Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19176 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19176 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: DI FLORIO ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso 27350-2016, proposto da:
VALE

STEPHAN,

POBITZER

HANSJORG,

elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo
studio dell’avvocato STEFANO COEN, che li rappresenta
e difende unitamente all’avvocato PETER WINKLER
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

2018

SCHWARZ KLAUS, elettivamente domiciliato in ROMA,

1286

LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato
ANGELA BUCCICO, rappresentato e difeso dall’avvocato
MAURIZIO AGOSTINELLI giusta procura speciale in calce
al controricorso;

Data pubblicazione: 19/07/2018

POBITZER HANSJORG, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato
STEFANO COEN, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PETER WINKLER giusta procura speciale a
margine del ricorso principale;

LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato
ANGELA BUCCICO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MAURIZIO AGOSTINELLI giusto
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

ASSICURATORI LLOYD’S CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO
DERIVANTE DAL CERTIFICATO DI ASSICURAZONE N. 1702432;
– intimato –

Nonché da:
ASSICURATORI DEI LLOYD’S ASSICURATORI che hanno
assunto il rischio derivante dal Certificato di
Assicurazione n. 1702432 in persona di NICOLETTA
ANDEOTTI quale Procuratore Speciale del
Rappresentante Generale per l’Italia, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 73, presso lo
studio dell’avvocato ROBERTO ZAZZA, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA
CRISTINA VALAGUSSA, ANTONIO LAMIRANDA giusta procura
speciale a margine del controricorso e ricorso

2

SCHWARZ KLAUS, elettivamente domiciliato in ROMA,

incidentale;
– ricorrenteincidentale –

avverso la sentenza n. 140/2016 della CORTE D’APPELLO
SEZ.DIST. DI di BOLZANO, depositata il 24/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del

23/04/2018

dal

Dott.

ANTONELLA DI FLORIO;

Consigliere

3

Ritenuto che
1. Hansjorg Pobitzer e Stephan Vale ricorrono, affidandosi a tre motivi illustrati
anche con memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di
Bolzano che, riformando la

pronuncia del Tribunale, aveva parzialmente

accolto la domanda proposta da Klaus Schwarz volta ad accertare la colpa
professionale dei ricorrenti – consistente nella omessa presentazione della

officiati a seguito di un lungo e complesso contenzioso nei confronti di una
società – con condanna al risarcimento dei conseguenti danni.
2. Gli intimati hanno resistito: Schwartz Klaus ha illustrato il controricorso
anche con memoria.
3. La compagnia di assicurazione ha proposto, altresì, ricorso incidentale
condizionato affidato a quattro motivi, depositando anche memoria ex art.
380bis cpc.

Considerato che
1. Sul ricorso principale.
Con il primo motivo, i ricorrenti deducono , ex art. 360 n° 3 cpc la violazione e
falsa applicazione di norme di diritto, per errata interpretazione degli artt. 528
e 551 cpc in relazione all’art. 510 cpc sulla tardività dell’intervento: assumono
che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che la richiesta di
accantonamento omessa avrebbe comunque garantito la partecipazione dello
Schwarz alla distribuzione delle somme ricavate rilevando che ciò avviene a
seguito dell’udienza fissata ex art. 596 cpc in favore di tutti i creditori che nel
frattempo si siano muniti di titolo esecutivo, la cui graduazione doveva essere
comunque osservata, dovendosi con ciò escludere che l’accantonamento
potesse garantire l’immediata soddisfazione del credito.
1.1. Assumono che la Corte, con la statuizione censurata:
a. aveva impropriamente definito come “termine perentorio” quello relativo
alla distribuzione parziale conseguente all’accantonamento,

3V)t5

equiparandola

domanda di accantonamento nelle procedure esecutive delle quali erano stati

erroneamente alla distribuzione effettiva ed esauriente delle somme oggetto
di esecuzione;
b. aveva erroneamente interpretato il combinato disposto degli artt. 528, 551
e 510 cpc , argomentando sul collegamento fra le tre disposizioni in modo da
equiparare impropriamente l’accantonamento alla distribuzione effettiva ed
esauriente;

