Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19175 del 19/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19175 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso 15142-2009 proposto da:
CENTRO

FISIOTERAPICO

“FORUM

TRAIANI”

S.R.L.

00487170953, in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliata in ROMA, ‘ VIA DI VILLA PATRIZI 13,
presso lo studio dell’avvocato CLARIZIA RENATO, che la
rappresenta e difendere giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1153

TATTI

FRANCESCO

TTTFNC59L25H756D,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50/A, presso
lo studio dell’avvocato LAURENTI LUCIO, rappresentato

Data pubblicazione: 19/08/2013

e difeso dall’avvocato SATTA ANGELA, giusta delega ma
tti;

– controri corrente –

avverso la sentenza n. 56/2008 della CORTE D’APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 27/06/2008 r.g.n. 234/06;

udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

La Corte d’appello di Cagliari, in riforma della decisione di primo grado, condannava
il Centro Fisioterapico Forum Traiani s.r.l. al pagamento in favore di Francesco Tatti,
a titolo di differenze retributive e trattamento di fine rapporto, scaturiti
dell’accertamento della natura subordinata e non autonoma della collaborazione
instaurata tra le parti, della complessiva somma di € 66.070,40 oltre accessori.
Compensava per un terzo le spese di lite ponendo il residuo a carico della società
appellata. Preliminarmente la Corte territoriale, in accoglimento dell’eccezione
dell’appellante Tatti, rilevava la tardività della costituzione in prime cure della
società convenuta, costituzione avvenuta in data 10 dicembre 2001 a fronte
dell’udienza di discussione fissata per il giorno 19 dicembre successivo; né, secondo
la Corte, la circostanza che il giorno 8 dicembre fosse festivo ed il successivo giorno
9 cadesse di domenica consentiva lo slittamento in avanti del termine di costituzione
in quanto in caso di computo dei termini a ritroso, l’anticipazione della scadenza al
primo giorno non festivo è in funzione di garanzia della parte che subisce la iniziativa
processuale alla quale deve essere assicurato un adeguato margine di difesa. Dalla
tardività della costituzione in primo grado della società il giudice d’appello faceva
scaturire la decadenza all’articolazione di mezzi istruttori dalla stessa articolati,
conseguendone la verifica della fondatezza della pretesa attorea sulla base delle sole
prove offerte dal ricorrente. In base ad esse doveva ritenersi provata la natura
subordinata dell’attività prestata dal Tatti presso il Centro di Fisioterapia medico,
secondo un orario di lavoro ful1 time’nel periodo dal 10.1.1993 al 31.12.1998 etpart
timjper il periodo successivo fino al 23.6.2000. Sulla base dei conteggi formulati
dalle parti l’importo complessivo dovuto per differenze retributive, comprensive di
tredicesima mensilità, retribuzione feriale e trattamento di fine rapporto, era
quantificato in € 66.076,40, oltre accessori.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso affidato a quattro motivi il
Centro Fisioterapico Forum Traiani s.r.1., illustrati con memoria ai sensi dell’art. 378
cod. proc. civ. L’intimato ha depositato controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denunziando violazione e falsa
applicazione degli artt. 155 e 416 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1
nn. 3 e 5 cod. proc. civ., censura la decisione per avere ritenuto tardiva la costituzione
in primo grado della società. Rileva che in assenza di espressa deroga posta dall’art.
416 cod. proc. civ., ai fini del computo del termine di costituzione trova applicazione
il comma quarto dell’art. 155 cod. proc. civ. che prevede in caso di scadenza del
termine coincidente con giorno festivo la proroga di diritto al primo giorno seguente
non festivo.
Con il
mitivo di ricorso deduce la erronea, illogica e contraddittoria
motivazione in ordine al criterio utilizzato dal giudice di appello per differenziare il

