Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19176 del 07/09/2010

Cassazione civile sez. III, 07/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 07/09/2010), n.19176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOVACELLA

18, presso lo studio dell’avvocato GREGORACI EDUARDO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DALLA VALLE STEFANO, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, M.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1662/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

7/12/07, depositata il 14/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l’Avvocato Dalla Valle Stefano, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI che si

riporta alla relazione scritta.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

1.- S.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna pronunciata in data 14/10/2008 nella controversia con M.A. e la VITTORIA ASS.NI s.p.a. avente ad oggetto risarcimento danni da sinistro stradale.

1.1. Parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

2. – Il ricorso e’ soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c. regolarmente notificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. – Nella relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c. si legge:

“(…)3. – Il ricorso appare inammissibile perche’ formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c. qui applicabile, come introdotto dal cit. d.Lgs..

Invero l’unico motivo di ricorso – denunciante violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 – non si conclude con la formulazione di un quesito di diritto adeguato, necessario anche ove se si riconduca il motivo al n. 4, anziche’ all’art. 360 c.p.c., n. 3 posto che quello riportato al termine del motivo consiste in un generico interpello questa Corte circa l’applicabilita’ o meno in appello della norma di cui all’art. 164 c.p.c. in relazione all’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 7.

Il suddetto quesito difetta del requisito essenziale della specifica, diretta ed autosufficiente formulazione di un interpello alla Corte di cassazione sull’errore di diritto asseritamente commesso dai giudici del merito e sulla corretta applicazione della norma quale proposta nella specie dalla ricorrente. Invero l’esigenza di cooperazione da parte ricorrente alla funzione nomofilattica della Cassazione – sottesa al disposto dell’art. 366 bis c.p.c. – impone che il quesito sia enunciato in modo tale da evidenziare la sua pertinenza alla vicenda oggetto del giudizio e al modo in cui essa e’ stata decisa, risultando, in difetto, la relativa formulazione meramente apparente. Di conseguenza il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve comprendere l’indicazione sia della regala iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo.

La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. civ., Sez. 3^, 30/09/2008, n. 24339)”.

2. – Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione che pertanto fa propri.

3. – In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla va disposto per le spese in assenza di attivita’ difensiva di parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010

 

 

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