Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19176 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.02/08/2017),  n. 19176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21141-2012 proposto da:

G.R.M., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato GIUSEPPE MANCINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 776/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

PESCARA, depositata il 01/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 20.7.2005 G.R., esercente l’attività di medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, presentava richiesta di rimborso dell’Irap versata per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, allegando la mancanza del presupposto della autonoma organizzazione.

A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate, la contribuente presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Chieti che lo accoglieva con sentenza n.168 del 2009.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza del 1.8.2011. Il giudice di appello riteneva tardiva l’istanza di rimborso con riguardo al versamento Irap effettuato il 16.7.2001. Nel merito riteneva insussistente il presupposto per l’applicazione dell’Irap sotto il profilo della mancanza di “autonoma organizzazione”; tuttavia accoglieva l’appello dell’Ufficio sul rilievo che ” ai fini del rimborso del tributo indebitamente versato, è necessaria la previa presentazione della apposita dichiarazione rettificativa di quella originaria, nel tempo massimo previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 a nulla rilevando la presentazione di una semplice istanza di rimborso D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38″.

Contro la sentenza di appello la contribuente propone ricorso per due motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo: “violazione dell’art. 112 c.p.c. e comunque violazione del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8 bis e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38”, nella parte in cui la ricorrente ha omesso ogni motivazione al riguardo delle questioni sollevate dalla contribuente, in quanto la Commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto necessaria la previa presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8 bis al fine di poter richiedere il rimborso a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., senza poi articolare una concreta censura attinente al vizio di omessa pronuncia, ma ipotizzando i diversi vizi di omessa motivazione e di violazione di legge. E’ invece fondato allorchè denuncia il vizio di violazione di legge con riguardo alle norme previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis. Questa Corte ha affermato che la facoltà, attribuita al contribuente dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, di emendare i propri errori mediante apposita dichiarazione integrativa entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, non interferisce sull’effettivo diritto al rimborso, restando correlata al rispetto di tale limite temporale la sola possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente. Rimane invece fermo che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria. (Sez. 5, Sentenza n. 373 del 13/01/2016, Rv. 638360 – 01; Sez. U, Sentenza n. 13378 del 30/06/2016, Rv. 640206 – 01).

2. Secondo motivo: “violazione dell’art. 112 c.p.c., difetto di motivazione, profili di illogicità”.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente motivo nella parte relativa alla denuncia di violazione di legge.

In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto indicato. Le spese saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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