reale della operazione economica contabilizzata, prova che non può consistere nella semplice allegazione dei meri dati documentali (fatture e dai mezzi di pagamento), poichè la creazione artificiosa di una apparenza contabile “normale”, costituisce essa stessa parte del meccanismo di simulazione di passività fittizie (in senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 428 del 14/01/2015, Rv. 634233 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 23550 del 05/11/2014, Rv. 632959 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 6229 del 13/03/2013, Rv. 625538 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 15228 del 03/12/2001, Rv. 550760 – 01).

La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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