Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19175 del 28/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 28/09/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 28/09/2016), n.19175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTOPNIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11495-2012 proposto da:

F.I., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SISTINA, 121, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MONETTI,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE A. CARDARELLI DI NAPOLI, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso l’AVVOCATURA DELLA REGIONE

CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO ARMENANTE,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2725/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/04/2011, R.G. N. 3997/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato FRANCESCO MONETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 19 aprile 2011) respinge l’appello di P.I. avverso la sentenza n. 28288/2007 del Tribunale di Napoli, la quale in accoglimento parziale della domanda proposta dalla P. nel ricorso introduttivo del giudizio: 1) aveva dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione prevista dal CCNL Comparto Sanità in favore dei dipendenti di categoria D Super con decorrenza (OMISSIS); 2) aveva condannato la datrice di lavoro, Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale A. Cardarelli di Napoli, al pagamento delle corrispondenti differenze retributive dalla suddetta data fino alla risoluzione del rapporto di lavoro (per raggiunti limiti di età), con interessi dalla maturazione dei diritti al saldo; 3) aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione ai diritti maturati anteriormente al (OMISSIS); 4) aveva compensato per metà le spese del grado.

La Corte d’appello di Napoli, per quel che qui interessa, precisa che:

a) nella presente controversia il dato storico cui fare riferimento è lo svolgimento di fatto di mansioni superiori a quelle di appartenenza in via assorbente e continuativa per più di 15 anni per un periodo precedente ed uno successivo al (OMISSIS);

b) secondo la giurisprudenza di legittimità la norma transitoria contenuta nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, fissa il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata, pertanto in una controversia relativa a pretese derivanti da prestazioni lavorative in favore di un ente pubblico non economico in cui il lavoratore-attore, sul presupposto dell’avverarsi di determinati fatti, riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al (OMISSIS), la competenza giurisdizionale non può che essere distribuita fra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario, in relazione ai due distinti periodi (vedi, fra l’altro: Cass. SU 10 febbraio 2006, n. 2883);

c) sulla base di tale giurisprudenza, cui va prestata piena adesione, non può non confermarsi la statuizione del primo giudice sul riparto di giurisdizione;

d) va dichiarato inammissibile, per genericità, il motivo di appello con il quale si contestano il criterio e l’entità della liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.

2.- Il ricorso di P.I., illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale A. Cardarelli di Napoli.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi dei motivi di ricorso.

1.- Il ricorso è articolato in due motivi.

1.1.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o errata applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, con riguardo alla statuizione con la quale la Corte d’appello ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha declinato la giurisdizione dell’AGO, con riguardo alla parte della domanda afferente il periodo antecedente il giorno (OMISSIS).

1.2.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente motivazione circa la prova della sussistenza di un illecito permanente dell’Ente convenuto, in violazione dell’art. 2697 c.c. (fatto controverso e decisivo per il giudizio).

Si rileva che la Corte territoriale, per escludere la giurisdizione dell’AGO, nell’anzidetto periodo, avrebbe dovuto escludere la configurabilità della condotta datoriale come comportamento illecito di carattere permanente, fatto che la Corte partenopea non ha verificato, sicchè si è formato il giudicato sulle statuizioni della sentenza di primo grado relative alla avvenuta adibizione della P., per circa 15 anni, alle funzioni di capo-ostetrica, con sostanziale attribuzione della relativa qualifica di livello superiore a quella di formale inquadramento e con contestuale adibizione dell’apparente titolare del posto a funzioni diverse. Tale situazione è evidentemente da configurare non come un semplice inadempimento contrattuale ma come un vero e proprio comportamento illecito dell’Azienda ospedaliera, produttivo di danno per la P., che ha per un lungo periodo ricevuto un trattamento giuridico ed economico del tutto dequalificante, pur con atti formali di riconoscimento da parte dell’Azienda del livello superiore delle mansioni svolte.

2 – Esame delle censure.

2.- Il primo motivo di ricorso è fondato.

2.1.- Ripetutamente questa Corte (a partire da Cass. SU 1 marzo 2012, n. 3183 e da Cass. SU 23 novembre 2012, n. 20726, cui si è uniformata la successiva giurisprudenza, vedi, per tutte: Cass. 24 febbraio 2014, n. 4312 e n. 4313; Cass. 10 giugno 2014, n. 13062; Cass. 7 luglio 2014, n. 15450; Cass. 10 settembre 2014, n. 19117; Cass. 30 ottobre 2015, n. 22269) ha affermato che nel regime transitorio del passaggio dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alla giurisdizione del giudice ordinario quanto alle controversie di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63 il disposto dell’art. 69, comma 7 medesimo D.Lgs. secondo cui sono attribuite al giudice ordinario le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al (OMISSIS), mentre le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – esprime, come regola, la generale giurisdizione del giudice ordinario in ordine ad ogni questione sia che riguardi il periodo del rapporto di impiega successivo al (OMISSIS), sia che investa in parte anche un periodo precedente a tale data ove risulti essere unitaria la fattispecie devoluta alla cognizione del giudice; e reca, come eccezione, la previsione della residuale giurisdizione del giudice amministrativo in ordine ad ogni questione che riguardi solo ed unicamente un periodo del rapporto fino alla data suddetta.

Sussiste quindi la giurisdizione del giudice ordinario anche quanto al periodo del rapporto di impiego anteriore al (OMISSIS).

2.2.- La Corte d’appello di Napoli, aderendo dichiaratamente al precedente orientamento di questa Corte, ha ritenuto che la giurisdizione fosse frazionata, così confermando la pronuncia del primo giudice che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione nella parte in cui la pretesa azionata dalla ricorrente si riferiva ad un periodo del rapporto di impiego fino al (OMISSIS).

Viceversa, riguardando il presente giudizio la domanda di differenze retributive relative ad un unico rapporto di lavoro per un periodo di tempo in parte precedente e in parte successivo al (OMISSIS), in ragione del nuovo corso giurisprudenziale e del principio di diritto sopra enunciato, la fattispecie devoluta alla cognizione del giudice deve considerarsi unitaria e devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario in riferimento all’intero periodo controverso e non già solo per il periodo successivo al (OMISSIS).

2.3.- Di qui l’accoglimento del primo motivo di ricorso cui consegue l’assorbimento del secondo motivo.

3 – Conclusioni.

3.- In sintesi, il primo motivo di ricorso deve essere accolto e il secondo va dichiarato assorbito.

L’impugnata sentenza va, quindi, cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, al su riportato principio affermato da Cass. SU 1 marzo 2012, n. 3183 e da Cass. SU 23 novembre 2012, n. 20726, nonchè dalla giurisprudenza successiva conforme, secondo cui, nella presente fattispecie, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario anche per la parte della pretesa azionata dalla ricorrente riguardante un periodo del rapporto di impiego antecedente il giorno (OMISSIS).

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Rema, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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