Svolgimento del processo

l’v di ricorso deduce la insufficiente, incongrua, illogica e
Con il terzo 1JAìiL_Il
contraddittoria motivazione con riferimento all’apprezzamento e/o alla mancata
valutazione delle testimonianze rese nel corso del giudizio di primo grado e
dell’interrogatorio libero delle parti, nonché violazione dell’art. 14 del CCNL per i
medici dipendenti delle Case di cura private laiche e religiose e dai centri di
riabilitazione, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. .
Deduce, in sintesi, l’esame parziale delle deposizioni testimoniali considerate ( e cioè
solo quelli di parte ricorrente stante la decadenza dalla possibilità di articolare mezzi
istruttori collegata alla tardiva costituzione della società), in particolare di quelle rese
dai testi Porcu, Lutzu e Basciu e del libero interrogatorio del Tatti .Censura quindi la
decisione per avere ritenuto del tutto irrilevante non solo la circostanza emergente
dalla prova orale che il Tatti si era più volte assentato dal Centro per sostituire altri
colleghi e che aveva ~884?‹ svolto nei locali dello stesso l’attività privata, ma anche
anche il fatto che il Tatti aveva svolto in periodo concomitante , il servizio di Guardia
Medica notturno. E questo in contrasto con l’art. 14 del contratto collettivo che
stabilisce il divieto per i medici a 38 ore settimanali di stabilire rapporti professionali
con altre case di cura e con le Usl nonché di esercitare attività professionale al di
fuori della Casa di cura, salvo alcune eccezioni espressamente previste.
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lavoro subordinato dal lavoro autonomo. Censura la decisione per avere rinvenuto
tale criterio nella circostanza che mentre il lavoro autonomo ha per oggetto
immediato il risultato dell’attività organizzata che il prestatore si impegna a fornire
con i mezzi più opportuni ed a suo rischio, nel lavoro subordinato oggetto immediato
della prestazione è costituito dalle energie lavorative che il prestatore pone a
disposizione del datore di lavoro in quanto inserito nella organizzazione aziendale e
sotto il controllo di questi . In particolare deduce la inadeguatezza ed incongruità di
tale criterio in considerazione del fatto che anche la obbligazione nascente dal
contratto d’opera intellettuale ( art. 2230 cod. civ.) è un’obbligazione di mezzi,
nell’adempimento della quale il professionista è tenuto ad impiegare la diligenza che
la natura dell’attività esige. Sostiene che la sentenza si è discostata dalla consolidata
giurisprudenza in tema di distinzione fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di
lavoro subordinato, secondo la quale la subordinazione si configura come vincolo di
soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro il
quale deve estrinsecarsi nella emanazione di ordini specifici oltre che nell’esercizio di
un’assidua attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione della prestazione. In questa
prospettiva rileva che gli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata nel pervenire
alla qualificazione come subordinato del rapporto in esame — assenza di rischio,
inserimento del Tatti nell’organizzazione imprenditoriale della società, indicazioni
provenienti dal Direttore Sanitario – risultavano compatibili anche con un rapporto di
lavoro autonomo e che nel dubbio occorreva, come chiarito dalla giurisprudenza di
legittimità ( Cass. n. 3884 del 2004, n.12364 del 2003, n. 4308 del 2000, n. 4948 del
1996) avere riguardo alla volontà delle parti che all’atto della instaurazione del
rapporto avevano espressamente qualificato lo stesso come avente natura autonoma.

Il primo motivo di ricorso risulta infondato alla luce del principio ripetutamente
enunciato da questa Corte secondo il quale l’art. 155 quarto comma cod. proc. civ.,
diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scade in giorno festivo,
opera con esclusivo riguardo ai termini cosiddetti a decorrenza successiva e non
anche per quelli che si computano “a ritroso”, che stabiliscono un intervallo di tempo
minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto,
altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di un’abbreviazione di quell’intervallo, in
pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del medesimo. ( Cass. n. 19041
del 2003, 16343 del 2002 , n. 7331 del 2002, n. 5187 del 1977 ) . La Corte territoriale
ha quindi correttamente ritenuto la tardività della costituzione del Centro
Fisioterapico Forum Traiani s.r.l. e la conseguente decadenza dalla possibilità di
articolare i mezzi istruttori.
Il secondo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili. Si premette che l’art.
366 bis cod. proc. civ.,applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame per
essere la decisione impugnata stata pubblicata in data 27 giugno 2008, richiede con
riferimento al motivo di cui all’art. 360, comma primo n. 5 cod. proc. civ., “la chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione “. La conclusione a mezzo di
apposito momento di sintesi si richiede anche quando l’indicazione del fatto decisivo
controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la “ratio” che
sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di
accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla
lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito. ( Cass. n.
24 255 del 2011 ) .
Parte ricorrente si è sottratta a tale onere avendo del tutto omessa di formulare in
calce ai motivi in esame la prescritta sintesi., conseguendone la sanzione di
inammissibilità espressamente prevista dall’art. 366 bis cod. proc. civ., all’epoca
vigente.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per il profilo attinente al vizio di
motivazione ed infondato con riferimento alla denunziata violazione della norma
collettiva. Quanto al vizio di motivazione si rileva che parte ricorrente ha omesso, in
violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., la sintesi prescritta mediante la chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, né ha indicato le ragioni per le quali la dedotta insufficienza
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Con il quarto motivo denunzia incongrua, illogica e contraddittoria motivazione circa
in quantum liquidato in sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 5 cod. proc.
civ. . Deduce l’errore della sentenza per avere liquidato le differenze retributive sulla
base di un orario full time nel periodo dal 10.1.1993 al 31.12.1998 e part time per il
periodo successivo fino al 23.6.2000, trascurando che il ricorrente medesimo,
all’udienza del 10.10.2007, aveva ammesso di avere lavorato part time anche ” nei
primi due o tre anni “del rapporto . Richiama a tal fine il ceni dal quale si evince che
il tempo pieno per i dipendenti delle case di cura è pari a 38 ore settimanali.