per le tre procedure svolte, comunque utili per lo sviluppo del procedimento
esecutivo.
2. Con il secondo motivo ed il terzo motivo, i ricorrenti deducono, ex art. 360
n° 5 cpc, l’omesso esame della polizza assicurativa e della sua retroattività in
applicazione della clausola “claims made” ; lamentano altresì la violazione, ex
art. 360 n° 3 cpc, degli artt. 1218 e 2697 c.c in relazione all’art. 1917 c.c
assumendo che rispetto a tale norma era onere della compagnia di
assicurazione provare i fatti estintivi/ostativi all’operatività della polizza ; che
tale onere non era stato assolto e che, pertanto, erroneamente era stata
esclusa la “retroattività” della copertura assicurativa che, garantita da un
contratto stipulato nel 2008, era invece applicabile a tutti i sinistri denunciati
e commessi a decorrere dal 1.1.2000, fra cui anche quello in esame.
Contestano, infine, la statuizione che aveva gt – escluso che non ci sarebbe
stata la prova del danno relativamente all’esecuzione promossa nel 2008, ed
assumono che la dimostrazione del pregiudizio fosse in re ipsa .
3. Sul ricorso incidentale condizionato degli Assicuratori dei Lloyd’s.
Con il primo motivo, la ricorrente incidentale aderisce alla tesi del ricorrente
principale deducendo l’erronea interpretazione, ex art. 360 n° 3 cpc , degli
artt. 528 e 551 cpc in relazione all’art. 510 cpc.
Con il secondo motivo, deduce, ex art. 360 n° 4 cpc, la nullità della sentenza
per omessa motivazione rispetto all’assenza di sinistri pregressi.
Con il terzo motivo, ex art. 360 n° 4 cpc, deduce l’omessa pronuncia
sull’eccezione sollevata secondo cui che la polizza assicurativa era ” a secondo
rischio” chiedendo, in relazione a ciò che, nel caso accoglimento del ricorso
principale, questa Corte pronunci ex art. 384 co 2 cpc
4

c. aveva omesso di riconoscere le somme relative ai compensi loro spettanti

Con il quarto motivo, infine, viene dedotta, ex art. 360 n° 4 cpc l’omessa
pronuncia sui limiti di operatività della polizza e cioè sulla franchigia e la
conseguente nullità della sentenza.
4. Il primo motivo del ricorso principale è fondato ed assorbe gli altri nonché i
motivi del ricorso incidentale condizionato.
Questa Corte ha affermato il principio generale , valido anche per il caso in

la revoca del progetto di distribuzione di cui all’art. 596 cod. proc. civ. fino a
quando esso non abbia avuto esecuzione, ai sensi dell’art. 487 del medesimo
codice, vale a dire finché il cancelliere non abbia emesso i mandati di
pagamento e questi non siano stati riscossi”.( cfr. Cass. 23993/2012; Cass.
9285/2012).
4.1. Tanto premesso, pacifico l’errore professionale dei ricorrenti ( da loro
stessi ammesso: cfr. pag. 15 del ricorso, punto 23 ) consistente, per ciò che
interessa in questa sede, nell’omessa richiesta di accantonamento al momento
della distribuzione nella procedura esecutiva avviata nel 2006 dall’avv.to Zonin
sull’importo residuo del ricavato d’asta sottoposto a sequestro (su ricorso
promosso da loro stessi nell’interesse dello Schwarz, con esercizio del diritto
che l’art. 510 riconosce al creditore sequestrante), si rileva che
l’interpretazione della Corte territoriale risulta erronea nell’aver ritenuto che
(cfr. pag. 24 sentenza impugnata):
a.

“intervenendo nell’esecuzione presso terzi che l’avvocato Zonin nell’anno

2006 aveva

avviato contro Costruzioni SaDi Srl, “l’appellante creditore

sequestrante Schwarz avrebbe potuto consolidare il diritto all’accantonamento
della somma pignorata, per quanto di ragione, dimostrando la pendenza del
giudizio di merito che era stato da lui promosso e chiedere l’assegnazione del
termine massimo di tre anni per munirsi del titolo esecutivo”;
b. “poiché tale giudizio già nel 2008 ( quindi nel triennio previsto dall’art. 510
cpc ) si è concluso con sentenza esecutiva che condannava Sadi Srl a pagargli
C 343.443,84 oltre interessi e spese, è evidente che egli avrebbe potuto
ottenere l’assegnazione dell’intera somma residuata dopo il pagamento

esame, secondo il quale “in tema di espropriazione immobiliare, è ammissibile

dell’avv.to Zonin, creditore procedente e privilegiato che agiva per soddisfare
crediti professionali”;
c. “nessun ammissibile intervento avrebbe potuto essere spiegato in
quell’esecuzione, sicchè l’appellante Schwartz non avrebbe subito il concorso di
altri eventuali creditori”, omettendo, tuttavia, di dar conto della collocazione
degli altri intervenuti ( privilegiati e non ), descritti solo genericamente nella

principio nell’espropriazione presso terzi.
5. Si osserva, al riguardo, che

la fattispecie prevista dall’art. 510 co 2

cpc, nella formulazione novellata dalla L. 51/2006, costituisce un
principio di carattere generale ma non fornisce la garanzia di realizzo
dell’ammontare del credito accantonato in attesa della formazione del
titolo esecutivo, potendo intervenire nel frattempo, nella medesima
procedura, creditori più titolati che non perdono affatto, in ragione
dell’accantonamento, la migliore collocazione nella graduazione del
loro titolo.
La distribuzione prevista dall’art. 596 cpc è speciale rispetto a quella
disciplinata dall’art. 510 cpc ma non la innova affatto. In caso di
pluralità di creditori, il progetto di distribuzione (o piano di riparto)
deve essere redatto come se anche il credito accantonato fosse
legittimamente concorrente, anche se l’effettiva distribuzione della
somma che sarebbe spettata per quella ragione deve essere sospesa in
attesa della formazione del titolo esecutivo ad esso relativo. In
sostanza, si deve formare un piano di riparto che comprenda anche la
ragione di credito “ancora non titolata”; poi occorre distribuire le
somme ai creditori per i quali non vi sono ragioni di accantonamento
ed infine, decorso il termine di i tre anni previsto dall’art. 510 co. 3
cpc, il creditore accantonato si vedrà assegnata la somma prevista nel
piano di riparto ove abbia conseguito il titolo esecutivo; in caso
contrario la somma sarà redistribuita tra gli altri creditori.

6

motivazione nella quale non viene affrontato il problema della trasponibilità del

Il piano di riparto deve, cioè, essere redatto e comprendere una quota
virtuale, assegnabile solo per il caso di esito positivo dell’attività di
formazione del titolo esecutivo.
Ove l’intervento venga effettuato in una espropriazione presso terzi,
l’art. 551 cpc, rinviando agli artt. 525 e seguenti cpc per la
regolamentazione dell’intervento degli altri creditori, consente di

cpc sia il generale rinvio di tale norma all’art. 510 cpc, nella versione
ratione temporis applicabile.
6. Poiché, nel caso di specie, risulta l’esistenza di un altro credito privilegiato
oltre a quello dell’avv.to Zonin nonché quella di “altri creditori” ( cfr. pag. 15 e
15 ricorso , par. 25 ), la valutazione della Corte territoriale sopra riportata
risulta erronea sia nella definizione dell’esistenza del termine perentorio
coincidente con la distribuzione parziale del ricavato, sia nelle conseguenze che
da ciò vengono tratte rispetto all’utilità delle procedure intentate e,
conseguentemente, alla

sussistenza della responsabilità professionale dei

difensori incaricati .
7. Dall’accoglimento della censura in esame deriva la necessità di rivalutare
l’intera controversia al fine di verificare quale sia l’effettivo danno subito dallo
Schwartz e, conseguentemente, quali siano le procedure esecutive per le
quali, in relazione alle spese legali,

possa essere accolta la domanda

riconvenzionale dei ricorrenti, rideterminato il loro eventuale credito
professionale.
8. Gli altri motivi proposti rimangono logicamente assorbiti dall’accoglimento
del primo motivo e dovranno essere rivalutati alla luce del nuovo esame, così
come le censure proposte nel secondo, terzo e quarto motivo del ricorso
incidentale condizionato.
9. La sentenza deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di
Bolzano in diversa composizione che dovrà riesaminare l’intera controversia
alla luce del principio di diritto evidenziato al precedente par. 5 , decidendo
altresì in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

7

ritenere che sia applicabile sia la disciplina contenuta nell’art. 528

PQM

La Corte,
accoglie il primo motivo di ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri nonché
il ricorso incidentale condizionato; cassa al sentenza impugnata e rinvia alla
Corte d’Appello di Bolzano in diversa composizione per il riesame della

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile del
23.4.2018.

controversia ed per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

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