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della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. E’ poi da evidenziare
che le censure alla decisione impugnata tendono in concreto a sollecitare un nuovo
e diverso apprezzamento della prova orale, apprezzamento precluso al giudice di
legittimità. Invero, secondo l’insegnamento costante di questa Corte la denuncia del
vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare
autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio
bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della
coerenza logico — formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito al quale
spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento,
controllarne l’attendibilità e concludenza nonché scegliere tra le complessive
risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la
veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o
all’altro dei mezzi di prova acquisiti , salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (
tra le altre, v. Cass. n. 18119 del 2008; n.5489 del 2007; n. 20455 del 2006; n. 20322
del 2005 ; n. 2537 del 2004). In conseguenza, il vizio di motivazione deve emergere
dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito quale risulta dalla sentenza
impugnata e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento sia
rinvenibile traccia evidente del mancato ( o insufficiente) esame di punti decisivi
della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista
insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non
consentire la identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della
decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato diversi che,
agli stessi elementi siano attribuiti dal ricorrente ed in genere dalle parti ( v., per
tutte Cass. S.U. n. 10345 del 1997 ). In altri termini, il controllo di logicità del
giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità — non equivale alla revisione del
“ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad
una determinata soluzione della questione esaminata in quanto siffatta revisione si
risolverebbe, sostanzialmente in una nuova formulazione del giudizio di fatto
riservato al giudice del merito e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata
dall’ordinamento al giudice di legittimità. Nel caso di specie la sentenza impugnata è
pervenuta all’accertamento della natura subordinata del rapporto sulla base delle
affermazioni dei testi (di parte ricorrente) dalle quali – ha ritenuto- si evinceva un
assiduo controllo ed ingerenza da parte dei vertici aziendali della società sulla
prestazione resa dal Tatti ; ha quindi reputato ininfluente la circostanza relativa alle
ulteriori attività svolte dal Tatti in aggiunta all’impegno presso il Centro Fisioterapico
(sostituzione di colleghi, svolgimento di attività libero professionale). Parte ricorrente
nel contrastare tale ricostruzione si limita a contrapporre la valorizzazione di altri
elementi rivenienti dalla prova orale chiedendo in definitiva un diverso
apprezzamento delle circostanze di fatto, estraneo ai compiti del giudice di
legittimità. In merito poi alla dedotta violazione delle prescrizioni dell’art. 14 del
ccnl, è da premettere che il giudice di appello ha ritenuto compatibile l’attività
prestata in forma subordinata presso il Centro con altre attività, di carattere
autonomo, peraltro svolte in maniera ritenuta occasionale e marginale. Tale
valutazione non si traduce in una violazione del disposto dell’art. 14 del contratto

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese d che
liquida in € 50,00 per esborsi e in € 2500,00 per compensi professionali, oltre
accessori di legge.

Roma, camera di consiglio del 3 aprile 2013

collettivo nazionale di lavoro in quanto, pur a voler in ipotesi ritenere che le ulteriori
attività svolte da Tatti, compresa quella del servizio di Guardia Medica, si siano poste
in contrasto con il divieto di cui all’art. 14 del ccnl, la violazione della prescrizione
collettiva, anche ove provata, risulta in sé irrilevante ai fini della qualificazione come
subordinato o autonomo del rapporto.
Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite, liquidate, come da dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.

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